§ 55.2.1 – D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 449.
Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:08/05/1946
Numero:449


Sommario
Art. 1.      L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di tre miliardi [...]
Art. 2.      I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla [...]
Art. 3.      Le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti di cui all'art. 1, ivi compresa la durata, la misura degli interessi ed eventuali provvigioni [...]
Art. 4.      A prescindere dalle garanzie particolari che verranno decise, per i singoli finanziamenti, dal Comitato di cui all'art. 2, ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi [...]
Art. 5.      I finanziamenti di cui al presente decreto costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la [...]
Art. 6.      I finanziamenti di cui al presente decreto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione; [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso [...]


§ 55.2.1 – D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 449.

Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

(G.U. 10 giugno 1946, n. 133).

 

     Art. 1.

     L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di tre miliardi di lire, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

 

          Art. 2.

     I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e da un rappresentante del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     Le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti di cui all'art. 1, ivi compresa la durata, la misura degli interessi ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 2.

 

          Art. 4.

     A prescindere dalle garanzie particolari che verranno decise, per i singoli finanziamenti, dal Comitato di cui all'art. 2, ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi si intendono applicabili le disposizioni dell'art. 7 e dei due primi capoversi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

 

          Art. 5.

     I finanziamenti di cui al presente decreto costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo. Tale gestione è regolata da apposita convenzione che sarà stipulata tra il Ministero del tesoro e l'I.M.I. e sarà registrata alla Corte dei conti.

     La convenzione detterà anche le norme per la fornitura da parte del Tesoro dello Stato, dei fondi necessari per la esecuzione dei finanziamenti di cui al presente decreto.

 

          Art. 6.

     I finanziamenti di cui al presente decreto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione; nonchè ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il Tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente e futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.