§ 29.1.7a - Legge 9 febbraio 1979, n. 38.
Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:09/02/1979
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Attività di cooperazione)
Art. 3.  (Presidenza e compiti del CIPES)
Art. 4.  (Funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri)
Art. 5.  (Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti)
Art. 6.  (Crediti finanziari)
Art. 7.  (Comitato consultivo)
Art. 8.  (Attività e compiti del Comitato consultivo)
Art. 9.  (Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo)
Art. 10.  (Comitato direzionale)
Art. 11.  (Istituto agronomico per l'oltremare)
Art. 12.  (Fondo per la cooperazione allo sviluppo)
Art. 13.  (Autonomia finanziaria del Dipartimento).
Art. 14.  (Iniziative del Dipartimento)
Art. 15.  (Sezione speciale del Comitato consultivo)
Art. 16.  (Convenzioni)
Art. 17.  (Personale addetto al Dipartimento)
Art. 18.  (Esperti)
Art. 19.  (Doveri del personale inviato all'estero)
Art. 20.  (Personale alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppoe di organismi internazionali)
Art. 21.  (Invio all'estero di esperti privati)
Art. 22.  (Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni)
Art. 23.  (Corsi preparatori)
Art. 24.  (Attestato finale)
Art. 25.  (Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati)
Art. 26.  (Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari)
Art. 27.  (Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto)
Art. 28.  (Trattamento economico all'estero)
Art. 29.  (Congedo e spese di viaggio)
Art. 30.  (Trattamento economico e assicurativo)
Art. 31.  (Contenuto del contratto)
Art. 32.  (Missioni non superiori a tre mesi - Retribuzione).
Art. 33.  (Volontari)
Art. 34.  (Contenuto del contratto)
Art. 35.  (Integrazione del trattamento economico)
Art. 36.  (Registrazione del contratto)
Art. 37.  (Riconoscimento di idoneità)
Art. 38.  (Diritti dei volontari)
Art. 39.  (Doveri dei volontari)
Art. 40.  (Servizio militare: rinvio e dispensa)
Art. 41.  (Servizio militare: modalità per il rinvio)
Art. 42.  (Servizio militare: modalità per la dispensa)
Art. 43.  (Contingente dei rinvii)
Art. 44.  (Stanziamenti)
Art. 45.  (Operatività della legge 15 dicembre 1971, n. 1222)
Art. 46.  (Abrogazione di norme: disposizioni transitorie)


§ 29.1.7a - Legge 9 febbraio 1979, n. 38. [1]

Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(G.U. 14 febbraio 1979, n. 44)

 

Titolo I

OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

 

     Art. 1. (Finalità)

     La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - di seguito anche denominata “cooperazione allo sviluppo" - comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo è parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi.

     I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

 

          Art. 2. (Attività di cooperazione)

     Nell'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo rientrano:

     a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

     b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

     c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

     d) l'assistenza a popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

     e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

     f) il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio dei giovani, come volontari civili, nei Paesi in via di sviluppo.

 

          Art. 3. (Presidenza e compiti del CIPES)

     Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

     Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, di volta in volta integrato, secondo le esigenze, su richiesta del suo Presidente, dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

     Il CIPES:

     a) formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorità per aree geografiche, Paesi, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali;

     b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

     c) approva, sulla attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione annuale che sarà predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che dovrà contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e che sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

     Tale relazione, non appena approvata dal CIPES, verrà inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

 

          Art. 4. (Funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri)

     Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicità degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonché dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

     Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonché a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

     In mancanza delle suddette comumicazioni, o di corrispondenti richieste dei Paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

 

          Art. 5. (Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti)

     Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

     a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei Paesi in via di sviluppo della Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

     b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli Paesi o gruppi di Paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

     c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei Paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri Paesi interessati;

     d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di Paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

 

          Art. 6. (Crediti finanziari)

     Il primo comma dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

     “Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati".

     Il primo comma dell'art. 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

     “In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati".

 

          Art. 7. (Comitato consultivo)

     E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

     a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

     b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

     c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle regioni (designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281), due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

     Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al successivo art. 9.

 

          Art. 8. (Attività e compiti del Comitato consultivo)

     Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

     I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

     Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

     Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

     Il Comitato ha i seguenti compiti:

     1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

     2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

     3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame, nella materia di cui alla presente legge.

 

          Art. 9. (Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo)

     I compiti interventi all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del “Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo", istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una Direzione generale del Ministero stesso.

     Il Dipartimento attende, in particolare:

     a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;

     b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;

     c) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

     d) alla programmazione e all'adozione delle specifiche iniziative di cooperazione di cui all'art. 14;

     e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

     f) ad ogni altra funzione concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i Paesi in via di sviluppo.

     Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione interna del Dipartimento, specificando in particolare il numero, le competenze degli uffici ed eventuali reparti in cui esso si articola, nonché le modalità di funzionamento del Comitato direzionale di cui all'articolo successivo.

 

          Art. 10. (Comitato direzionale)

     Al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

     Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministero degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e, fino ad un massimo di tre, da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

     Per il coordinamento fra le iniziative di altri Ministeri e quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale viene di volta in volta integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da funzionari dei Ministeri interessati designati dal rispettivo Ministro. Ai fini del predetto coordinamento, ogni Ministero dà preventiva comunicazione al Dipartimento delle eventuali iniziative di sua competenza, attinenti alla cooperazione allo sviluppo.

     Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

     Il Comitato direzionale provvede inoltre:

     a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo art. 15 ultimo comma;

     b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvati dal CIPES.

 

          Art. 11. (Istituto agronomico per l'oltremare)

     Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvarrà anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

 

          Art. 12. (Fondo per la cooperazione allo sviluppo)

     I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in “Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo"

     Ai fini indicati dal precedente comma, il Fondo è gestito dal “Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo" del Ministero degli affari esteri.

     Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati.

     Il Fondo è alimentato con:

     a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nell'art. 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge finanziaria prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468;

     b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

     c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

     d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

     e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

     Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

 

          Art. 13. (Autonomia finanziaria del Dipartimento).

     In ordine alla gestione del Fondo di cui al precedente art. 12, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

     1) presso il Dipartimento è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali;

     2) la Corte dei conti esercita, in conformità di legge, il controllo di legittimità, in via successiva, sugli atti del Dipartimento;

     3) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio;

     4) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attività propria del Dipartimento sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragioneria di cui al punto 1);

     5) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della sezione speciale di cui all'art. 15, primo comma;

     6) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'art. 19 della presente legge;

     7) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

     8) i fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono - su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della sezione speciale di cui all'art. 15 - essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

 

          Art. 14. (Iniziative del Dipartimento)

     Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

     a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei Paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo art. 16. I beni e servizi destinati ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

     b) sovrintende e coordina la partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

     c) concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

     d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei Paesi interessati, studi e progettazioni di istituti, imprese italiane o esperti che interessimo lo sviluppo di detti Paesi;

     e) invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;

     f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperanti volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i Paesi interessati, l'impiego nelle forme di cui all'art. 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

     g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti Paesi;concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, od anche in altri Paesi nei quali funzionano adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

     h) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi, mediante l'invio di missioni nei citati Paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

     i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguono finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

     l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e - ove del caso - l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

     m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare;

     n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

 

          Art. 15. (Sezione speciale del Comitato consultivo)

     Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera a) del precedente art. 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dalle lettere c), d), f), g) ed i) dello stesso art. 14 e dai successivi articoli 37 e 44, lettera a); alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere g) ed h), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere a), f) e g) del richiamato art. 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

     Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

 

          Art. 16. (Convenzioni)

     Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato art. 15; nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, in relazione all'art. 14, lettera f).

     Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

     Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso - che la relativa convenzione deve prevedere - la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

     Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non è applicabile il disposto di cui all'art. 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 15.

 

          Art. 17. (Personale addetto al Dipartimento)

     Il personale addetto al Dipartimento e costituito da:

     a) personale del Ministero degli affari esteri (tabella B);

     b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unità;

     c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comandato, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

     d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di quindici unità, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto prioritariamente della esperienza da essi effettivamente acquisita.Il relativo trattamento economico è determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera f);

     e) personale che, al momento della entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo del Ministero degli effari esteri, alle condizioni di cui al comma successivo;

     f) esperti nominati - qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla sezione speciale di cui all'art. 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici - con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di quindici unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'art. 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

     Il personale di cui alla precedente lettera e) può essere inquadrato a domanda - anche in soprannumero - nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale, conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale di cui all'art. 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

     Le spese relative al personale di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, ivi comprese quelle attinenti all'indennità per lavoro straordinario ed escluse quelle che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni, sono a carico dei fondi di cui all'art. 44 della presente legge.

     Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della presente legge.

     Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

 

Titolo II

PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

 

Capo I

Disposizioni comuni

 

          Art. 18. (Esperti)

     Gli esperti, di cui all'art. 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

     a) personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

     b) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato;

     c) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'art. 16.

     Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente art. 14.

 

          Art. 19. (Doveri del personale inviato all'estero)

     Il personale inviato in servizio all'estero è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

     Il capo della rappresentanza italiana Competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

     Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresì sul corretto svolgimento delle attività del personale italiano assunto alle dipendenze del Paese ospite o di organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

 

          Art. 20. (Personale alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppoe di organismi internazionali)

     Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale dipende, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera a) dell'art. 18, nonché il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti Paesi.

     Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o dei suddetti enti ed organismi cessa la corresponsione del trattamento a cuico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese o dagli enti ed organismi di cui sopra sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, può essere attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì a carico delle amministrazioni di appartenenza, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto, contemplato rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'art. 18, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

     Limitatamente al personale ospedaliero di cui al successivo art. 26, i contributi relativi a tali prestazioni assistenziali e previdenziali possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

 

          Art. 21. (Invio all'estero di esperti privati)

     Il Dipartimento può disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

     Il Dipartimento può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualifica assunto dal Dipartimento con contratto di diritto privato.

     Il Dipartimento può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

     L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o di enti ed organizzazioni internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti Paesi, è subordinata ad autorizzazione del Dipartimento, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere a misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

 

          Art. 22. (Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni)

     Salvo il caso contemplato nell'art. 20, il personale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 non può percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

     Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Dipartimento, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

 

          Art. 23. (Corsi preparatori)

     Il Dipartimento può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'art. 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei Paesi in via di sviluppo.

     I corsi possono essere organizzati d'intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese private italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

 

          Art. 24. (Attestato finale)

     Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

     Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

     1) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

     2) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

     Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

     Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'art. 18 è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento;

     Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionale di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriere, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio [2]

 

Capo II

Personale civile dipendente dalle amministrazioni dello Stato,da enti pubblici e personale militare.

 

          Art. 25. (Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati)

     Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'art. 18, lettera a), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro.

     Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione del Dipartimento:

     1) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

     2) con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato;

     3) con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici.

     La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro; il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

     Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

     La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi nè superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno e per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

     Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

 

          Art. 26. (Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari)

     Gli enti pubblici, previo nulla osta delle Amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 18, lettera a).

     Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente art. 25, quarto comma, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni (comprese le indennità di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero di cui all'art. 28) può essere assunto dal Dipartimento.Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'art. 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

     Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle Università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera g) dell'art. 14.

 

          Art. 27. (Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto)

     Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'art. 18 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

     Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'art. 18 si applica inoltre la disposizione dell'art. 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto art. 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionano nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

     Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 30.

 

          Art. 28. (Trattamento economico all'estero)

     Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'art. 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero costituita:

     a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella A;

     b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'art. 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, semprechè la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà. Tale indennità non può essere nuovamente accordata per lo stesso Paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente.

     Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

     1) art. 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

     2) art. 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

     3) art. 178, sul contributo spese per l'abitazione;

     4) art. 179, sulle provvidenze scolastiche;

     5) art. 186, sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 15;

     6) art. 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

     7) art. 208, sull'indennizzo per danni;

     8) art. 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

     9) art. 211, sull'assistenza sanitaria.

 

          Art. 29. (Congedo e spese di viaggio)

     Al personale civile e militare di cui all'art. 18, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

     Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'art. 28.

     Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

     Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

 

Capo III

Personale a contratto

 

          Art. 30. (Trattamento economico e assicurativo)

     Il contingente del personale di cui all'art. 18, lettera b), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'art. 28.

     Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'art. 18, lettera a).

     Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - gestite dai competenti istituti previdenziali.

     I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

     Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o - in mancanza di essi - ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

 

          Art. 31. (Contenuto del contratto)

     Il contratto di cui all'art. 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

     a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

     b) il godimento di ferie annuali retribuite;

     c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'art. 28;

     d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non inferiore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorata rispettivamente del 20% o del 40% per coloro che rientrino in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate.

     Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 15.

 

Capo IV

Brevi missioni

 

          Art. 32. (Missioni non superiori a tre mesi - Retribuzione).

     Il personale civile e militare di cui all'art. 18, lettera a), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'art. 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 30, secondo comma.

     Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'art. 28 o nel secondo comma dell'art. 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'art. 209, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

 

Titolo III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

 

          Art. 33. (Volontari)

     Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni, che in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze di Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

     a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

     b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

     c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

     d) con il Ministero degli affari esteri.

     Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 37, primo comma.

 

          Art. 34. (Contenuto del contratto)

     Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

     1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

     2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

     3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del Paese ospitante, nonché la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

     4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale, almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonché invalidità, vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, da altra persona designata dal volontario [3] .

     I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del Paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.

 

          Art. 35. (Integrazione del trattamento economico)

     In via eccezionale, quando le condizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'art. 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo, di cui all'art. 15.

     Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'art. 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

 

          Art. 36. (Registrazione del contratto)

     La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'art. 34, presso il Dipartimento.

     A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'art. 34, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti nell'art. 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 37, primo comma.

     Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 39.

 

          Art. 37. (Riconoscimento di idoneità)

     Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera c) dell'art. 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma.Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.

     Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

     Quando non trovi applicazione il disposto dell'art. 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'art. 14, lettera i), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'art. 33, lettera b).

     I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'art. 33, all'impiego dei volontari in Paesi in via di sviluppo.

     Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale di cui all'art. 15, un contributo non superiore al 50% del costo complessivo del programma.

