§ 95.1.259 - D.L. 29 novembre 2004, n. 282.
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:29/11/2004
Numero:282


Sommario
Art. 1.  Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
Art. 2.  Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione
Art. 3.  Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 4.  Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
Art. 5.  Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Art. 6.  Acconto sull'imposta sulle assicurazioni
Art. 7.  Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche
Art. 8.  Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Art. 9.  Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria
Art. 10.  Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi
Art. 11.  Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi
Art. 12.  Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 95.1.259 - D.L. 29 novembre 2004, n. 282. [1]

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

(G.U. 29 novembre 2004, n. 280)

 

Art. 1. Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

     1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4-ter, è abrogata la lettera d);

     b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 settembre 2005.»;

     c) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».

 

     Art. 2. Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione

     1. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;».

     2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

     Art. 3. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     1. All'articolo 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

     2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

     3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale). - 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.».

     2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

 

     Art. 5. Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.

 

     Art. 6. Acconto sull'imposta sulle assicurazioni

     1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.».

     2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

 

     Art. 7. Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche

     1. All'articolo 1 del decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «anno precedente»;

     2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) al comma 3:

     1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;

     2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono soppresse;

     d) al comma 5:

     1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;

     2) le parole: «è stabilito l'importo dovuto da ogni banca» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1»;

     3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di giustizia tributaria

     1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» [2].

 

     Art. 9. Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria

     1. All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.».

 

     Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi

     1. Al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

     a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

     b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

     c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

     2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

     3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

     4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

     5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

 

     Art. 11. Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi

     1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonchè di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

     Art. 12. Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero

     1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

 

Art. 1. Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

     1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4-ter, è abrogata la lettera d);

     b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 settembre 2005.»;

     c) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

«4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».

 

Art. 2. Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione

     1. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;».

     2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Art. 3. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     1. All'articolo 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

     2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

     3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

 

Art. 4. Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale). - 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.».

     2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

 

Art. 5. Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.

 

Art. 6. Acconto sull'imposta sulle assicurazioni

     1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.».

     2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

 

Art. 7. Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche

     1. All'articolo 1 del decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «anno precedente»;

     2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) al comma 3:

     1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;

     2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono soppresse;

     d) al comma 5:

     1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;

     2) le parole: «è stabilito l'importo dovuto da ogni banca» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1»;

     3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.

 

Art. 8. Disposizioni in materia di giustizia tributaria

     1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

 

Art. 9. Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria

     1. All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.».

 

Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi

     1. Al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

     a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

     b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

     c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

     2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

     3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

     4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

     5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

 

Art. 11. Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi

     1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonchè di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

 

Art. 12. Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero

     1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.