§ 17.2.7C - Legge 22 dicembre 1980, n. 875.
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:22/12/1980
Numero:875


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti [...]


§ 17.2.7C - Legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

(G.U. 24 dicembre 1980, n. 351)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     all'articolo 1, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";

     all'articolo 2, nel primo comma le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";

     all'articolo 3, nel primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";

     all'articolo 4, nel primo comma, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";

     all'articolo 5, nel primo comma, alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.";

     all'articolo 7, nel primo comma, le parole: "previsto dall'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";

     all'articolo 9, nel primo comma, le parole: "a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione.";

     l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10.

     I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, nonchè i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esclusi per l'anno 1980 dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.";

     dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

     "Art. 10 bis.

     Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di registro se l'acquisto è effettuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni";

     all'articolo 11, nei commi primo ed ultimo, rispettivamente, le parole: "a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";

     all'articolo 12, le parole: "a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,", sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione,";

     dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

     "Art. 12 bis.

     Sono esenti dall'imposta di soggiorno coloro che, a causa del terremoto, dimorano in comuni diversi da quello di loro residenza, dichiarati stazione di soggiorno, di cura o turismo, ovvero inclusi nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, per tutto il periodo in cui perduri lo stato di necessità riconosciuto dalle autorità competenti.";

     all'articolo 13, nei commi primo, quarto, settimo e nono, rispettivamente, le parole: "di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione";

     all'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Allo stesso personale non si applicano le riduzioni di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".