§ 63.1.2A - Legge 29 aprile 1981, n. 163.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:29/04/1981
Numero:163


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine [...]
Art. 2.      Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 [...]


§ 63.1.2A - Legge 29 aprile 1981, n. 163.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

(G.U. 30 aprile 1981, n. 118)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     nel primo, secondo e terzo comma, le parole "31 dicembre 1981" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1981";

     il quarto comma è soppresso.

     All'art. 2, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 30 dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

     Le disposizioni agevolative di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino al 31 dicembre 1981".

     All'art. 3, le parole "per il territorio" sono sostituite dalle seguenti: "per le società che alla data del 22 dicembre 1980 avevano la loro sede legale nel territorio".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981".

 

          Art. 2.

     Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, hanno effetto dal 1° gennaio 1981.