§ 27.7.71 – L. 10 novembre 1963, n. 1532.
Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:10/11/1963
Numero:1532


Sommario
Art. 1.      A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio, finanziario 1977-78 è autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione [...]
Art. 2.      All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà, fronte mediante riduzione del fondo [...]


§ 27.7.71 – L. 10 novembre 1963, n. 1532.

Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

(G.U. 27 novembre 1963, n. 308).

 

     Art. 1.

     A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio, finanziario 1977-78 è autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale - agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

     Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà, fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.