§ 80.9.16 - R.D. 20 giugno 1929, n. 1058.
Approvazione del regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/06/1929
Numero:1058


Sommario
Art. 1.      Il provveditorato generale dello Stato, istituito presso il ministero delle finanze col regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, è incaricato di provvedere all'acquisto, alla conservazione ed alla [...]
Art. 2.      Spetta al provveditorato generale dello Stato di provvedere in ispecie
Art. 3.      All'istituto poligrafico dello Stato è affidata
Art. 4.      Apposite istruzioni, che per la parte riguardante la fabbricazione delle carte-valori dovranno essere sottoposte all'esame della corte dei conti ed approvate con decreto del ministro delle [...]
Art. 5.      I fondi per i servizi di cui all'art. 2 sono stanziati nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, in base ai fabbisogni per ciascun esercizio finanziario di ciascuna [...]
Art. 6.      I fondi di cui al precedente articolo vengono amministrati dal provveditorato generale dello Stato, al quale è sempre riservata la preventiva autorizzazione delle relative spese, anche quando la [...]
Art. 7.      In via eccezionale il provveditorato generale può autorizzare, caso per caso, taluni uffici provinciali, a fornirsi direttamente di taluni stampati di uso locale qualora assolute esigenze di [...]
Art. 8.      Le amministrazioni a norma dei rispettivi ordinamenti emettono i ruoli di spese fisse per il pagamento dei canoni di locazione degli stabili privati e per le spese d'ufficio dei servizi [...]
Art. 9.      Per il servizio dei pagamenti da effettuare direttamente, il provveditorato generale dello Stato avrà una contabilità speciale presso le varie sezioni di regia tesoreria provinciale, dove [...]
Art. 10.      Alla stipulazione dei contratti, per quanto possa occorrere per i servizi del provveditorato generale dello Stato, si procede, di regola, mediante licitazione privata
Art. 11.      Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate nel precedente art. 10, [...]
Art. 12.  [1]
Art. 13.      Qualora nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i [...]
Art. 14.      Per le forniture da eseguire dall'istituto poligrafico dello Stato, il prezzo è fissato in base alla determinazione dell'apposita commissione delle tariffe
Art. 15.      Le amministrazioni da cui dipendono i vari servizi dello Stato debbono trasmettere al provveditorato generale i loro fabbisogni nel termine da quest'ultimo fissato
Art. 16.      Gli stampati, le pubblicazioni ed i materiali occorrenti ai vari uffici dello Stato vengono conservati e distribuiti a mezzo di
Art. 17.      Ogni magazzino principale è diretto da un magazziniere-consegnatario il quale è responsabile delle quantità degli stampati e delle altre materie introdotte in magazzino e della loro buona [...]
Art. 18.      Presso ogni magazzino principale è distaccato un impiegato del provveditorato generale con funzioni di controllore per assistere alla introduzione in magazzino, degli stampati delle materie [...]
Art. 19.      L'introduzione delle forniture, degli oggetti di cancelleria e dei materiali vari nei magazzini principali, avviene soltanto in seguito ad avviso o ad ordine di consegna emesso dal [...]
Art. 20.      Per la liquidazione e per i pagamenti delle forniture è necessario che le fatture relative siano corredate dal certificato di collaudo e dalla liquidazione di assunzione in carico rilasciata dal [...]
Art. 21.      La conservazione del mobilio e degli utensili è affidata alle amministrazioni che li hanno in consegna, ma le spese di manutenzione dovranno sempre essere autorizzate dal provveditorato [...]
Art. 22.      Il provveditorato cura la formazione e l'aggiornamento del modulario per gli stampati da fornire alle varie amministrazioni statali
Art. 23.      La distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e dei materiali vari viene effettuata dai magazzini nei modi e nelle epoche stabiliti dal provveditorato, sulla base dei fabbisogni [...]
Art. 24.  [2]
Art. 25.      I fondi per le assegnazioni fisse (à forfait) di cui al precedente art. 24, saranno stanziati nei bilanci passivi dei singoli ministeri in appositi capitoli sotto la comune denominazione di [...]
Art. 26.      Spetta al provveditorato generale dello Stato di autorizzare tutte le varie pubblicazioni ufficiali, curarne il coordinamento e disporne la stampa. Le singole amministrazioni debbono [...]
Art. 27.      I Bollettini Ufficiali, comprendenti quelli del personale e quelli di legislazione e di disposizioni ufficiali, sono redatti a cura delle singole amministrazioni che debbono comunicarne al [...]
Art. 28.      La distribuzione gratuita delle pubblicazioni ufficiali agli uffici pubblici ed alle autorità è disciplinata dal provveditorato generale dello Stato d'accordo con le singole amministrazioni ed è [...]
Art. 29.      La redazione e la pubblicazione del catalogo generale delle pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, nonché quelle degli spogli delle pubblicazioni ufficiali periodiche di maggiore [...]
Art. 30.  [3]
Art. 31.      Il provveditorato generale dello Stato è incaricato dei seguenti servizi relativi all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato
Art. 32.      Il provveditorato generale deve
