§ 30.5.7 - L. 5 luglio 1961, n. 635.
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.5 credito all'esportazione
Data:05/07/1961
Numero:635


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del [...]
Art. 2.      I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, [...]
Art. 3.      Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in [...]
Art. 4.      La garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.
Art. 5.      La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di [...]
Art. 6.      Il sinistro è costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli [...]
Art. 7.      I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i [...]
Art. 9.      Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:
Art. 10.      La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi ordinari di credito.
Art. 11.      Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto [...]
Art. 12.      I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.
Art. 13.      L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle [...]
Art. 14.      Le operazioni di cui all'art. 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono [...]
Art. 15.      I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 [...]
Art. 16.      Il Mediocredito provvederà ai finanziamenti previsti dagli artt. 13 e 24 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge 25 [...]
Art. 17.      Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti, delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito può contrarre operazioni di finanziamento con le [...]
Art. 18.      Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di [...]
Art. 19.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore [...]
Art. 20.      Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero, e nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a [...]
Art. 21.      Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. [...]
Art. 22.      Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettera a), b) e c) del precedente art. 20 [...]
Art. 23.      L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in [...]
Art. 24.      Il Mediocredito è autorizzato, oltre a quanto previsto nell'art. 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli artt. 20 e 21 [...]
Art. 25.      E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III [...]
Art. 26.      A valere sulle disponibilità del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni alla gestione assicurativa statale di cui all'art. 1 della presente legge per [...]
Art. 27.      Per le operazioni di cui ai precedenti artt. 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:
Art. 28.      Quando occorra integrare le disponibilità finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 27, il Mediocredito può essere [...]
Art. 29.      Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte [...]
Art. 30.      Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'art. 25 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente art. 9, la cui composizione è ridotta come appresso, con la partecipazione di un [...]
Art. 31.      Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello [...]
Art. 32.      A tutti gli atti ed operazioni effettuati dal Mediocredito, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 39 e 41 della presente legge.
Art. 33.      Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, [...]
Art. 34.      Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione [...]
Art. 35.      In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
Art. 36.      Il fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è aumentato di lire 1 miliardo.
Art. 37.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del [...]
Art. 38.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39.      I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e [...]
Art. 40.      Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il [...]
Art. 41.      Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla [...]
Art. 42.      Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, [...]
Art. 43.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la [...]
Art. 44.      Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'art. 11 della [...]


§ 30.5.7 - L. 5 luglio 1961, n. 635.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai paesi in via di sviluppo.

(G.U. 28 luglio 1961, n. 185).

 

TITOLO I

ASSICURAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

 

Art. 1.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

     a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3;

     b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai nn. 1) e 2) dell'art. 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 3;

     c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'art. 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di «prezzo fisso» nel contratto di fornitura.

     Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa è limitata alla quota di partecipazione italiana.

     La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non può superare i cinque anni dal momento della spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito all'estero. La durata della garanzia di cui alla lettera c) del comma precedente non può superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del complemento della fornitura.

     Su proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

     L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

 

     Art. 2.

     I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

     L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'art. 9.

 

     Art. 3.

     Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

     1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

     2) evento catastrofico quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

     3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

     4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai nn. 1), 2) e 3), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

     5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

     6) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero o un ente pubblico estero, ovvero quando acquirente sia un privato, ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire;

     7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

     La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

     L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

 

     Art. 4.

     La garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 1 è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

     La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 è concessa in lire italiane.

     I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

 

     Art. 5.

     La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento.

     La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non può superare il 65 per cento del loro valore.

     La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero.

     Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto.

     Per la garanzia relativa alla clausola del «prezzo fisso» le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

 

     Art. 6.

     Il sinistro è costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'art. 3, dopo trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi.

