§ 27.6.294 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.
Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:30/07/1999
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica e compiti.
Art. 2.  Risorse.
Art. 3.  Impieghi.
Art. 4.  Risultato d'esercizio.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  Disposizioni finali e abrogazioni di norme.


§ 27.6.294 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 17 agosto 1999, n. 192).

 

Art. 1. Natura giuridica e compiti.

     1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modifiche e integrazioni, di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidità patrimoniale, le seguenti attività e servizi di interesse economico generale:

     a) ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su disposizione dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

     b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle società a cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge;

     c) gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti;

     d) svolgere altre attività e altri servizi ad essa assegnati.

     2. La Cassa depositi e prestiti può esercitare attraverso la costituzione o partecipazione, anche di controllo, in società di capitali, attività strumentali, connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali.

 

     Art. 2. Risorse.

     1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio:

     a) i fondi provenienti dai depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

     b) i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato;

     c) i fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.

     2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.

     3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 3. Impieghi.

     1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti.

     2. La Cassa depositi e prestiti può acquistare titoli, obbligazioni o altri strumenti finanziari emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili, da istituzioni finanziarie e creditizie, da enti e organismi pubblici comunitari o internazionali e dagli Stati membri dell'Unione europea.

 

     Art. 4. Risultato d'esercizio.

     1. Gli utili annuali, al netto di eventuali accantonamenti per la costituzione o l'incremento di fondi per rischi ed oneri, sono attribuiti per tre decimi al fondo di riserva, per tre decimi al fondo di dotazione e per quattro decimi al tesoro dello Stato. Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.

 

     Art. 5. Personale.

     1. I dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i D.P.R. 4 agosto 1984, D.P.R. 4 agosto 1986, D.P.R. 23 ottobre 1987, D.P.R. 5 dicembre 1988 e con i D.M. D.M. 10 luglio 1992, D.M. 20 aprile 1993, D.M. 7 aprile 1997, D.M. 24 settembre 1997, D.M. 20 novembre 1997 e D.M. 23 luglio 1998 del Ministro del tesoro, nonché dalle modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle legge 13 maggio 1983, n. 197, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Tutte le spese del personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti [1].

     2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione può assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attività della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

 

     Art. 6. Controlli.

     1. La Corte dei conti delibera sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce al Parlamento, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I medesimi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla data ivi indicata.

 

     Art. 7. Disposizioni finali e abrogazioni di norme.

     1. Sono abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilità finanziarie della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31 dicembre 1999, sono devolute al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999, confluisce nel fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti. Tutte le attività e le passività della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei fondi trasferiti alle regioni dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di quelli da destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti. Le eventuali risorse disponibili sono impiegate nelle forme ed ai tassi da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio a della programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

     2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto legislativo e in particolare sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) libro I, tranne gli articoli 3, 4 e 5; libro II, parte I, titolo I, titolo V, parte II, parte III; libro III, del regio decreto 2 gennaio 1913, n 453;

     b) regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442;

     c) articolo 13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

     d) articoli 4 e 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197;

     e) all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "e rendiconto separato".

     3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 66 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.