§ 95.18.1G - Legge 10 maggio 1976, n. 249.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:10/05/1976
Numero:249


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      All'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, è aggiunto il seguente [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.     
Art. 5.      L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12% per le programmazioni cinematografiche [...]
Art. 6.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione di un doppio mercato della benzina con l'osservanza dei seguenti [...]
Art. 7.      Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo [...]
Art. 8.      Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta [...]
Art. 9.  [11]
Art. 10.      Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, modificate con la presente legge di conversione, e hanno [...]


§ 95.18.1G - Legge 10 maggio 1976, n. 249.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

(G.U. 17 maggio 1976, n. 129)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

     all'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2 per cento";

     l'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

     La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.

     Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'art. 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

     Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento";

     all'art. 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle altre: "dai precedenti articoli";

     all'art. 9, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "di cui ai precedenti articoli";

     all'art. 13, secondo comma, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni";

     l'art. 20 è sostituito dal seguente:

     "Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente art. 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati da Paesi delle Comunità europee provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.

     Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro";

     all'art. 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono sostituite con le seguenti: "500 litri idrati";

     all'art. 26, la parola: "quindici", è sostituita dall'altra: sessanta";

     l'art. 29 è sostituito dal seguente:

     "Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     tabella A, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:

     n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);

     n. 61) acqua, acque minerali;

     tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:

     n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019);

     tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:

     n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

     tabella B:

     al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione";

     i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:

     n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

     n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;

     n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia";

     all'art. 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc., l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18%; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35%.

     Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.

     Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dei dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.

     Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90%.

     L'aliquota del 6% dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento.

     Il limite di L. 2.500 di cui all'art. 74, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato a lire 3.000".

     all'art. 33, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

     "Nei casi di rateizzazione del canone di abbonamento alle diffusioni televisive, gli ammontari della tassa di concessione governativa indicati nel terzo comma delle note a margine al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e L. 800 per rata trimestrale";

     il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977";

     all'art. 36 è premesso il seguente comma:

     "Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977".

 

          Art. 2.

     All'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, è aggiunto il seguente comma:

     "Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da esse risultanti".

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     [La misura del compenso previsto dalla legge 24 febbraio 1971, n. 114, per la notifica degli atti dell'Amministrazione delle finanze relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi, delle soprattasse, delle penalità e delle altre entrate erariali è elevata a L. 500, quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; a L. 600, quando è eseguita nei comuni con popolazione superiore a 100.000 ed inferiore a 250.000 abitanti; a L. 750, quando è eseguita nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti] [2].

     Il disposto del precedente comma si applica anche per la notifica degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

     Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalità da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge il servizio di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 3466, 3854, 4652 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1976, integrati dal gettito dei recuperi di somme previsti dal terzo comma.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12% per le programmazioni cinematografiche effettuate a decorrere dal 18 marzo 1976.

 

          Art. 6.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione di un doppio mercato della benzina con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

     1) a ciascun proprietario di autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, sarà assegnato un quantitativo mensile di benzina ad un prezzo inferiore a quello stabilito per il consumo libero;

     2) la benzina a prezzo ridotto sarà assegnata a condizione che risultino corrisposte la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione obbligatoria r.c. nei casi prescritti;

     3) la differenza di prezzo sarà assicurata attraverso una diversa incidenza dell'imposta di fabbricazione sul consumatore finale;

     4) l'organizzazione del doppio mercato della benzina dovrà essere predisposta secondo criteri di semplicità e di snellezza delle procedure e degli adempimenti amministrativi, demandandosi a norme regolamentari da emanarsi dai Ministri competenti le modalità di attuazione e di controllo;

     5) saranno stabilite sanzioni di carattere penale e amministrativo per prevenire e reprimere ogni attività illecita e fraudolenta nella distribuzione e nella utilizzazione del carburante a prezzo ridotto, nonché per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e nelle norme regolamentari.

 

          Art. 7.

     Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto con i decreti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate, secondo i princìpi e i criteri direttivi determinati dalla stessa legge, norme intese a consentire adeguati controlli sulle merci e sui beni viaggianti a qualsiasi titolo. In particolare dovrà stabilirsi che le merci ed i beni siano accompagnati da apposito documento di trasporto ed al fine di evitare inutili duplicazioni potrà prevedersi che il documento sia sostituito dalla fattura ovvero sia costituito da nota di consegna, lettera di vettura o altro atto equipollente, purché contenente gli elementi necessari a garantire un efficace controllo della circolazione delle merci e dei beni, provvedendosi, se necessario, al coordinamento con le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, ad altri fini, analoghi documenti. Saranno previste sanzioni di carattere amministrativo anche a carico di chi effettua trasporti di merci e di beni senza il documento prescritto o con documento irregolare.

 

          Art. 8.

     Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.

     Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

     I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     [In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 900.000. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario] [3].

     [Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000] [4].

     [Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000][5].

     [Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione] [6].

     [Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta] [7].

     [Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma] [8].

     All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale [9] .

     (Omissis) [10]

     Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese  .

 

          Art. 9. [11]

     Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, articolata secondo i criteri della classificazione economica, nonché della gestione di tesoreria relativa all'anno in corso. Con la stessa relazione il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una stima della previsione di cassa per l'intero settore pubblico (inteso come l'insieme della pubblica amministrazione, delle aziende autonome, degli enti ospedalieri, delle aziende municipalizzate; degli enti portuali e dell'Ente nazionale per l'energia elettrica), con riferimento agli indirizzi di politica economica generale e nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziarie del credito totale interno per l'anno in corso.

     Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, della gestione di tesoreria e dell'intero settore pubblico, come sopra definito, relativa all'intero anno. Nella prima relazione trimestrale sono contenuti specifici elementi di informazione sulla consistenza dei residui passivi, sulla loro struttura per età e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento.

 

          Art. 10.

     Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, modificate con la presente legge di conversione, e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 12 luglio 1991, n. 202.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 12 luglio 1991, n. 202.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71 ed abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71 ed abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71 ed abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71 ed abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71 ed abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71 ed abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 marzo 1980, n. 71.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 71 ed abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[11] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 20 luglio 1977, n. 407.