Art. 33.      La consistenza dei beni immobili patrimoniali viene seguita dagli uffici del demanio o del registro, dalle intendenze di finanza e dal provveditorato generale mediante scritture su appositi [...]
Art. 34.      Le amministrazioni centrali e provinciali che debbono rinnovare o stipulare ex novo contratti per locazione di stabili privati per uso di uffici statali, debbono chiedere anzitutto [...]
Art. 35.      La consegna dei fabbricati o terreni demaniali alle amministrazioni governative e la dismissione di essi non potrà effettuarsi senza l'autorizzazione del provveditorato che prenderà [...]
Art. 36.      Per i beni non più necessari alle amministrazioni civili e militari cui vennero dati in uso, il provveditorato esamina e decide circa la loro nuova destinazione e, qualora lo ritenga [...]
Art. 37.      I beni immobili patrimoniali dello Stato, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione dei beni [...]
Art. 38.      S'intendono per beni immobili patrimoniali disponibili quelli che siano stati dismessi dalle amministrazioni governative che li avevano in uso o che, comunque, segnati nei registri di [...]
Art. 39.      Sono esclusi dalla vendita
Art. 40.      Sono alienabili con l'onere di determinati vincoli
Art. 41.  [4]
Art. 42.  [5]
Art. 43.      Il provveditorato generale dello Stato potrà delegare funzionari presso le intendenze di finanza per coordinare il servizio di appuramento, di sistemazione e di utilizzazione del patrimonio [...]
Art. 44.      Sarà còmpito particolare di detti funzionari delegati di
Art. 45.      I funzionari del provveditorato generale dello Stato delegati presso le intendenze saranno coadiuvati per la identificazione e gli accertamenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente art. 44 da [...]
Art. 46.      L'acquisto delle carte, aventi speciali filigrane o speciali caratteristiche, destinate alla stampa di carte-valori e la stampa e l'allestimento delle carte-valori medesime o degli stampati [...]
Art. 47.      L'istituto poligrafico dello Stato in conformità delle richieste contenute nei fabbisogni annuali o delle richieste suppletive, provvederà alla stipulazione dei contratti di acquisto o alle [...]
Art. 48.      La fabbricazione delle carte-valori, attraverso tutti gli stadi della lavorazione, si effettua sotto la diretta sorveglianza ed il permanente controllo del provveditorato generale dello Stato il [...]
Art. 49.      Nulla è innovato in quanto attiene al sindacato della corte dei conti previsto dal regio decreto 7 marzo 1926, n. 412
Art. 50.      Le carte filigranate o aventi speciali requisiti, destinate alla avvalorazione e le carte in corso di avvalorazione o avvalorate, sono conservate esclusivamente presso l'istituto poligrafico [...]
Art. 51.      I disegni e le iscrizioni originali creati per la fabbricazione delle carte-valori come pure le incisioni, i punzoni e firme, le matrici, i galvani e le forme di stampa; gli studi per le [...]
Art. 52.      L'istituto è responsabile in solido con i funzionari della sezione dell'ispettorato del provveditorato generale distaccata presso l'istituto poligrafico dello Stato di tutta la carta per [...]
Art. 53.      Il capo della sezione staccata dell'ispettorato ed il consegnatario addetto al tesoro dell'officina carte-valori sono coadiuvati da due funzionari, uno per ciascuno, che li sostituiscono in caso [...]
Art. 54.      Le carte ed i materiali da stampa occorrenti per la fabbricazione delle carte-valori vengono consegnati dal funzionario della sezione dell'ispettorato addetto alle lavorazioni
Art. 55.      I movimenti interni nell'officina carte-valori per la esecuzione dei lavori di stampa, sono ordinati dalla direzione della produzione dell'istituto poligrafico dello Stato, che è tenuta a darne [...]
Art. 56.      La distruzione di carte-valori di scarto, di carte bianche difettose e di materiali vari attinenti alla fabbricazione di carte-valori si effettua alla presenza dei delegati della direzione degli [...]
Art. 57.      In caso di dispersione o di sparizione di carte con speciali caratteristiche o filigrane, bianche od avvalorate, o di materiali da stampa, la sezione staccata dell'ispettorato presso l'officina [...]
Art. 58.      Nel caso di cambiamento o di cessazione di funzionari aventi veste di consegnatari delle carte e dei materiali da stampa, sarà provveduto, a cura del provveditorato generale dello Stato, alla [...]
Art. 59.      Il provveditorato generale dello Stato procede insindacabilmente alle verifiche, alle ricognizioni alle ispezioni di ogni specie, ordinarie e straordinarie, permanenti o saltuarie, sempre quando [...]
Art. 60.      Il servizio di guardia interno ed esterno, diurno e notturno ai locali nei quali si custodiscono le carte-valori ed i materiali da stampa, viene disciplinato e regolato dal provveditorato [...]
Art. 61.      Alla fine di ciascun esercizio finanziario il provveditorato generale dello Stato riferirà al ministro delle finanze sull'andamento della propria amministrazione
Art. 62.      A complemento delle norme contenute nel presente regolamento, il provveditore generale compilerà le istruzioni sui servizi del provveditorato, specificando le funzioni e le attribuzioni singole [...]
Art. 63.      Le disposizioni del presente regolamento non riguardano l'amministrazione delle ferrovie dello Stato


