§ 98.1.27818 - Legge 5 luglio 1982, n. 427.
Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/07/1982
Numero:427


Sommario
Art. 1.      Il quinto comma dell'art. 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 34, n. 4), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutto il personale che sia stato inviato all'estero in base agli articoli 20, 21 e 33 della legge 9 febbraio [...]


§ 98.1.27818 - Legge 5 luglio 1982, n. 427.

Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 13 luglio 1982, n. 190)

 

     Art. 1.

     Il quinto comma dell'art. 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

     "Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio".

 

          Art. 2.

     L'art. 34, n. 4), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

     "4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale, almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonchè invalidità, vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni di integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonchè una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal volontario".

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutto il personale che sia stato inviato all'estero in base agli articoli 20, 21 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, anche se già rientrato in Italia.