§ 30.5.h - Legge 27 luglio 1978, n. 393.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.5 credito all'esportazione
Data:27/07/1978
Numero:393


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della [...]
Art. 2.      L'articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dalla seguente
Art. 4.      All'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, è aggiunto il seguente comma


§ 30.5.h - Legge 27 luglio 1978, n. 393.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

(G.U. 29 luglio 1978, n. 211)

 

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 700 miliardi, da destinare alla corresponsione dei contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota pari a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984".

     Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. Al fondo rotativo di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985.

     Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".

 

          Art. 2.

     L'articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

     "Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo art. 24, secondo comma, lettera b), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

 

          Art. 3.

     L'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dalla seguente:

     "In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.

     Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

     a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;

     b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi;

     c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali".

 

          Art. 4.

     All'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, è aggiunto il seguente comma:

     "Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'art. 23 - con o senza garanzia statale - e all'art. 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.