§ 80.9.16 - R.D. 20 giugno 1929, n. 1058.

Approvazione del regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato.

(G.U. 1 luglio 1929, n. 151)

 

Art. 1.

     E' approvato il regolamento sul servizio del provveditorato generale dello Stato che, firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle rese esecutive col presente decreto.

 

Art. 3.

     Il presente decreto andrà in vigore col 1° luglio 1929.

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Il provveditorato generale dello Stato, istituito presso il ministero delle finanze col regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, è incaricato di provvedere all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di tutto quanto possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici statali, ed alla amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

     L'istituto poligrafico dello Stato, per lo svolgimento della sua attività e per la produzione dei lavori, è posto alla diretta dipendenza del ministero delle finanze (provveditorato dello Stato).

 

          Art. 2.

     Spetta al provveditorato generale dello Stato di provvedere in ispecie:

     a) alla fornitura per i vari servizi della pubblica amministrazione della carta bianca e da lettere, di tutti gli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori, nonché all'acquisto, conservazione e distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli strumenti tecnici, dei mobili, delle uniformi per il personale subalterno e di quanto altro abbisogni per i servizi medesimi;

     b) all'amministrazione delle spese di ufficio per gli uffici centrali e provinciali;

     c) a curare la pubblicazione degli atti e documenti ed al relativo coordinamento;

     d) all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato ed alla vigilanza sui fitti passivi dovuti per stabili privati adibiti ad uffici statali;

     e) all'esercizio del controllo sulla fabbricazione delle cartevalori, sulla custodia della carta da avvalorare o avvalorata e sulla consegna ai committenti uffici degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso rendiconto;

     f) ad indirizzare lo svolgimento dell'attività dell'istituto poligrafico dello Stato e la produzione dei lavori affidati al medesimo.

 

          Art. 3.

     All'istituto poligrafico dello Stato è affidata:

     a) la fornitura della carta bianca e da lettere, delle buste e di tutti gli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori dello Stato;

     b) l'amministrazione, la stampa e la vendita della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del regno compresi gli indici annuali e decennali, salva sempre la competenza del ministero della giustizia e degli affari di culto per la direzione e la redazione della Gazzetta Ufficiale e per la stampa, nonché per la distribuzione degli atti di governo;

     c) la stampa e la vendita del testo unico di Stato per le singole scuole elementari secondo norme particolari da emanarsi dal ministero della pubblica istruzione d'accordo col ministero delle finanze (provveditorato generale dello Stato);

     d) l'esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico, letterario ed in genere culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale promosse dal provveditorato generale dello Stato ed autorizzate dal ministero delle finanze di concerto con quello della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799.

     Qualora l'istituto poligrafico dello Stato intendesse intraprendere per conto proprio o di privati la stampa di pubblicazioni del genere, l'autorizzazione di cui all'art. 1° della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, dovrà essere accordata con le norme e le modalità disposte dal succitato regio decreto 3 aprile 1928, n. 799.

 

          Art. 4.

     Apposite istruzioni, che per la parte riguardante la fabbricazione delle carte-valori dovranno essere sottoposte all'esame della corte dei conti ed approvate con decreto del ministro delle finanze, regoleranno il funzionamento dei servizi dell'istituto poligrafico in relazione ai còmpiti di cui al precedente articolo.

     Con decreto del ministro delle finanze e previo parere del consiglio di Stato, saranno approvati il capitolato generale ed i capitolati speciali che regolano gli acquisti od i lavori ordinati dall'istituto poligrafico.

 

Servizi generali per le amministrazioni statali.

 

          Art. 5.

     I fondi per i servizi di cui all'art. 2 sono stanziati nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, in base ai fabbisogni per ciascun esercizio finanziario di ciascuna amministrazione statale riveduti dal provveditorato generale dello Stato.

     Il provveditorato generale ha facoltà di ridurre i fabbisogni di ciascun ministero.

     Esaminati i conti preventivi ricevuti dalle amministrazioni centrali, il provveditorato compila le proposte di previsione da inviare alla ragioneria centrale del ministero delle finanze entro il 30 settembre antecedente all'inizio dell'esercizio finanziario considerato.

 

          Art. 6.

     I fondi di cui al precedente articolo vengono amministrati dal provveditorato generale dello Stato, al quale è sempre riservata la preventiva autorizzazione delle relative spese, anche quando la trattazione degli atti inerenti alle medesime sia, per speciali ragioni, lasciata alle singole amministrazioni.

 

          Art. 7.

     In via eccezionale il provveditorato generale può autorizzare, caso per caso, taluni uffici provinciali, a fornirsi direttamente di taluni stampati di uso locale qualora assolute esigenze di servizio rendessero ciò necessario oppure conveniente.

 

          Art. 8.

     Le amministrazioni a norma dei rispettivi ordinamenti emettono i ruoli di spese fisse per il pagamento dei canoni di locazione degli stabili privati e per le spese d'ufficio dei servizi dipendenti, con imputazione ai capitoli iscritti nei rispettivi stati di previsione della spesa, entro i limiti delle somme stanziate, salvo le variazioni che si rendessero necessarie, previa autorizzazione del provveditorato stesso.

     La tenuta dei conti e la conservazione degli atti relativi ai ruoli di spese fisse, di cui al presente articolo, rimane affidata alle amministrazioni competenti.

 

          Art. 9.

     Per il servizio dei pagamenti da effettuare direttamente, il provveditorato generale dello Stato avrà una contabilità speciale presso le varie sezioni di regia tesoreria provinciale, dove saranno versate, senza limiti di ammontare, mediante mandati commutabili in quietanza, le somme necessarie per gli acquisti o per i lavori.

 

          Art. 10.

     Alla stipulazione dei contratti, per quanto possa occorrere per i servizi del provveditorato generale dello Stato, si procede, di regola, mediante licitazione privata.

     I progetti di tali contratti saranno comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 500.000.

     Il consiglio di Stato esprimerà il suo avviso tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla sua convenienza amministrativa, al quale uopo saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti da esso eventualmente richiesti.

 

          Art. 11.

     Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate nel precedente art. 10, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

     Lo schema di contratto è, in tali casi, comunicato al consiglio di Stato per il parere, quando l'importo previsto superi le lire 150.000.

 

          Art. 12. [1]

 

          Art. 13.

     Qualora nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nei precedenti articoli, deve essere previamente sentito il detto consesso.

     Qualora l'eccedenza di cui sopra venga accertata all'atto della liquidazione del contratto, gli atti relativi debbono essere comunicati al consiglio di Stato prima del pagamento finale.

     L'aumento, entro il limite del quinto, della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del consiglio di Stato.

     Debbono parimenti essere comunicati gli atti al consiglio di Stato quando una spesa in economia, prevista in somma inferiore a lire 50.000, venga poi, nel fatto, a superare tale somma.

 

          Art. 14.

     Per le forniture da eseguire dall'istituto poligrafico dello Stato, il prezzo è fissato in base alla determinazione dell'apposita commissione delle tariffe.

     Il pagamento delle dette forniture viene disposto con decreto del ministro delle finanze ed è eseguito in 12 rate mensili uguali anticipate a partire dal mese di luglio di ciascun anno.

     Nel caso che ad esercizio iniziato debbano le forniture prestabilite essere ridotte, è apportata una corrispondente riduzione al compenso stabilito, da suddividere in quote uguali nelle successive rate di anticipo.

     Il compenso per i lavori che il provveditorato generale richieda all'istituto in aggiunta a quelli di cui ai precedenti commi, viene stabilito di volta in volta con le formalità di cui sopra, ed i relativi pagamenti sono effettuati in rate mensili anticipate eguali, in relazione al periodo di tempo stabilito per l'espletamento delle forniture.

     Qualora le forniture non procedano con la dovuta regolarità, il provveditorato potrà sospendere in tutto od in parte i pagamenti.

 

          Art. 15.

     Le amministrazioni da cui dipendono i vari servizi dello Stato debbono trasmettere al provveditorato generale i loro fabbisogni nel termine da quest'ultimo fissato.

     Qualora il provveditorato non ritenga giustificati i fabbisogni di cui sopra o quando i medesimi eccedano la somma stanziata in bilancio, il provveditorato stesso procederà alla diminuzione e variazione necessaria. Al riguardo potrà richiedere alla competente amministrazione i relativi atti e gli opportuni documenti.

     Spetta al provveditorato generale di stabilire i tipi e i formati delle carte da corrispondenza e delle buste, comprese quelle per i gabinetti delle LL. EE. i ministri, nonché degli stampati ed i tipi di tutti gli altri oggetti e prodotti che occorrono per i vari uffici statali.

     E' vietato al provveditorato generale dello Stato di somministrare carta da lettere e buste non intestate ed oggetti che non abbiano stretta attinenza al servizio.

 

          Art. 16.

     Gli stampati, le pubblicazioni ed i materiali occorrenti ai vari uffici dello Stato vengono conservati e distribuiti a mezzo di:

     a) magazzini principali;

     b) magazzini compartimentali e provinciali;

     c) depositi sussidiari e di distribuzione (compresi quelli dei consegnatari dei ministeri).

     I magazzini principali dipendono direttamente dal provveditorato.

     I magazzini compartimentali sono presso le intendenze di finanza, quelli provinciali presso l'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

     Tutti gli altri magazzini o depositi sono considerati come sussidiari e sono adibiti alla conservazione temporanea di stampati e di materiali speciali.

 

          Art. 17.

     Ogni magazzino principale è diretto da un magazziniere-consegnatario il quale è responsabile delle quantità degli stampati e delle altre materie introdotte in magazzino e della loro buona conservazione e risponde quindi anche dei danni che si verificassero nelle cose depositate per negligenza o per mancata vigilanza del personale dipendente.

     Il magazziniere deve inoltre curare che tutti gli stampati, oggetti, materie prime e materiali siano ordinatamente disposti in modo da poterne seguire con facilità il movimento ed il conteggio.

     Attende altresì al servizio di cassa, alla compilazione della contabilità, firma i documenti contabili, provvede alla assunzione in carico definitivo degli stampati e degli altri oggetti collaudati ed accettati, alle consegne ed alle spedizioni alle amministrazioni destinatarie ed all'assunzione in carico provvisorio degli stampati e degli altri oggetti dei quali non si è potuto effettuare il collaudo od il collaudo ha avuto esito negativo.

     L'assunzione in carico provvisorio nei casi di collaudo con esito negativo è fatta senza responsabilità per l'amministrazione ed è disciplinata dalle norme contenute nei relativi capitolati.

     Per le stoffe depositate nei magazzini i magazzinieri sono soggetti alla vigilanza prescritta dalle norme sulla contabilità generale dello Stato e dovranno rendere il conto giudiziale alla corte dei conti pel tramite del provveditorato entro tre mesi dalla fine dell'anno finanziario o dalla cessazione delle loro funzioni.

 

          Art. 18.

     Presso ogni magazzino principale è distaccato un impiegato del provveditorato generale con funzioni di controllore per assistere alla introduzione in magazzino, degli stampati delle materie prime e dei materiali vari consegnati dai fornitori, allo scopo di accertare se hanno tutti i requisiti stabiliti dai contratti o dagli ordinativi e se sono conformi ai campioni, quando questi vi siano, e col compito di rilasciare il relativo certificato di collaudo, escluso il caso che il collaudo sia stato fatto da altri collaudatori o da commissione all'uopo incaricati dal provveditorato medesimo.

 

          Art. 19.

     L'introduzione delle forniture, degli oggetti di cancelleria e dei materiali vari nei magazzini principali, avviene soltanto in seguito ad avviso o ad ordine di consegna emesso dal provveditorato generale o dall'istituto poligrafico per quanto riguarda carta o stampati.

     Il magazziniere ne assumerà il carico definitivo in base al relativo ordine emesso dal controllore. Nel caso non avesse potuto aver luogo il collaudo, od il collaudo avesse esito negativo, i materiali suddetti verranno assunti dal magazziniere in carico provvisorio.

     I prelevamenti dal magazzino non potranno aver luogo senza ordine del provveditorato.

     Ogni magazzino principale terrà una apposita contabilità e sarà soggetto a verifiche periodiche e straordinarie da parte di funzionari del provveditorato generale all'uopo delegati.

 

          Art. 20.

     Per la liquidazione e per i pagamenti delle forniture è necessario che le fatture relative siano corredate dal certificato di collaudo e dalla liquidazione di assunzione in carico rilasciata dal magazziniere-consegnatario delle forniture medesime.

 

          Art. 21.

     La conservazione del mobilio e degli utensili è affidata alle amministrazioni che li hanno in consegna, ma le spese di manutenzione dovranno sempre essere autorizzate dal provveditorato generale, che potrà inoltre disporre tutti quei trasferimenti di mobili che riterrà necessari per una migliore utilizzazione degli oggetti stessi.

     Per i mobili, gli utensili e le altre materie che per qualsiasi ragione divenissero inservibili, si provvede a norma dell'art. 41.

 

          Art. 22.

     Il provveditorato cura la formazione e l'aggiornamento del modulario per gli stampati da fornire alle varie amministrazioni statali.

     In occasione della istituzione di nuovi moduli e della ristampa di quelli esistenti il provveditorato stabilirà il tipo ed il formato della carta ed il genere della stampa, sentita, ove occorra, l'amministrazione interessata.

     Per le pubblicazioni di testo e per quelle comprendenti testi e tabelle, il formato delle pubblicazioni, i corpi di carattere pel testo e per le tabelle, gli spazi in bianco, la disposizione delle tabelle e il tipo della carta sono stabiliti dal provveditorato generale dello Stato, di accordo con l'amministrazione interessata.

     Prima di provvedere alla stampa di qualche modello al quale si debbano introdurre varianti di lieve importanza, il provveditorato generale dello Stato esamina e decide se le eventuali rimanenze del modello da stampare possano essere egualmente utilizzate.

 

          Art. 23.

     La distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e dei materiali vari viene effettuata dai magazzini nei modi e nelle epoche stabiliti dal provveditorato, sulla base dei fabbisogni annuali e delle eventuali suppletive richieste delle singole amministrazioni, approvate dal provveditorato.

 

          Art. 24. [2]

 

          Art. 25.

     I fondi per le assegnazioni fisse (à forfait) di cui al precedente art. 24, saranno stanziati nei bilanci passivi dei singoli ministeri in appositi capitoli sotto la comune denominazione di "Assegni fissi per spese di ufficio - Spese fisse".

     La tenuta dei conti e la conservazione degli atti relativi a tali spese rimane affidata alle amministrazioni centrali competenti.

     I capi degli uffici assegnatari dovranno contenere le proprie spese entro le quote fisse loro assegnate, oltre le quali non avranno diritto a rimborso, e dovranno conservare la documentazione delle spese stesse per esibirla ad ogni richiesta del provveditorato generale o delle amministrazioni centrali interessate.

     Al termine di ogni esercizio finanziario le somme che risultassero eccedenti sugli effettivi bisogni dovranno essere versate in tesoreria.

     Fermo il disposto dell'art. 29 delle norme sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in ordine alle verifiche ed ispezioni da disporsi dal ministero delle finanze, il provveditorato generale vigilerà sulla erogazione delle somme concesse mediante ispezioni e revisioni, riservandosi la più ampia facoltà di variazione delle stesse assegnazioni.

 

Pubblicazioni ufficiali.

 

          Art. 26.

     Spetta al provveditorato generale dello Stato di autorizzare tutte le varie pubblicazioni ufficiali, curarne il coordinamento e disporne la stampa. Le singole amministrazioni debbono trasmettere, a mezzo dei consegnatari, le relative richieste compilate su appositi moduli sui quali dovrà essere indicato il numero degli esemplari proposti per la distribuzione gratuita. Tali richieste debbono essere accompagnate dall'originale del testo definitivo da pubblicare.

     Il provveditorato esamina le proposte di pubblicazione e decide in merito, determina il numero delle copie da stampare, il formato e il tipo della carta, la forma esteriore della pubblicazione, il tipo ed il corpo dei caratteri e così pure l'eventuale riunione in unico fascicolo di più pubblicazioni o la soppressione di alcune di esse, prendendo accordi con le amministrazioni interessate, e ne ordina la stampa all'istituto poligrafico dello Stato.

     Fra dette pubblicazioni sono compresi gli annuari, gli annuali, le riviste, le memorie, le relazioni, le statistiche, le raccolte di atti, di verbali e varie, compilati a cura delle amministrazioni statali o che comunque facciano carico sul bilancio dello Stato, da commissioni, da consigli o da enti da esse nominati o dipendenti, nonché gli estratti delle leggi e dei decreti inseriti nella Gazzetta Ufficiale del regno occorrenti alle amministrazioni.

 

          Art. 27.

     I Bollettini Ufficiali, comprendenti quelli del personale e quelli di legislazione e di disposizioni ufficiali, sono redatti a cura delle singole amministrazioni che debbono comunicarne al provveditorato le richieste per la stampa, ed editi dall'istituto poligrafico dello Stato.

     La Gazzetta Ufficiale del regno e la Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti (in edizione ufficiale ed edizione economica) sono redatte e dirette dal ministero della giustizia ed edite dall'istituto poligrafico dello Stato.

     I prezzi di abbonamento e di vendita delle due edizioni della Raccolta delle leggi e dei decreti vengono determinati ogni anno dal ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze, e quelli dei Bollettini ufficiali e della Gazzetta ufficiale nonché quelli della tariffa delle inserzioni sulla medesima Gazzetta, vengono fissati con decreto del ministro delle finanze.

     Spetta al provveditorato generale il còmpito di vigilare a che la stampa e la spedizione della Gazzetta ufficiale, della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e Bollettini ufficiali sia effettuata con le norme ed entro i termini prestabiliti.

 

          Art. 28.

     La distribuzione gratuita delle pubblicazioni ufficiali agli uffici pubblici ed alle autorità è disciplinata dal provveditorato generale dello Stato d'accordo con le singole amministrazioni ed è curata:

     a) dal provveditorato generale dello Stato per la Gazzetta ufficiale;

     b) dall'ufficio pubblicazione leggi del ministero della giustizia per la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

     c) dalle singole amministrazioni per i bollettini e per le pubblicazioni riguardanti i servizi da esse dipendenti.

 

          Art. 29.

     La redazione e la pubblicazione del catalogo generale delle pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, nonché quelle degli spogli delle pubblicazioni ufficiali periodiche di maggiore importanza, sono curate dal provveditorato generale dello Stato.

