§ 90.1.1 - R.D. 3 aprile 1928, n. 799.
Norme per l'esecuzione, da parte del Provveditorato generale dello Stato, delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:03/04/1928
Numero:799


Sommario
Art. 1.      Le pubblicazioni stampate e pubblicate a cura del Provveditorato generale dello Stato, che abbiano carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale, [...]
Art. 2.      La cura delle edizioni speciali di cui all'articolo precedente è affidata per quanto riguarda la stampa, alla Giunta d'arte
Art. 3.      Potranno formare oggetto di edizioni speciali, oltre alle opere d'ingegno di proprietà dello Stato ed a quelle cadute in pubblico dominio o delle quali lo Stato ha la [...]
Art. 4.      Agli autori potrà essere corrisposta, quale compenso dei diritti da essi ceduti a titolo oneroso, una partecipazione sulla vendita dell'edizione, da fissarsi volta per [...]
Art. 5.      Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione, sarà approvato il piano di pubblicazione di ciascuna opera
Art. 6.      Nulla è innovato nei riguardi delle edizioni nazionali che trovansi già in corso di esecuzione


§ 90.1.1 - R.D. 3 aprile 1928, n. 799. [1]

Norme per l'esecuzione, da parte del Provveditorato generale dello Stato, delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico o letterario

(G.U. 26 aprile 1928, n. 98)

 

 

     Art. 1.

     Le pubblicazioni stampate e pubblicate a cura del Provveditorato generale dello Stato, che abbiano carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale, o che presentino importanza, od interesse nazionale, si suddividono in 5 serie. Dette pubblicazioni vanno, comprese fra le serie speciali di cui al n. 15 del titolo V, parte prima, delle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato medesimo:

     Serie 1: Opere in folio: Grandi edizioni artistiche di opere d'arte, di lettere o di scienza.

     Serie 2: Opere in quarto grande: Grandi edizioni di opere letterarie o scientifiche.

     Serie 3: Opere in quarto piccolo:

     A) edizione nazionale dei classici greci e latini, con apparato critico;

     B) monografie su monumenti, palazzi, ville e su raccolte di opere artistiche, storiche e scientifiche.

     Serie 4: Opere in ottavo:

     A) edizione nazionale dei classici greci e latini, con apparato critico;

     B) cataloghi e guide.

     A) opere musicali o, comunque, attinenti alla musica;

     B) riproduzioni di documenti, disegni, quadri e monumenti e pubblicazioni varie.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione, potrà, ove lo ritenga necessario, stabilire eventuali mutamenti od aggiunte alla su esposta classificazione.

 

          Art. 2.

     La cura delle edizioni speciali di cui all'articolo precedente è affidata per quanto riguarda la stampa, alla Giunta d'arte.

 

          Art. 3.

     Potranno formare oggetto di edizioni speciali, oltre alle opere d'ingegno di proprietà dello Stato ed a quelle cadute in pubblico dominio o delle quali lo Stato ha la facoltà di riproduzione, anche le opere per le quali lo Stato abbia acquistato il relativo diritto d'autore.

 

          Art. 4.

     Agli autori potrà essere corrisposta, quale compenso dei diritti da essi ceduti a titolo oneroso, una partecipazione sulla vendita dell'edizione, da fissarsi volta per volta in relazione all'importanza dell'opera, per gli esemplari effettivamente venduti, tenendo per base il prezzo di copertina.

     I rendiconti della vendita saranno resi annualmente all'autore, entro il mese di luglio.

     Dopo la firma della convenzione e la consegna del materiale per l'opera, potrà essere concesso all'autore un anticipo sulla pattuita partecipazione.

     Agli autori potrà altresì essere concesso il rimborso delle spese vive da loro sostenute per l'esecuzione dell'opera ceduta, ogni volta che si tratti di spese previamente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione, sarà approvato il piano di pubblicazione di ciascuna opera.

     Nel detto piano sarà, tra l'altro, determinata la misura della percentuale sulle vendite da corrispondere all'autore, nonché l'eventuale anticipo su di esse; sarà autorizzato, ove del caso, il rimborso delle spese, e sarà fissato il numero massimo delle copie che potranno essere offerte in omaggio e di quelle da cedersi gratuitamente all'autore.

 

          Art. 6.

     Nulla è innovato nei riguardi delle edizioni nazionali che trovansi già in corso di esecuzione.

     Le spese derivanti dal presente decreto saranno ordinate entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.