§ 8.3.1 - L. 18 aprile 1950, n. 258.
Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:18/04/1950
Numero:258


Sommario
Art. 1.      Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possono avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari [...]
Art. 2.      I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      I finanziamenti di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, numero 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per [...]
Art. 5.      I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciuta valida
Art. 6. 
Art. 7.      Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto [...]
Art. 8.      Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto mobiliare italiano ed in quanto occorra per le operazioni [...]


§ 8.3.1 - L. 18 aprile 1950, n. 258.

Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

(G.U. 29 maggio 1950, n. 122).

 

Art. 1.

     Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possono avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-50, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità, afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegni all'Italia per l'anno fiscale 1948-49.

     Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgono la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

 

     Art. 2.

     I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari ed attrezzature in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo art. 3.

 

     Art. 3. [1]

     Il Ministero del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane - comprese quelle di trasporto - per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformità della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguiti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi.

     Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti ad imprese che assumono lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana.

     Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     I finanziamenti di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, numero 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto coi Ministri specificatamente competenti nella speciale destinazione dei finanziamenti.

     Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalità e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo art. 5, nonché le garanzie che dovranno assistere le operazioni.

 

     Art. 5.

     I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciuta valida.

     Sono altresì applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, numero 367, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto interministeriale sia previsto quale garanzia, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

 

     Art. 6. [2]

     Il Ministro per il tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione previo parere favorevole del Ministro specificatamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro.

     Tale facoltà è estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 730.

     Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali è compresa la società di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, potranno aver luogo mediante vendita diretta di macchinari ed attrezzature a pagamento differito, o rateale, assistita dal patto di riservato dominio.

     Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'IMI.

 

     Art. 7.

     Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, numero 449, e dell'art. 2 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

 

     Art. 8.

     Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto mobiliare italiano ed in quanto occorra per le operazioni valutarie con l'Ufficio italiano dei cambi.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 11 marzo 1953, n. 182.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 11 marzo 1953, n. 182.