§ 98.1.27921 - D.L. 27 febbraio 1987, n. 51 .
Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1987
Numero:51


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      1. L'art. 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'art. 1, quinto [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27921 - D.L. 27 febbraio 1987, n. 51 [1] .

Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

(G.U. 28 febbraio 1987, n. 49)

 

     Art. 1. [2]

     Il termine di 180 giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1991.

 

          Art. 2. [3]

     1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1990.

     2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

     3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della L. 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'art. 2, 1° comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

 

          Art. 3. [4]

     1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.

 

          Art. 4.

     1. L'art. 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

     "Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'art. 2.

     L'adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

     Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali".

 

          Art. 5.

     1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla fornitura e manutenzione dei locali.

     1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati [5]

     2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al comma 1.

     2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988 [6] .

     2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere ""Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate" [7] .

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 aprile 1987, n. 149. Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 10 febbraio 1989, n. 48.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 10 febbraio 1989, n. 48.

[4] Articolo già sostituito dalla legge di conversione, dall'art. 6 della L. 10 febbraio 1989, n. 48e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione