§ 98.1.27617 - D.L. 22 dicembre 1980, n. 898 .
Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1980
Numero:898


Sommario
Art. 1.      L'efficacia del programma quinquennale di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori dalla provincia di Trieste di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 3.      Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981
Art. 4.      L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato, a decorrere [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27617 - D.L. 22 dicembre 1980, n. 898 [1].

Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

(G.U. 31 dicembre 1980, n. 356)

 

     Art. 1.

     L'efficacia del programma quinquennale di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981.

     La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1981.

     La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981.

 

          Art. 2.

     Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori dalla provincia di Trieste di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del Centro-Nord e ai territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'art. 30 dello stesso decreto.

     Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

     Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

 

          Art. 3.

     Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981.

 

          Art. 4.

     L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato, a decorrere dall'anno 1980, fino ad un massimo di lire 1.300 milioni per ciascun esercizio finanziario.

     Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni per l'anno 1980 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi successivi si provvede con quote di pari importo delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 29 aprile 1981, n. 163, sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.