 

          Art. 30. [3]

 

Amministrazione dei beni patrimoniali.

 

          Art. 31.

     Il provveditorato generale dello Stato è incaricato dei seguenti servizi relativi all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato:

     1) formazione, tenuta e revisione dei registri di consistenza;

     2) utilizzazione ed amministrazione dei beni immobili;

     3) manutenzione degli immobili e mobili;

     4) costruzione di nuovi fabbricati per uso degli uffici finanziari;

     5) beni in uso governativo;

     6) contribuzioni fondiarie;

     7) oneri patrimoniali;

     8) patrimonio livellare attivo;

     9) commutazione in denaro di prestazioni in natura attive e passive;

     10) affrancazione di prestazioni attive e passive;

     11) vendite, cessioni, permute di beni patrimoniali mobili ed immobili;

     12) acquisto di beni per conto delle varie amministrazioni dello Stato;

     13) prese di possesso e consegne di beni immobili nell'interesse dello Stato;

     14) beni ex-ademprivili;

     15) regi teatri.

 

          Art. 32.

     Il provveditorato generale deve:

     a) stabilire quale parte del patrimonio affidatogli in amministrazione debba essere conservato in proprietà dello Stato in relazione ai bisogni statali;

     b) provocare l'alienazione della parte del patrimonio non necessaria o non utile ai bisogni stessi;

     c) curare la opportuna utilizzazione e conservazione della parte dei beni immobili patrimoniali ritenuti necessari ai bisogni statali e di quella da alienare in attesa della vendita.

     All'uopo ciascuna amministrazione deve limitare allo stretto necessario le proprie occorrenze di locali, comunicandone ogni eventuale disponibilità al provveditorato generale, che, indipendentemente da ciò, ha facoltà di procedere a tutte quelle ricognizioni che ritenesse opportune per accertare la buona utilizzazione degli immobili concessi ed eventualmente proporre una differente sistemazione degli uffici statali nell'interesse del patrimonio immobiliare dello Stato.

     Restano fermi gli obblighi imposti al riguardo agli intendenti di finanza dall'art. 18 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 33.

     La consistenza dei beni immobili patrimoniali viene seguita dagli uffici del demanio o del registro, dalle intendenze di finanza e dal provveditorato generale mediante scritture su appositi registri e su le schede del censimento tenendo in evidenza nelle dette contabilità ogni variazione dei beni stessi.

     Sui registri e schede ora dette sarà indicato il valore, l'utilizzazione e il reddito effettivo di ogni proprietà immobiliare.

 

          Art. 34.

     Le amministrazioni centrali e provinciali che debbono rinnovare o stipulare ex novo contratti per locazione di stabili privati per uso di uffici statali, debbono chiedere anzitutto all'intendente di finanza se vi siano locali demaniali disponibili che possano essere adibiti all'ufficio alla cui sistemazione occorre provvedere ed indicare il canone di affitto in corso o quello che dovrebbe essere corrisposto in caso di nuova locazione o di rinnovazione.

     L'intendenza, sentito l'ufficio tecnico di finanza, verifica se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso negativo, fa analoga dichiarazione all'amministrazione interessata, la quale in seguito potrà proseguire le trattative per l'affitto di locali privati, stipulare ed approvare il contratto.

     Il decreto di approvazione dev'essere trasmesso prima dell'invio alla corte dei conti, al provveditorato generale per il nulla osta.

     Dovendosi rescindere un contratto di affitto per soppressione di ufficio o per qualunque altra causa, l'amministrazione interessata ne informerà l'intendenza di finanza.

 

          Art. 35.

     La consegna dei fabbricati o terreni demaniali alle amministrazioni governative e la dismissione di essi non potrà effettuarsi senza l'autorizzazione del provveditorato che prenderà preventivamente accordi con i ministeri interessati.

 

          Art. 36.

     Per i beni non più necessari alle amministrazioni civili e militari cui vennero dati in uso, il provveditorato esamina e decide circa la loro nuova destinazione e, qualora lo ritenga conveniente, ne propone al ministro delle finanze la vendita.

 

          Art. 37.

     I beni immobili patrimoniali dello Stato, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione dei beni stessi e del relativo regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché del decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 123, e del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 200.

 

          Art. 38.

     S'intendono per beni immobili patrimoniali disponibili quelli che siano stati dismessi dalle amministrazioni governative che li avevano in uso o che, comunque, segnati nei registri di consistenza dell'intendenza di finanza della provincia, a norma dell'art. 11 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non servano a qualsiasi uso governativo, civile o militare o che non abbiano né possano avere particolare destinazione.

 

          Art. 39.

     Sono esclusi dalla vendita:

     1) gli edifici che saranno conservati ad uso di culto;

     2) i monumenti in genere e le cose immobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico, paletnologico od artistico, a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461;

     3) i fabbricati ed i conventi dei quali le province ed i comuni avessero fatta richiesta per averne diritto ai termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036;

     4) le saline e le miniere, eccetto le zolfare;

     5) i canali e gli acquedotti;

     6) i boschi che servono alle saline, alle fonderie, alle regie manifatture e alla regia marina;

     7) tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione dei beni esclusi dalla vendita.

 

          Art. 40.

     Sono alienabili con l'onere di determinati vincoli:

     1) i beni situati nelle vicinanze delle fortificazioni ed in genere sottoposti a servitù militari;

     2) i beni situati nelle vicinanze dei luoghi di pena;

     3) i beni situati presso le stazioni o lungo le linee ferroviarie;

     4) gli immobili già consegnati all'amministrazione finanziaria dalle cessate società esercenti ferrovie o dall'amministrazione ferroviaria prima della promulgazione della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'esercizio di Stato delle ferrovie;

     5) le torri e gli immobili demaniali situati lungo il mare, che possono servire alla difesa costiera;

     6) i beni posti nelle vicinanze delle zone monumentali;

     7) i beni sottoposti al vincolo della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la difesa dell'estetica del paesaggio e degli immobili di particolare interesse storico.

