§ 89.1.2 - Legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
Tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:26/10/1971
Numero:1099


Sommario
Art. 1.      La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima [...]
Art. 2.      La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e dell'attitudine [...]
Art. 3.      Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per [...]
Art. 4.      Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al [...]
Art. 5.      Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'art. 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni [...]
Art. 6.      Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per la sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di [...]
Art. 8.      Il Ministro per la sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce
Art. 9.      Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanità, sentite le regioni e con [...]
Art. 10.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1971, sono iscritte
Art. 11.      Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1950, n. [...]
Art. 12.      All'onere complessivo di lire 340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 e per gli anni successivi verrà fatto fronte mediante riduzione [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla stessa data è abrogata la [...]


§ 89.1.2 - Legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

Tutela sanitaria delle attività sportive.

(G.U. 23 dicembre 1971, n. 324).

 

 

     Art. 1.

     La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse.

     In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero della sanità, che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.

 

          Art. 2.

     La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.

     Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive, con particolare riferimento all'età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonchè a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.

     I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

     Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'art. 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.

     Con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo art. 5.

 

          Art. 3.

     Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo art. 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

     Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione.

     Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, l'ammenda è triplicata. L'ammenda è altresì triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di anni 18.

 

          Art. 4.

     Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al precedente art. 3, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'art. 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo.

     L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

     L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell'autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposto dalla stessa autorità l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.

     I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.

 

          Art. 6.

     Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per la sanità.

     Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma dell'art. 3, il dirigente del laboratorio trasmette immediata denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'atleta o a chi è stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della società ed alla federazione sportiva competente.

     Entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.

     Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di trenta giorni.

     L'Istituto superiore di sanità deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione.

     Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

     L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore e da un consulente tecnico.

     In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia all'autorità giudiziaria.

     Nell'ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per la sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle sostanze di cui al precedente art. 3, le modalità tecniche per il prelievo dei campioni, la loro conservazione ed i metodi di analisi.

     Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il Ministro per la sanità può procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per la sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce:

     corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l'attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5;

     corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.

     I programmi, l'organizzazione dei corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 9.

     Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanità, sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport.

     Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri.

 

          Art. 10.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1971, sono iscritte:

     la somma di lire 240.000.000 per il pagamento delle visite di cui all'art. 2 e dei prelievi di cui all'art. 5;

     la somma di lire 50.000.000 per il funzionamento dei corsi di cui all'art. 8;

     la somma di lire 50.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento dei centri di cui all'art. 9.

 

          Art. 11.

     Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, è equiparato ad ogni effetto all'attestato previsto dal precedente art. 8.

     I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista previsto dall'art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, previo superamento di un esame davanti ad una commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medico-sportiva italiana.

 

          Art. 12.

     All'onere complessivo di lire 340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 e per gli anni successivi verrà fatto fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dal capitolo 1161, di lire 100 milioni dal capitolo 1168, di lire 40 milioni dal capitolo 1246, di lire 25 milioni dal capitolo 1150, di lire 25 milioni dal capitolo 1167 e di lire 100 milioni dal capitolo 1130 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1971 e dai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore nel novantesimo giorno da quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla stessa data è abrogata la legge 28 dicembre 1950, n. 1055.