§ 80.9.3 - R.D. 18 gennaio 1923, n. 94.
Istituzione, presso il Ministero delle finanze, di un Provveditorato generale dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/01/1923
Numero:94


Sommario
Art. 1.      Presso il Ministero delle finanze è istituito un Provveditorato generale dello Stato
Art. 2.      Il Provveditorato dello Stato ha l'incarico, per le singole Amministrazioni, di provvedere
Art. 3.      Il bilancio del Provveditorato, che troverà sede in apposite rubriche dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze sarà [...]
Art. 4.      È istituito, nell'organico del Ministero delle finanze, un posto di provveditore generale dello Stato, equiparato a direttore generale
Art. 5.      Gli economati dei singoli Ministeri sono soppressi. Presso ciascun Ministero potrà essere nominato un funzionario con le attribuzioni di cassiere
Art. 6.      Gli effetti mobiliari nonché gli stampati ed oggetti forniti dal provveditorato verranno, presso ciascuna Amministrazione dello Stato, dati in consegna ai funzionari che [...]
Art. 7.      Il Ministro delle finanze, potrà disporre la rescissione totale o parziale dei contratti per forniture varie stipulate dall'Economato generale o dalle varie [...]
Art. 8.      Con regolamento, da emanarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate le norme per la [...]
Art. 9.      Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i vari Ministri, verranno trasportate nel bilancio del Ministero delle finanze le somme [...]
Art. 10.      Questo decreto non si applica alle Ferrovie dello Stato
Art. 11.      L'Economato generale attualmente esistente presso il Ministero per l'industria ed il commercio è soppresso ed è altresì soppresso il relativo ruolo organico
Art. 12.      Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie
Art. 13.      Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1923


§ 80.9.3 - R.D. 18 gennaio 1923, n. 94.

Istituzione, presso il Ministero delle finanze, di un Provveditorato generale dello Stato

(G.U. 30 gennaio 1923, n. 24)

 

 

     Art. 1.

     Presso il Ministero delle finanze è istituito un Provveditorato generale dello Stato.

 

          Art. 2.

     Il Provveditorato dello Stato ha l'incarico, per le singole Amministrazioni, di provvedere:

     a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, degli istrumenti tecnici, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici;

     b) all'acquisto e alla conservazione del mobilio;

     c) alla stampa e alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e documenti vari.

     Ogni spesa relativa ai titoli di cui sopra deve essere preventivamente autorizzata dal Provveditorato generale sempreché risultino approvati i fondi occorrenti.

 

          Art. 3.

     Il bilancio del Provveditorato, che troverà sede in apposite rubriche dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze sarà predisposto in base ai fabbisogni annuali di ciascun Ministero riveduti dal Ministro delle finanze.

 

          Art. 4.

     È istituito, nell'organico del Ministero delle finanze, un posto di provveditore generale dello Stato, equiparato a direttore generale.

     Con apposito decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, verrà determinato il ruolo organico del Provveditorato e le norme per il reclutamento del relativo personale.

 

          Art. 5.

     Gli economati dei singoli Ministeri sono soppressi. Presso ciascun Ministero potrà essere nominato un funzionario con le attribuzioni di cassiere.

     Gli economi dei singoli Ministeri, cureranno, sotto la propria responsabilità, e sotto la sorveglianza del provveditorato generale, la liquidazione delle rispettive gestioni.

 

          Art. 6.

     Gli effetti mobiliari nonché gli stampati ed oggetti forniti dal provveditorato verranno, presso ciascuna Amministrazione dello Stato, dati in consegna ai funzionari che saranno designati dai rispettivi Ministri.

     Detti funzionari sono, per la gestione loro affidata, responsabili verso il provveditorato, a termini di legge.

 

          Art. 7.

     Il Ministro delle finanze, potrà disporre la rescissione totale o parziale dei contratti per forniture varie stipulate dall'Economato generale o dalle varie Amministrazioni, quando, a suo insindacabile giudizio, non li ritenga convenienti per l'Amministrazione.

     Alle Ditte interessate sarà dovuto soltanto il rimborso della corrispondente tassa di registro.

     Contro il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, non è ammesso ricorso né in via amministrativa né in via giudiziaria.

 

          Art. 8.

     Con regolamento, da emanarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate le norme per la esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i vari Ministri, verranno trasportate nel bilancio del Ministero delle finanze le somme assegnate ad ogni singolo bilancio per le spese contemplate dal presente decreto.

 

          Art. 10.

     Questo decreto non si applica alle Ferrovie dello Stato.

 

          Art. 11.

     L'Economato generale attualmente esistente presso il Ministero per l'industria ed il commercio è soppresso ed è altresì soppresso il relativo ruolo organico.

     Al personale appartenente al detto ruolo sarà fatto il trattamento che verrà stabilito con separato provvedimento.

 

          Art. 12.

     Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1923.