§ 98.1.26427 - Legge 13 aprile 1987, n. 149.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/04/1987
Numero:149


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26427 - Legge 13 aprile 1987, n. 149.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

(G.U. 18 aprile 1987, n. 91)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonché il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco".

     All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     "Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. 1. Il sesto e il settimo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono sostituiti dal seguente:

     "I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991"".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988.

     2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere ""Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate"".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.