§ 30.5.c - Legge 18 dicembre 1964, n. 1404.
Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.5 credito all'esportazione
Data:18/12/1964
Numero:1404


Sommario
Art. 1.      All'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 30.5.c - Legge 18 dicembre 1964, n. 1404.

Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635.

(G.U. 30 dicembre 1964, n. 324)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

     Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

     L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo".

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.