§ 16.1.2A - Legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:27/12/1977
Numero:968


Sommario
Art. 1.  Fauna selvatica
Art. 2.  Oggetto della tutela
Art. 3.  Divieto dell'uccellagione
Art. 4.  Comitato tecnico nazionale
Art. 5.  Funzioni amministrative
Art. 6.  Piani regionali
Art. 7.  Zona delle Alpi
Art. 8.  Esercizio della caccia
Art. 9.  Mezzi di caccia
Art. 10.  Caccia controllata
Art. 11.  Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia
Art. 12.  Controllo della fauna
Art. 13.  Introduzione di selvaggina dall'estero
Art. 14.  Calendario venatorio regionale
Art. 15.  Gestione sociale del territorio
Art. 16.  Appostamenti fissi e temporanei
Art. 17.  Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione
Art. 18.  Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale
Art. 19.  Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale
Art. 20.  Altri divieti
Art. 21.  Licenza di porto d'armi per uso di caccia - Commissione di esame
Art. 22.  Esami
Art. 23.  Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia
Art. 24.  Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve
Art. 25.  Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia
Art. 26.  Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola
Art. 27.  Vigilanza venatoria
Art. 28.  Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
Art. 29.  Riconoscimento ed iscrizioni
Art. 30.  Compiti delle associazioni venatorie riconosciute
Art. 31.  Sanzioni
Art. 32.  Oblazione e definizione amministrativa
Art. 33.  Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia
Art. 34.  Decorrenza dell'applicazione della legge
Art. 35.  Istituto nazionale di biologia della selvaggina
Art. 36.  Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie
Art. 37.  Personale dei comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina


§ 16.1.2A - Legge 27 dicembre 1977, n. 968. [1]

Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

(G.U. 4 gennaio 1977, n. 3)

 

Titolo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Fauna selvatica

     La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

 

          Art. 2. Oggetto della tutela

     Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietino l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

 

          Art. 3. Divieto dell'uccellagione

     In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.

     E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

 

          Art. 4. Comitato tecnico nazionale

     Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

     Il comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato.

     Al comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:

     la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

     la protezione e la tutela della fauna selvatica;

     la tutela delle produzioni agricole;

     la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

     la valorizzazione degli ambienti naturali;

     la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

     Il comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

     Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

 

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STRUTTURA DEL TERRITORIO ZONA DELLE ALPI

 

          Art. 5. Funzioni amministrative

     Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati.

     Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

     Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

 

          Art. 6. Piani regionali

     Per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

     a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

     b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

     c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

     d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle regioni, organizzati in forma di azienda ove è vietato l'esercizio della caccia;

     e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

     f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

     g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).

     Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo né superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

     Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle regioni che fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'art. 24.

     Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c).

     La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

     Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione.

     Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

     Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

     La regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

 

          Art. 7. Zona delle Alpi

     Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

     Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

     Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

 

Titolo III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

 

          Art. 8. Esercizio della caccia

     L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

     Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 9 e degli animali a ciò destinati.

     E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

     Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

     La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

     La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di L. 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di L. 20 milioni per ogni persona danneggiata e di L. 5 milioni per danno ad animali o cose.

     In caso d'incidente a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

     La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

     Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

 

          Art. 9. Mezzi di caccia

     La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

     E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

     La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

     Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'art. 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

     Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

     Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

 

          Art. 10. Caccia controllata

     Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

     Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate all'art. 11.

 

Titolo IV

SPECIE CACCIABILI - CONTROLLO DELLA FAUNA PERIODI DI CACCIA

 

          Art. 11. Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia

     E' vietato, ai fini della presenta legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

     E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

     1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

     quaglia (Coturnix coturnix);

     tortora (Streptopelia turtur);

     calandro (Anthus campestris);

     prispolone (Anthus trivialis);

     merlo (Turdus merula);

     2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

     germano reale (Anas platyrhynchos);

     folaga (Fulica atra);

     gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);

     3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

     passero (Passer Italiae);

     passera mattugia (Passer montanus);

     passera oltremontana (Passer domesticus);

     storno (Sturnus vulgaris);

     porciglione (Rallus aquaticus);

     alzavola (Anas crecca);

     canapiglia (Anas strepera);

     fischione (Anas penelope);

     codone (Anas acuta);

     marzaiola (Anas querquedula);

     mestolone (Anas clypeata);

     moriglione (Aythya ferina);

     moretta (Aythya fuligula);

     beccaccino (Capella gallinago);

     colombaccio (Columba palumbus);

     frullino (Lymocryptes minimus);

     chiurlo (Numenius arquata);

     pittima minore (Limosa lapponica);

     pettegola (Tringa totanus);

     donnola (Mustela nivalis);

     volpe (Vulpes vulpes);

     piviere (Charadrius apricarius);

     combattente (Philomahus pugnax);

     4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

     mammiferi:

     coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

     lepre comune (Lepus europaeus);

     lepre sarda (Lepus capensis);

     lepre bianca (Lepus timidus);

     camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra);

     capriolo (Capreolus capreolus);

     cervo (Cervus elaphus hippelaphus);

     daino (Dama dama);

     muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda;

     uccelli:

     pernice bianca (Lagopus mutus);

     fagiano di monte (Lyrurus tetrix);

     gallo cedrone (Tetrao urogallus);

     coturnice (Alectoris graeca);

     pernice sarda (Alectoris barbara);

     pernice rossa (Alectoris rufa);

     starna (Perdix perdix);

     fagiano (Phasianus colchicus);

     fringuello (Fringilla coelebs);

     pispola (Anthus pratensis);

     peppola (Fringilla montifringilla);

     frosone (Coccothraustes coccothraustes);

     strillozzo (Emberiza calandra);

     colino della virginia;

     verdone (Chloris chloris);

     fanello (Carduelis cannabina);

     spioncello (Anthus spinoletta);

     5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

     beccaccia (Scolopax rusticola);

     6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

     cappellaccia (Galerida cristata);

     tottavilla (Lullula arborea);

     allodola (Alauda arvensis);

     cesena (Turdus Pilaris);

     tordo bottaccio (Turdus philomelos);

     tordo sassello (Turdus iliacus);

     taccola (Coloeus monedula);

     corvo (Corvus frugilegus);

     cornacchia nera (Corvus corone);

     pavoncella (Vanellus vanellus);

     7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:

     cinghiale.

     Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'art. 4.

 

          Art. 12. Controllo della fauna

     Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'art. 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

     Le regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'art. 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonché nei fondi chiusi di cui all'art. 17.

     Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

 

          Art. 13. Introduzione di selvaggina dall'estero

     L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

     E' vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

     Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

 

          Art. 14. Calendario venatorio regionale

     Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale ed eventuale regolamento relativi all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'art. 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

     Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

     Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma precedente, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.

     La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni nell'emanazione del calendario venatorio definiranno l'ora legale d'inizio della caccia. Non è consentita la posta alla beccaccia.

     Non è altresì consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

 

Titolo V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

 

          Art. 15. Gestione sociale del territorio

     Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'art. 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'art. 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonché dagli esperti di cui al precedente art. 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

     Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

     Le regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 30%, della superficie agro-forestale regionale da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.

     Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

 

          Art. 16. Appostamenti fissi e temporanei

     Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purché siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

 

          Art. 17. Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione

     L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

     I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

     I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

     L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

     Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.

 

          Art. 18. Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale

     Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

     Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'art. 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'art. 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

     Le regioni possono, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

     Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catture, in periodi prefissati e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.

     E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

 

          Art. 19. Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale

     Le regioni possono regolamentare e autorizzare:

     a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

     b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

     I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

 

          Art. 20. Altri divieti

     E' vietato a chiunque:

     a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

     b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 6;

     c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

     d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

     e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

     f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

     g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

     h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

     i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni;

     l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

     m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dall'art. 12;

     n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'art. 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

     o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

     p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;

     q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

     r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

     s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

     t) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

     u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'art. 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

     Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

 

Titolo VI

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

 

          Art. 21. Licenza di porto d'armi per uso di caccia - Commissione di esame

     La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

     Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

     Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

 

          Art. 22. Esami

     Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

     a) legislazione venatoria;

     b) zoologia applicata alla caccia;

     c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

     d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia delle colture agricole.