     Prima di procedere all'alienazione di detti beni occorre chiedere alle competenti autorità il nulla osta alla vendita ed eventualmente le condizioni alle quali la vendita stessa dovrà essere subordinata.

 

          Art. 41. [4]

 

          Art. 42. [5]

 

          Art. 43.

     Il provveditorato generale dello Stato potrà delegare funzionari presso le intendenze di finanza per coordinare il servizio di appuramento, di sistemazione e di utilizzazione del patrimonio immobiliare. Detti funzionari eserciteranno funzioni di collegamento fra il provveditorato generale e le intendenze e fra queste e gli uffici esecutivi.

     Occorrendo, potranno recarsi presso gli uffici del registro o presso gli uffici distrettuali delle imposte per gli accertamenti che ritenessero necessari. Gli intendenti disporranno in questi casi perché gli ispettori delle tasse ed i capi degli uffici distrettuali delle imposte coadiuvino i funzionari delegati nell'adempimento del loro còmpito.

 

          Art. 44.

     Sarà còmpito particolare di detti funzionari delegati di:

     1) promuovere la regolarizzazione dei registri di consistenza in modo che non esistano differenze fra quelli delle intendenze e degli altri uffici esecutivi, curando che ciascun immobile sia descritto completamente per quanto riguarda la proprietà, l'uso ed il reddito;

     2) disporre perché siano eseguite le volture dei beni erroneamente intestati al demanio e di proprietà di terzi o viceversa;

     3) disporre l'identificazione dei terreni per i quali vi fossero contestazioni o mancassero gli elementi necessari per procedere alla vendita od all'affitto;

     4) provvedere perché tutti i beni demaniali siano utilizzati ed esaminare i contratti in corso per proporre alla scadenza le eventuali modificazioni;

     5) assumere informazioni sull'utilizzazione dei beni concessi in uso governativo e riferire dettagliatamente al provveditorato qualora si verifichino i casi di cui all'art. 18, cap. I, del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 45.

     I funzionari del provveditorato generale dello Stato delegati presso le intendenze saranno coadiuvati per la identificazione e gli accertamenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente art. 44 da uno o più tecnici designati dalla direzione generale del catasto.

 

Carte - Valori.

 

          Art. 46.

     L'acquisto delle carte, aventi speciali filigrane o speciali caratteristiche, destinate alla stampa di carte-valori e la stampa e l'allestimento delle carte-valori medesime o degli stampati comunque assimilati a valori, occorrenti al provveditorato generale dello Stato per la fornitura alle singole amministrazioni, è affidata all'istituto poligrafico dello Stato.

 

          Art. 47.

     L'istituto poligrafico dello Stato in conformità delle richieste contenute nei fabbisogni annuali o delle richieste suppletive, provvederà alla stipulazione dei contratti di acquisto o alle ordinazioni in economia per le forniture delle carte destinate alla stampa dei valori, dando al provveditorato generale dello Stato immediata partecipazione della aggiudicazione delle forniture medesime con l'invio di copia del contratto o della ordinazione.

     L'istituto è tenuto inoltre a dare subito comunicazione al provveditorato medesimo delle relative approvazioni del consiglio di amministrazione ed a partecipargli gli ordini di fabbricazione e tutte le eventuali successive variazioni che riterrà opportuno consentire in ordine alle fabbricazioni delle carte destinate alla avvalorazione.

     Il provveditorato generale darà analoghe comunicazioni alla sezione del proprio ispettorato distaccata presso la cartiera fornitrice.

 

          Art. 48.

     La fabbricazione delle carte-valori, attraverso tutti gli stadi della lavorazione, si effettua sotto la diretta sorveglianza ed il permanente controllo del provveditorato generale dello Stato il quale vi provvede mediante le sezioni staccate dal proprio ispettorato presso le cartiere fornitrici e presso l'officina delle carte-valori dell'istituto poligrafico dello Stato.

 

          Art. 49.

     Nulla è innovato in quanto attiene al sindacato della corte dei conti previsto dal regio decreto 7 marzo 1926, n. 412.

 

          Art. 50.

     Le carte filigranate o aventi speciali requisiti, destinate alla avvalorazione e le carte in corso di avvalorazione o avvalorate, sono conservate esclusivamente presso l'istituto poligrafico dello Stato nel tesoro dell'officina carte-valori a cura di un consegnatario nominato dal provveditorato generale dello Stato.

     La esecuzione di tutti i lavori occorrenti per queste speciali carte, per l'immagazzinamento, la stampa e la spedizione, è affidata all'istituto poligrafico che a tale effetto dovrà tenere una propria contabilità in conformità di quella della sezione dell'ispettorato.

 

          Art. 51.

     I disegni e le iscrizioni originali creati per la fabbricazione delle carte-valori come pure le incisioni, i punzoni e firme, le matrici, i galvani e le forme di stampa; gli studi per le filigrane, le cere, i punzoni, i galvani e le matrici occorrenti per le fabbricazioni della carta o parte delle creazioni medesime sono date in consegna al consegnatario di cui al precedente art. 50 per la parte che costituisce il carico del tesoro dell'officina carte-valori, ed alle sezioni distaccate dell'ispettorato del provveditorato generale per quella presso le cartiere.

     Le carte lasciate in temporaneo deposito presso le cartiere sono parimenti date in consegna al capo della sezione dell'ispettorato distaccata presso di essa.

 

          Art. 52.

     L'istituto è responsabile in solido con i funzionari della sezione dell'ispettorato del provveditorato generale distaccata presso l'istituto poligrafico dello Stato di tutta la carta per carte-valori in bianco o stampata buona o di scarto e di quant'altro costituisce il carico del tesoro.

