§ 72.3.13 - Legge 3 gennaio 1981, n. 7.
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:03/01/1981
Numero:7


Sommario
Art. 1.      È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con [...]
Art. 2.      Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto [...]
Art. 3.      Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente art. 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello [...]
Art. 4.      All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di [...]


§ 72.3.13 - Legge 3 gennaio 1981, n. 7. [1]

Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 14 gennaio 1981, n. 12)

 

     Art. 1.

     È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, aggiuntiva agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1980, per far fronte ad oneri connessi con le attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in particolare per la lotta contro la fame nel mondo.

     L'importo aggiuntivo di lire 200 miliardi, di cui al precedente comma, è destinato per:

     a) lire 70.205 milioni in aumento dello stanziamento di lire 47 miliardi iscritto al capitolo 4574 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

     Tale ulteriore stanziamento verrà utilizzato per:

     aiuti di emergenza, in particolare nei settori alimentare e sanitario;

     finanziamento di programmi di assistenza tecnica nel settore alimentare e sanitario e di progetti nei settori agricolo e agro-industriale;

     interventi straordinari e di emergenza per Paesi in via di sviluppo colpiti da calamità naturali, eventi bellici o altre situazioni di emergenza;

     contributi per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo promossi anche da organizzazioni internazionali, con particolare attenzione ai progetti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali sul piano strutturale ed infrastrutturale;

     b) lire 5 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 1 miliardo, previsto dall'art. 44, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, iscritto al capitolo 8301 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, in favore dei Paesi in via di sviluppo;

     c) lire 84.300 milioni in aumento dello stanziamento di lire 13.100 milioni iscritto al capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, quale apporto al fondo di rotazione di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 6 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per la concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo;

     d) lire 8 miliardi in aumento dello stanziamento di lire 5.500 milioni, iscritto al capitolo 3134 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP);

     e) lire 1.080 milioni in aumento dello stanziamento di lire 420 milioni, iscritto al capitolo 4573 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO);

     f) lire 950 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni iscritto al capitolo 3127 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

     g) lire 74 milioni in aumento dello stanziamento di lire 50 milioni, iscritto al capitolo 3104 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo al contributo al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR);

     h) lire 2.200 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

     i) lire 3.750 milioni per il contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM);

     l) lire 1 miliardo per il contributo al Fondo di rotazione delle Nazioni Unite per l'esplorazione delle risorse naturali (UNRFNRE);

     m) lire 150 milioni per il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le attività relative alla popolazione (UNFPA);

     n) lire 8 miliardi per il contributo al fondo delle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia (UNCSTD);

     o) lire 150 milioni per il contributo al Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR);

     p) lire 370 milioni per il contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA);

     q) lire 14.771 milioni per il contributo al Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (negoziato in ambito UNCTAD).

     La somma di cui alla lettera h) è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 2.

     Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente possono essere impiegati anche per operazioni di cofinanziamento con organismi internazionali, in armonia a quanto previsto dall'art. 5, lettera a), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

     Tali operazioni possono assumere sia la forma di finanziamento parallelo di iniziative promosse da organismi internazionali sia quella di apporti finanziari agli stessi organismi per la realizzazione di specifici progetti precedentemente concordati.

     Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì essere impiegati per la realizzazione di programmi integrati a favore di Paesi - o di gruppi di Paesi - in via di sviluppo, di cui l'Italia si faccia promotrice in sede internazionale, da realizzarsi con la partecipazione di altri Paesi donatori o di organismi internazionali, banche e fondi in via bilaterale o multilaterale.

 

          Art. 3.

     Per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie per i fini di cui al precedente art. 1 saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, fermo restando che per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci degli anni 1981, 1982 e 1983, non potranno essere inferiori a quelli risultanti, per tali anni, dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

     A partire dall'anno 1981 restano annullate le autorizzazioni di spesa di cui:

     1) alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, art. 44, primo comma, lettere a) e b) (cooperazione finanziaria e cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo);

     2) agli articoli 2 e 4-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393 (Fondo di rotazione per la concessione di crediti finanziari a Paesi in via di sviluppo);

     3) alla legge 8 agosto 1977, n. 608 (UNIDO);

     4) alla legge 8 gennaio 1979, n. 11 (UNHCR);

     5) alla legge 24 febbraio 1975, n. 66 (CICR) e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.