§ 69.4.B - Legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con la ammenda


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:24/12/1975
Numero:706


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione della sanzione amministrativa dell'ammenda)
Art. 2.  (Entità della somma dovuta)
Art. 3.  (Solidarietà)
Art. 4.  (Non trasmissibilità dell'obbligazione)
Art. 5.  (Pagamento in misura ridotta)
Art. 6.  (Contestazione)
Art. 7.  (Rapporto)
Art. 8.  (Ordinanza e ingiunzione - Opposizione)
Art. 9.  (Connessione - Prescrizione - Esecuzione forzata)
Art. 10.  (Violazioni finanziarie)
Art. 11.  (Procedimento)
Art. 12.  (Definizione in via breve)
Art. 13.  (Devoluzione dei proventi)
Art. 14.  (Casi di esclusione)
Art. 15.  (Norma transitoria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 69.4.B - Legge 24 dicembre 1975, n. 706. [1]

Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con la ammenda

(G.U. 2 gennaio 1976, n. 1)

 

     Art. 1. (Sostituzione della sanzione amministrativa dell'ammenda)

     Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.

 

          Art. 2. (Entità della somma dovuta)

     La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare della ammenda stabilita dalle relative disposizioni che prevedono le singole violazioni.

 

          Art. 3. (Solidarietà)

     Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

     Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza, è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

 

          Art. 4. (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

     L'obbligazione di pagare la somma per le violazioni indicate nell'articolo 1 non si trasmette agli eredi.

 

          Art. 5. (Pagamento in misura ridotta)

     E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

     Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione.

 

          Art. 6. (Contestazione)

     La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

     Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

     L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

          Art. 7. (Rapporto)

     Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati compiti e attribuzioni del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al prefetto; l'organo territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

     Salvo quanto disposto dalle leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, la disposizione del comma precedente si applica anche in tutti i casi nei quali leggi precedenti hanno modificato il sistema sanzionatorio con la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa, regolando diversamente la competenza.

     Nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri previsti nel primo comma.

 

          Art. 8. (Ordinanza e ingiunzione - Opposizione)

     Le autorità indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

     L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso all'ufficio del registro: di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello cui è avvenuto, alle autorità che hanno emesso l'ordinanza.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     In caso di mancato versamento nel termine prescritto, le autorità che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Le regioni provvedono per mezzo dei loro uffici.

     Si applicano le disposizioni del quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

     L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

     In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

 

          Art. 9. (Connessione - Prescrizione - Esecuzione forzata)

     Alle violazioni indicate nell'art. 1 si applicano le disposizioni degli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

 

          Art. 10. (Violazioni finanziarie)

     Per le violazioni di cui all'art. 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria.

     Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

 

          Art. 11. (Procedimento)

     Alle pene pecuniarie previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge o da leggi speciali.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 4 e quelle del quarto comma dell'art. 8, sostituendo alle autorità ivi indicate I'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione.

 

          Art. 12. (Definizione in via breve)

     In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo o, se più favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima.

 

          Art. 13. (Devoluzione dei proventi)

     I proventi delle sanzioni previste negli artt. 1 e 10 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare dell'ammenda; continuano ad applicarsi altresì, se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti.

     Nel caso previsto dall'art. 7, terzo comma, i proventi spettano alle regioni.

 

          Art. 14. (Casi di esclusione)

     Le disposizioni della presente legge non si applicano alle contravvenzioni previste dal Codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

     Non si applicano altresì alle violazioni previste:

     a) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali;

     b) dalle leggi relative alla disciplina dell'igiene, della composizione, della lavorazione e del commercio degli alimenti e delle bevande, nonchè dalle leggi relative alla produzione e al commercio dei mangimi e dei relativi integrativi ed additivi degli alimenti animali;

     c) dalle seguenti disposizioni poste a tutela della sanità e dell'ambiente: legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; artt. 1166 e 1167 del Codice della navigazione; artt. 9 e 36 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; artt. 202, 221, 226 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; art. 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla disciplina dei detersivi; art. 10 e 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, sulla protezione di Venezia;

     d) dalle leggi concernenti la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente, dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico della energia nucleare, nonchè dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, riguardante la tutela sanitaria delle attività sportive;

     e) dalle disposizioni degli artt. 24, 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

     Non si applicano, infine, alle violazioni relative a costruzioni eseguite senza l'osservanza delle prescrizioni delle leggi in materia edilizia e urbanistica.

     Continuano ad applicarsi le leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, ma la disposizione del primo comma dell'art. 8 si applica anche alle infrazioni previste dalle leggi suddette.

 

          Art. 15. (Norma transitoria)

     L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente.

     Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilità del condannato.

     Si applica l'art. 2, secondo comma, del Codice penale.

 

          Art. 16. (Entrata in vigore)

     La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 42 della L. 24 novembre 1981, n. 689.