     Il sinistro è, altresì, costituito dalla distruzione o danneggiamento delle merci nazionali costituite in deposito all'estero, nonché dalla distruzione o danneggiamento di attrezzature, macchinari di cantieri allestiti all'estero ovvero dalla distruzione o danneggiamento di opere eseguite all'estero sempre quando i fatti stessi derivino dal verificarsi degli eventi previsti dall'art. 3 dopo che siano decorsi sei mesi dall'accertato danneggiamento o distruzione e siano avverate le condizioni di cui ai commi successivi.

     Nei casi di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

     Nei casi di cui al n. 4) dell'art. 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa.

     Nei casi di cui al n. 5) dell'art. 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del committente.

     Nei casi di cui al n. 6) dell'art. 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso.

     Nei casi di cui al n. 7) dell'art. 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione o consegna avvenuta della fornitura.

 

     Art. 7.

     I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

     Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Per ogni singola rata, gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

 

     Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

     I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per effetto della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

 

     Art. 9.

     Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

     un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     un rappresentante del Ministero del bilancio;

     un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

     un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

     un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi;

     un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     un rappresentante della Corte dei conti;

     un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

     un rappresentante delle imprese private di assicurazione;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e per il commercio.

     Con le stesse norme sono nominati il presidente e il vice presidente del Comitato.

     Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

     a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

     b) all'accettazione dei rischi di cui all'art. 3;

     c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente art. 3 si è effettivamente verificato.

     Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti purché di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

     Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

     Il Comitato può affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui al comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.

     Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive ai termini dell'art. 11, sono definitive.

 

     Art. 10.

     La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi ordinari di credito.

 

     Art. 11.

     Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.

 

     Art. 12.

     I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.

     La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.

 

TITOLO II

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALLA ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

 

     Art. 13.

     L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della citata legge:

     a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

     b) concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera a).

     Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non prevista dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa operare.

 

     Art. 14.

     Le operazioni di cui all'art. 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

     La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse modalità fissate al terzo comma dell'art. 1 della presente legge per la durata delle garanzie.

 

     Art. 15.

     I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

     Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge stessa le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 18.

 

     Art. 16.

     Il Mediocredito provvederà ai finanziamenti previsti dagli artt. 13 e 24 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, all'art. 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, all'art. 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087, e all'art. 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

 

     Art. 17.

     Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti, delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito può contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

 

     Art. 18.

     Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'art. 17, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito, con decorrenza dal 1° luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'art. 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

 

     Art. 19.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di Buoni del tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'art. 6 di detta legge.

 

TITOLO III

ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO DEI CREDITI A LUNGO  TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO, NONCHÉ ALL'ASSISTENZA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

 

     Art. 20.

     Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero, e nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonché di lavori eseguiti all'estero:

     a) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera emessi dallo Stato importatore o da enti o imprese pubblici del Paese importatore oppure da privati del Paese stesso purché coperti da garanzia statale o di altro ente pubblico autorizzato a garantirne il pagamento o da altra idonea garanzia; i titoli stessi possono essere ceduti ad istituti od aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che si impegnino ad assumerli a fermo, o a concedere finanziamenti sugli stessi; possono altresì essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di credito ordinarie, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

     b) titoli in lire italiane od in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o titoli pubblici o privati emessi dallo Stato importatore o da enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a) in relazione alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero sopraindicate, od ai finanziamenti di cui alla successiva lettera c);

     c) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera di speciali serie, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2410 del Codice civile, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di finanziamenti dagli stessi concessi allo Stato importatore o ad enti od imprese pubbliche o privati del Paese stesso, con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera a), all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso ditte italiane, da parte di detti enti od imprese o di aziende dello stesso Paese, delle menzionate forniture di beni, servizi e lavori.

     La durata dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non potrà superare i dieci anni: tale limite potrà tuttavia essere superato qualora il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Ministero degli affari esteri, riconosca espressamente che l'operazione autorizzata riveste, direttamente o indirettamente, particolare interesse.

     Vigono anche per le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 13.

 

     Art. 21.

     Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente art. 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

     I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente art. 20.

 

     Art. 22.

     Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettera a), b) e c) del precedente art. 20 ed all'art. 21, con la osservanza delle modalità e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

 

     Art. 23.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti alla esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, la garanzia dei rischi contemplati nell'art. 3, relativamente:

     1) ai titoli di cui alla lettera a) dell'art. 20 della presente legge, nei confronti dei loro portatori;

     2) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera b) dell'art. 20 della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi;

     3) ai finanziamenti di cui alla lettera c) del ricordato art. 20, nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento; nonché agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'art. 21.

     Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui al terzo comma del precedente art. 1.

     Per le garanzie di cui al precedente punto 3) e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell'art. 21, la quota di garanzia prevista al primo comma dell'art. 5 può essere elevata sino al 100 per cento del valore dei crediti concessi.

     Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'art. 3, il mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente dei titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo art. 20, ovvero all'ente o all'impresa privati del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purché, in quest'ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

 

     Art. 24.

     Il Mediocredito è autorizzato, oltre a quanto previsto nell'art. 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge ed a concedere ai ripetuti istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

     Nel caso di titoli obbligazionari previsti dalla lettera c) del precedente art. 20, il Mediocredito per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti esteri a fronte dei quali sono state emesse, le obbligazioni.

     Nel caso di concessione da parte del Mediocredito di anticipazioni o riporti su titoli espressi in valuta, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 15.

 

TITOLO IV

ISTITUZIONE PRESSO IL MEDIOCREDITO DI UN FONDO AUTONOMO

 

     Art. 25.

     E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.

     La dotazione del Fondo è costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilità del bilancio.

 

     Art. 26.

     A valere sulle disponibilità del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni alla gestione assicurativa statale di cui all'art. 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stessa legge e da recuperare ai sensi dell'art. 7.

 

     Art. 27.

     Per le operazioni di cui ai precedenti artt. 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:

     a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente art. 26;

     b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge, e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'art. 9 della legge stessa;

     c) delle anticipazioni che il Mediocredito è autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;

     d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito è autorizzato ad emettere a norma del successivo art. 28.

 

     Art. 28.

     Quando occorra integrare le disponibilità finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 27, il Mediocredito può essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso art. 27.

     Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

 

     Art. 29.

     Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonché al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

 

     Art. 30.

     Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'art. 25 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente art. 9, la cui composizione è ridotta come appresso, con la partecipazione di un rappresentante del Mediocredito:

     il presidente o il vice presidente del Comitato;

     un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;

     un rappresentante della Corte dei conti;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

     Art. 31.

     Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

 

     Art. 32.

     A tutti gli atti ed operazioni effettuati dal Mediocredito, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 39 e 41 della presente legge.

 

     Art. 33.

     Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro.

     Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro per il tesoro.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 34.

     Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Qualora, al termine di ciascun esercizio, lo ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

     Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

     L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo [1].

 

     Art. 35.

     In caso di liquidazione della gestione di cui all'art. 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

 

     Art. 36.

     Il fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è aumentato di lire 1 miliardo.

 

     Art. 37.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60; per lire 4.500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 585 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1960-61, e per lire 400 milioni con le entrate derivanti dal versamento allo stato di previsione dell'entrata di una somma di pari ammontare da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente le riassicurazioni statali dei rischi marittimi ordinari e mine di cui alla legge 23 febbraio 1952, n. 102.

 

     Art. 38.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 39.

     I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

     Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'art. 1 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'art. 5, e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'art. 9.

     Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

 

     Art. 40.

     Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e per il commercio.

 

     Art. 41.

     Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonché a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente art. 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

     I titoli e valori di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 ed equivalenti dell'art. 21 ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di bollo e di ricchezza mobile in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

 

     Art. 42.

     Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore della assicurazione dei crediti alla esportazione.

 

     Art. 43.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli artt. 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

 

     Art. 44.

     Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

 

 


[1] L'art. 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1404 aggiunge gli ultimi tre commi al presente articolo. Ai sensi dell'art. 2 della stessa legge le disposizioni avranno decorrenza dall'esercizio 1963-64.