§ 27.7.93 – L. 11 giugno 1967, n. 442.
Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:11/06/1967
Numero:442


Sommario
Art. 1.      A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno finanziario 1981 è autorizzata la spesa annua di sei miliardi di lire per la concessione, tramite l'Istituto [...]
Art. 2.      All'onere di lire sei miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio 1967 mediante riduzione, di pari importo, del fondo [...]


§ 27.7.93 – L. 11 giugno 1967, n. 442. [1]

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'art. 20, lettera c) della stessa legge e agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

(G.U. 23 giugno 1967, n. 155).

 

     Art. 1.

     A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno finanziario 1981 è autorizzata la spesa annua di sei miliardi di lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione di operazioni di credito finanziario ai sensi dell'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'art. 20, lettera c) della legge stessa, nonché per le operazioni previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

     Le modalità e condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma, saranno fissate con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con quello per il tesoro e, quando è prescritto, con quello per gli affari esteri.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire sei miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio 1967 mediante riduzione, di pari importo, del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.