 

          Art. 38. (Diritti dei volontari)

     Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'art. 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

     a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

     b) ad un'indennità di reinserimento nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera a) e di quello di cui all'art. 40;

     c) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 24 della presente legge;

     d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'art. 40 della presente legge

     Quando l'indennità di cui alla precedente lettera b) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

     La disposizione di cui alla lettera c) del primo comma, del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

 

          Art. 39. (Doveri dei volontari)

     I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'art. 36.

     Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

     In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza - accertate nelle debite forme - ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'art. 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

     Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

     a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

     b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

 

          Art. 40. (Servizio militare: rinvio e dispensa)

     I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'art. 33 in Paesi extraeuropei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'art. 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

     Al termine di un biennio, di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

     La definitiva dispensa del servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.

 

          Art. 41. (Servizio militare: modalità per il rinvio)

     Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del Dipartimento, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 36.

     Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'art. 43 dandone comunicazione al Dipartimento.

     Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

 

          Art. 42. (Servizio militare: modalità per la dispensa)

     Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

     Nel caso in cui un volonario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'art. 39 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

     Durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'art. 34, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, ai fini del compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'art. 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio.

 

          Art. 43. (Contingente dei rinvii)

     Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 7.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 44. (Stanziamenti)

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:

     a) per la cooperazione finanziaria, in correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi, ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge, in favore dei Paesi dei quali l'Italia intende particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione all'impegno di cooperazione che vi sostiene e che intende svolgervi;

     b) per la cooperazione economica e tecnica, è autorizzata, per il periodo 1979-1983, la complessiva spesa di lire 300 miliardi la quale, in considerazione del preminente interesse che assumono la continuità e regolarità dell'erogazione, verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione del seguente impegno poliennale:

     miliardi 32 nell'anno 1979;

     miliardi 47 nell'anno 1980;

     miliardi 60 nell'anno 1981;

     miliardi 75 nell'anno 1982;

     miliardi 86 nell'anno 1983;

     c) quanto al concorso finanziario italiano ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, esso verrà promosso e curato dal Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro, quando il relativo onere sia previsto da specifiche disposizioni legislative o comunque venga a gravare su altri capitoli del bilancio dello Stato.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti di cui alla lettera b) del precedente comma potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi.

     Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Con gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera b), e con ogni altro successivo stanziamento relativo alle stesse finalità, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'art. 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'art. 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'art. 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'art. 1 della legge 29 giugno 1940, 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione con il Dipartimento dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione con i Paesi stessi.

     Gli stanziamenti inscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

 

          Art. 45. (Operatività della legge 15 dicembre 1971, n. 1222)

     I programmi di cooperazione tecnica già deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Fino a quando verranno nominati i nuovi organi di amministrazione attiva e consultivi previsti dalla presente legge, le rispettive funzioni verranno espletate dai corrispondenti organi previsti dalla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

 

          Art. 46. (Abrogazione di norme: disposizioni transitorie)

     Fermo il disposto del precedente articolo, le leggi 15 dicembre 1971, n. 1222, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge sono abrogate.

     Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.

 

 

     TABELLA A

     INDENNITÀ BASE MENSILE

 

     A) Personale direttivo:

     1) Dirigenti generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 290.000;

     2) Dirigenti superiori; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; primari medici di ogni classe e aiuti medici di prima classe lire 260.000;

     3) Primi dirigenti; ispettori generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; aiuti medici di seconda, terza e quarta classe lire 240.000;

     4) Direttori aggiunti di divisione; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; assistenti medici lire 195.000;

     5) Direttori di sezione; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 110.000;

     6) Restante personale direttivo, ed altro personale civile o militare equiparato lire 140.000.

 

     B) Personale di concetto:

     1) Segretari capi; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 110.000;

     2) Segretari principali; docenti ed altro personale civile o militare equiparato; personale paramedico del sesto, settimo e ottavo livello lire 100.000;

     3) Restante personale di concetto ed equiparato; infermieri professionali lire 92.000;

     C) Personale esecutivo:

     1) Coadiutori superiori; aiutanti, marescialli delle Forze armate lire 88.000;

     2) Coadiutori principali; sergenti maggiori delle Forze armate lire 84.000;

     3) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare); infermieri generici lire 80.000.

 

     TABELLA B

     CONTINGENTI MINIMI DEL PERSONALE DI RUOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ADDETTO AL DIPARTIMENTO

 

     Carriere direttive n. 15

     Carriere di concetto n. 14

     Carriera esecutiva n. 14

     Carriera ausiliaria n. 8

 


[1] Abrogata dall'art. 38 della L. 26 febbraio 1987, n. 49.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 luglio 1982, n. 427.

[3]  Numero così sostituito dall'art. 2 della L. 5 lugllio 1982, n. 427.