§ 30.5.2 – L. 1 novembre 1957, n. 1087.
Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.5 credito all'esportazione
Data:01/11/1957
Numero:1087


Sommario
Art. 1.      A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui [...]
Art. 2.      Le somme, prelevate a norma del precedente art. 1, affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto [...]
Art. 3.      Per le operazioni relative ai finanziamenti dei crediti previsti dalla presente legge, si applicheranno le norme e modalità di cui all'art. 20 e successivi della legge [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto centrale del mediocredito le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente [...]


§ 30.5.2 – L. 1 novembre 1957, n. 1087. [1]

Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di Note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane.

(G.U. 26 novembre 1957, n. 291).

 

     Art. 1.

     A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 e completato da successivi scambi di Note, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire, da destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

 

          Art. 2.

     Le somme, prelevate a norma del precedente art. 1, affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto centrale del mediocredito, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, in aggiunta ai fondi a disposizione di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

     Le somme, versate in conformità del presente articolo, formeranno oggetto di distinta gestione da parte dell'Istituto centrale del mediocredito, il quale assumerà a suo carico il servizio per capitali ed interessi della quota di prestito, costituita dall'ammontare indicato al precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Per le operazioni relative ai finanziamenti dei crediti previsti dalla presente legge, si applicheranno le norme e modalità di cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto centrale del mediocredito le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.