§ 95.2.5b – D.L. 22 dicembre 1981, n. 790.
Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:22/12/1981
Numero:790


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'art. 40 del
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.2.5b – D.L. 22 dicembre 1981, n. 790. [1]

Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli artt. 8 e 12 della L. 22 luglio 1966, n. 614.

(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358).

 

Art. 1.

     Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1 del preindicato decreto n. 207.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [2].

     Le disposizioni agevolative di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985.

     (Omissis) [3].

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

     I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1° gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate [4].

     L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilità.

     Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, purché gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite, le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni [5].

     [L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva] [6].

     Con effetto dal 1° gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601 è elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 febbraio 1982, n. 47.

[3] Modifica il comma 2, art. 14 ter del D.L. 18 settembre 1976, n. 648.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 febbraio 1982, n. 47.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 febbraio 1982, n. 47.

[6] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.