§ 42.2.111 - D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250.
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:25/07/1997
Numero:250


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Contratto di programma.
Art. 4.  Organi dell'Ente.
Art. 5.  Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 6.  Statuto.
Art. 7.  Fonti di finanziamento.
Art. 8.  Patrimonio.
Art. 9.  Ordinamento contabile.
Art. 10.  Personale.
Art. 11.  Vigilanza governativa.
Art. 12.  Esenzioni fiscali.
Art. 13.  Istituzione della commissione per le modifiche al codice della navigazione.
Art. 14.  Norme transitorie e finali.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 42.2.111 - D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250.

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

(G.U. 31 luglio 1997, n. 177).

 

     Art. 1. Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

     1. E' istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

     2. L'E.N.A.C. è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.

     3. L'E.N.A.C. è trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999.

 

          Art. 2. Funzioni.

     1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:

     a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

     b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

     c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

     d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

     e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;

     f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategicoeconomico.

     2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.

 

          Art. 3. Contratto di programma.

     1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che è rinnovato con cadenza triennale.

     2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'articolo 2, in particolare, disciplina:

     a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;

     b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;

     c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

     d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

     e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;

     f) la partecipazione dell'Ente all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;

     g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategicoeconomico.

 

          Art. 4. Organi dell'Ente.

     1. Sono organi dell'E.N.A.C.:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti;

     d) il direttore generale.

     2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo [1].

     3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente [2].

     4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze [3].

     5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale [4].

     5-bis. [Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione] [5].

     6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C., se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.

     7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.

     8. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale divieto comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

     9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, nonché ai membri della commissione e della segreteria tecnica di cui all'articolo 13.

 

          Art. 5. Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C. con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     2. L'E.N.A.C. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 6. Statuto.

     1. Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

     2. Lo statuto, in particolare, stabilisce:

     a) le ulteriori cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7;

     b) l'articolazione territoriale dell'Ente;

     c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente;

     d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale;

     e) i principi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente;

     f) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

     g) l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente, o da un suo delegato, i cui componenti, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire la qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C, con l'incompatibilità ad espletare ulteriori e diverse funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente;

     h) l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti del settore per la pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale e per la verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi, nonché per la definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti;

     i) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.

 

          Art. 7. Fonti di finanziamento.

     1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:

     a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;

     b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;

     c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

     d) proventi derivanti da entrate diverse.

 

          Art. 8. Patrimonio.

     1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto è adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.N.A.C. subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

     4. [L'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da un Ufficio commissariale costituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro della difesa] [6].

 

          Art. 9. Ordinamento contabile.

     1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalità della gestione contabile dell'E.N.A.C. E' prevista altresì l'istituzione di un Ufficio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, ai fini dell'approvazione.

     2. All'E.N.A.C. si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. L'E.N.A.C. è inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 10. Personale.

     1. L'E.N.A.C. succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale dell'aviazione civile con esclusione del personale che, per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, permane al Dipartimento dell'aviazione civile.

     2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi corrisposti "ad personam", di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettere c), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente.

 

          Art. 11. Vigilanza governativa.

     1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C.

     2. In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:

     a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente;

     b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

     c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;

     d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico - istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma;

     e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d).

     3. Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.

     4. Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni a società, enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonché i bilanci di esercizio.

 

          Art. 12. Esenzioni fiscali.

     1. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con la acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono esenti da imposte e tasse.

 

          Art. 13. Istituzione della commissione per le modifiche al codice della navigazione.

     1. Nel rispetto dei principi e della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali e tenuto conto della razionalizzazione del comparto dell'aviazione civile, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita una Commissione di studio per la elaborazione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'insediamento, delle modifiche del codice della navigazione, con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti delle articolazioni territoriali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e delle funzioni del direttore d'aeroporto, nonché per il recepimento della normativa tecnica ICAO. La Commissione è supportata da una segreteria tecnica composta da tre funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 14. Norme transitorie e finali.

     1. Sino all'effettivo insediamento del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.C., gli organi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze.

     2. Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, gli organi dell'Ente definiscono, nell'ordine, lo statuto, il regolamento amministrativo - contabile ed il contratto di programma, avvalendosi delle strutture della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.

     3. Nelle more della sottoscrizione del contratto di programma e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, restano operative, secondo la normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Ente, che rispondono ai vertici decisionali di cui al comma 2.

     4. Gli organi dell'E.N.A.C. sono abilitati a perfezionare i contratti di lavoro per il quadriennio 1994 - 1997, già concordati dai soggetti giuridici soppressi, e sono autorizzati ad avviare procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli.

     5. In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine necessario per la sottoscrizione del contratto di programma non è computato ai fini della decorrenza della durata in carica degli organi dell'E.N.A.C.

     6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nel presente articolo, sono soppressi il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria.

 

          Art. 15. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.

[4] Comma modificato dall'art. 4 del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 e così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.

[5] Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 e abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.