     Il certificato di conformità è rilasciato dal capo della sezione ispettorato del provveditorato generale.

     Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il consegnatario presso l'istituto, nonché quelli delle sezioni distaccate presso le cartiere sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e termini di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

          Art. 53.

     Il capo della sezione staccata dell'ispettorato ed il consegnatario addetto al tesoro dell'officina carte-valori sono coadiuvati da due funzionari, uno per ciascuno, che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento e dell'opera dei quali personalmente rispondono.

 

          Art. 54.

     Le carte ed i materiali da stampa occorrenti per la fabbricazione delle carte-valori vengono consegnati dal funzionario della sezione dell'ispettorato addetto alle lavorazioni.

     Egli deve altresì tenere in evidenza, mediante idonee scritture, il movimento della carta e dei materiali prelevati nelle diverse e successive fasi di lavorazione, fino alla loro restituzione al tesoro.

 

          Art. 55.

     I movimenti interni nell'officina carte-valori per la esecuzione dei lavori di stampa, sono ordinati dalla direzione della produzione dell'istituto poligrafico dello Stato, che è tenuta a darne preventiva comunicazione alla sezione dell'ispettorato del provveditorato generale distaccata presso l'officina carte-valori dell'istituto poligrafico.

 

          Art. 56.

     La distruzione di carte-valori di scarto, di carte bianche difettose e di materiali vari attinenti alla fabbricazione di carte-valori si effettua alla presenza dei delegati della direzione degli stabilimenti di produzione e sotto il controllo della sezione staccata dall'ispettorato, ed, ove occorra, con l'intervento del delegato della corte dei conti.

 

          Art. 57.

     In caso di dispersione o di sparizione di carte con speciali caratteristiche o filigrane, bianche od avvalorate, o di materiali da stampa, la sezione staccata dell'ispettorato presso l'officina carte-valori inizia senza altro opportune indagini, informandone immediatamente il provveditorato generale, nonché il delegato della corte dei conti, ove si tratti di carta avvalorata soggetta al sindacato di questa.

     L'ispettorato del provveditorato generale promuove ed espleta per proprio conto tutte le necessarie indagini atte a chiarire il fatto, formulando entro il più breve termine le proprie motivate proposte al provveditore generale dello Stato.

     Nel caso di constatata mancanza della carta o dei materiali, il provveditorato generale, previa denuncia della mancanza stessa al procuratore generale della corte dei conti, potrà ordinare il rimborso del valore di essi a carico dei responsabili, diretti od indiretti, senza pregiudizio nei riguardi dell'eventuale procedimento penale o disciplinare e potrà autorizzarne il discarico, salvo il giudizio della corte dei conti.

     La disposizione che precede è applicabile anche nei riguardi delle dispersioni che si verificassero presso le cartiere.

 

          Art. 58.

     Nel caso di cambiamento o di cessazione di funzionari aventi veste di consegnatari delle carte e dei materiali da stampa, sarà provveduto, a cura del provveditorato generale dello Stato, alla chiusura dei conti, all'accertamento delle consistenze, alla ricognizione delle carte, all'accertamento dei punzoni, dei disegni e dei materiali da stampa, delle filigrane, delle cere, delle tele filigranate, nonché all'esame delle relative contabilità.

     Alle ricognizioni e agli accertamenti dovranno intervenire i funzionari cessante e subentrante, e un delegato del provveditorato generale.

     Per le carte e per i materiali soggetti al sindacato della corte dei conti dovrà intervenire un rappresentante di questa.

     La disposizione che precede è applicabile anche ai funzionari delle sezioni staccate presso le cartiere.

 

          Art. 59.

     Il provveditorato generale dello Stato procede insindacabilmente alle verifiche, alle ricognizioni alle ispezioni di ogni specie, ordinarie e straordinarie, permanenti o saltuarie, sempre quando lo ritenga opportuno, oltre che nei casi e termini che saranno indicati nelle apposite istruzioni, al fine di acclarare l'esattezza delle scritture in relazione alle consistenze, la sicurezza dei locali e degli accessi ai medesimi, la regolarità delle lavorazioni, le garanzie richieste nei riguardi della distruzione degli scarti e dei materiali da stampa logori o fuori uso, ed in genere l'andamento di tutti i servizi concernenti la fabbricazione delle carte-valori.

 

          Art. 60.

     Il servizio di guardia interno ed esterno, diurno e notturno ai locali nei quali si custodiscono le carte-valori ed i materiali da stampa, viene disciplinato e regolato dal provveditorato generale.

 

Disposizioni varie

 

          Art. 61.

     Alla fine di ciascun esercizio finanziario il provveditorato generale dello Stato riferirà al ministro delle finanze sull'andamento della propria amministrazione.

 

          Art. 62.

     A complemento delle norme contenute nel presente regolamento, il provveditore generale compilerà le istruzioni sui servizi del provveditorato, specificando le funzioni e le attribuzioni singole dei propri uffici.

     Dette istruzioni saranno approvate con decreto del ministero delle finanze.

 

          Art. 63.

     Le disposizioni del presente regolamento non riguardano l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Sono applicabili invece all'azienda autonoma delle poste e telegrafi, ad eccezione di quanto si riferisce a ciò che è qui di seguito specificato ed a cui provvede direttamente l'amministrazione stessa:

     a) i beni immobili patrimoniali;

     b) i beni mobili degli uffici provinciali;

     c) le uniformi del personale provinciale;

     d) le spese d'ufficio degli uffici provinciali;

     e) i fitti passivi dovuti per stabili privati adibiti ad uffici;

     f) la conservazione del mobilio e degli utensili.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 29 giugno 1940, n. 802 e abrogato dall'art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 12 luglio 1999, n. 237.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.