§ 95.21.21 – D.L. 21 dicembre 1982, n. 923.
Provvedimenti urgenti in materia fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:21/12/1982
Numero:923


Sommario
Art. 1.      Fino al 31 dicembre 1983 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.21.21 – D.L. 21 dicembre 1982, n. 923. [1]

Provvedimenti urgenti in materia fiscale.

(G.U. 21 dicembre 1982, n. 349).

 

     Art. 1.

     Fino al 31 dicembre 1983 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

     Per l'anno 1983 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

     Sono prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione determinati per il 1982 ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

     E’ confermata per l'anno 1983 l'addizionale straordinaria dell'8 per cento secondo le modalità stabilite negli artt. 6, 7 e 8 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fatto salvo quanto stabilito dal D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

     L'intero gettito derivante dalle disposizioni recate dai precedenti due commi è di esclusiva spettanza dell'Erario.

     E’ confermata per l'anno 1983 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dall'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

     All'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è soppressa la parola: “diretta” [2].

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 9 febbraio 1983, n. 29.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 9 febbraio 1983, n. 29.