     L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

     La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa. Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila [2] .

     Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima [3] .

 

Titolo VII

TASSE

 

          Art. 23. Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia

     Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine

indicazione degli atti soggetti

Ammontare dela tassa

Modo di pagamento

Note

26

1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia

 

 

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni

 

Rilascio o rinnovo:

 

 

 

 

a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco

10.000

Ordinario

La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

 

b) con fucile a due colpi

14.000

Ordinario

 

 

c) con fucile a più di due colpi

18.000

Ordinario

Per l'applicazione della tassa di lire 18.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.

 

Tassa annuale

Le stesse di cui sopra

 

Chi esercita la caccia soltanto con falchi e con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento della tassa di cui al sottonumero 1), lettera a), controindicata.

     Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

 

          Art. 24. Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve

     Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al precedente articolo 21, secondo comma. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale e potrà essere fissata in misura non inferiore al 90% e non superiore al 110% delle tasse erariali di cui all'articolo precedente. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

     Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, ove istituita.

     Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

     Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'art. 36, sono soggetti a tasse regionali.

 

          Art. 25. Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13% del gettito annuo delle tasse di cui all'art. 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura, nel modo seguente:

     a) [4];

     b) il 43% all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

 

          Art. 26. Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola

     Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 24 della presente legge.

     Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

 

Titolo VIII

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

 

          Art. 27. Vigilanza venatoria

     La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

     Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

     Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

     Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'art. 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

     Agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

 

          Art. 28. Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

     Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

     In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo art. 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo art. 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

     Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

     Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

     Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

     Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

 

Titolo IX

ASSOCIAZIONI VENATORIE

 

          Art. 29. Riconoscimento ed iscrizioni

     Le associazioni venatorie sono libere.

     Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

     a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

     b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

     c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

     Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il comitato di cui all'art. 4.

     Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

     Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'art. 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

     E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

 

          Art. 30. Compiti delle associazioni venatorie riconosciute

     Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

     a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

     b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

     c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

     d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

     e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

     f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

     g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

 

Titolo X

SANZIONI

 

          Art. 31. Sanzioni

     Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

     b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 8, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

     c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

     d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 2;

     e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

     f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 18;

     g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

     h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

     i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

     l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente art. 18, ultimo comma;

     m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente art. 13, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 13 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente art. 19;

     n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

     Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione di cui al precedente art. 17, quarto comma.

 

          Art. 32. Oblazione e definizione amministrativa

     Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo della presente legge, nonché a quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

 

          Art. 33. Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia

     La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti d) ed f) del precedente art. 31. Nei casi previsti ai punti b), c) ed e) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente art. 22, comma secondo, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

     La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal presidente della giunta regionale, che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

     Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate ai sensi del precedente art. 28, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE

 

          Art. 34. Decorrenza dell'applicazione della legge

     Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia.

     L'art. 23 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreché siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

     Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.

     Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'art. 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni.

     Le norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e le norme delle leggi regionali che regolamentano la stessa materia e, in particolare, quelle relative alla costituzione di oasi di protezione e di rifugio e di zone di ripopolamento e, comunque, di aree di tutela, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

     Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

 

          Art. 35. Istituto nazionale di biologia della selvaggina

     Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di "Istituto nazionale di biologia della selvaggina".

     All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

     L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

 

          Art. 36. Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie

     Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

     Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purché presentino strutture ed ambiente adeguati.

     Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

     Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

 

          Art. 37. Personale dei comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina

     I dipendenti dei comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

     In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974, passano, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, alle dipendenze di altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'art. 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 37 della L. 11 febbraio 1992, n. 157.

[2] Comma modificato dall'art. 6 della L. 21 febbraio 1990, n. 36.

[3] Comma modificato dall'art. 6 della L. 21 febbraio 1990, n. 36.

[4] Lettera abrogata dall'art. 32 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.