§ 30.5.13 – D.L. 26 maggio 1978, n. 224.
Conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.5 credito all'esportazione
Data:26/05/1978
Numero:224


Sommario
Art. 1.      Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire [...]
Art. 2.      La dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è costituita
Art. 3.      Le disposizione di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 30 novembre 1976, n. 796, concernenti la garanzia statale contro i rischi di cambio, si applicano anche per i [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'art. 1 del presente decreto-legge determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 30.5.13 – D.L. 26 maggio 1978, n. 224. [1]

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica.

(G.U. 31 maggio 1978, n. 148).

 

     Art. 1.

     Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero [2].

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985 [3].

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato gli indicati stanziamenti potranno essere integrati in relazione alle esigenze del finanziamento dei crediti all'esportazione.

 

          Art. 2.

     La dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è costituita:

     dalla somma di lire 9.050 milioni già versata al Mediocredito centrale in applicazione dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1834, dell'art. 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, dell'art. 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442 e dell'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, che si intende conferita al fondo presso lo stesso istituto, di cui al predetto art. 26 della citata legge 24 maggio 1977, n. 227;

     dai seguenti versamenti:

 

lire 11.500 milioni per l'anno 1978;

lire 4.500 milioni per l'anno 1979;

lire 6.100 milioni per l'anno 1980;

lire 7.410 milioni per l'anno 1981;

lire 3.250 milioni per l'anno 1982;

lire 3.530 milioni per l'anno 1983;

lire 3.740 milioni per l'anno 1984;

lire 3.920 milioni per l'anno 1985;

 

     I rapporti nascenti tra il Ministro del tesoro ed il Mediocredito centrale in dipendenza del conferimento della dotazione al fondo rotativo di cui al precedente comma, saranno disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 3.

     Le disposizione di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 30 novembre 1976, n. 796, concernenti la garanzia statale contro i rischi di cambio, si applicano anche per i prestiti in valuta concessi ad istituzioni, enti pubblici ed imprese italiane dalla Comunità europea dell'energia atomica in base agli articoli 2 e 172 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, approvato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'art. 1 del presente decreto-legge determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere derivante dall'art. 2 del presente decreto-legge, determinato in lire 43.950 milioni, si provvede:

     quanto a lire 11.500 milioni per l'anno 1978 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno; corrispondentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, all'art. 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442 e dell'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, sono ridotte per il citato anno, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, di lire 6.000 milioni e di lire 4.500 milioni;

     quanto a lire 32.450 milioni per gli anni dal 1979 al 1985 mediante riduzione delle autorizzazioni di spese di cui:

     all'art. 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, per i seguenti ammontari:

 

lire 3.000 milioni per l'anno 1979;

lire 3.000 milioni per l'anno 1980;

lire 3.000 milioni per l'anno 1981;

 

     all'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, per i seguenti importi:

 

lire 1.500 milioni per l'anno 1979;

lire 3.100 milioni per l'anno 1980;

lire 4.410 milioni per l'anno 1981;

lire 3.250 milioni per l'anno 1982;

lire 3.530 milioni per l'anno 1983;

lire 3.740 milioni per l'anno 1984;

lire 3.920 milioni per l'anno 1985;

 

     Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dall'art. 3 del presente provvedimento graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4 bis. [4]

     Al fondo rotativo di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è inoltre conferita la somma di 50 miliardi di lire in ragione di 8 miliardi per l'anno 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985.

     Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 luglio 1978, n. 393.

[2] Comma già sostituito dalla L. di conversione 27 luglio 1978, n. 393 e così ulteriormente sostituito dall'art. 51 della L. 21 dicembre 1978, n. 843.

[3] Comma già sostituito dalla L. di conversione 27 luglio 1978, n. 393 e così ulteriormente sostituito dall'art. 51 della L. 21 dicembre 1978, n. 843.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 27 luglio 1978, n. 393.