§ 30.5.c - Legge 3 dicembre 1957, n. 1198.
Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:03/12/1957
Numero:1198


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato
Art. 3.      L'art. 5 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato
Art. 5.      L'art. 21 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è soppresso
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 25 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente


§ 30.5.c - Legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(G.U. 21 dicembre 1957, n. 316).

 

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

     "L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonché la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura".

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

     "Su proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

     "Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

     1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

     2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

     3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

     4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

     5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

     6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.

     Il mancato pagamento della fornitura, purché non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, è equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico. autorizzato ad importare o a garantire il pagamento.

     La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

     L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante".

 

          Art. 3.

     L'art. 5 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

     "La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dall'impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.

     Per la garanzia relativa alla clausola del "prezzo fisso" le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono essere lasciato a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento".

 

          Art. 4.

     L'art. 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

     "Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

     Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

     Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

     Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

     Nei casi di cui al n. 4 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

     Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'art. 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'art. 3. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito.

     Nei casi di cui al n. 6 dell'art. 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione avvenuta della fornitura e la liquidazione del sinistro stesso verrà effettuata nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge.

     Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

     I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4".

 

Titolo II

 

          Art. 5.

     L'art. 21 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è soppresso.

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

     "Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione".

 

          Art. 7.

     L'art. 25 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

     "Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

     Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni".