§ 27.5.1a - Legge 12 luglio 1991, n. 202.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:12/07/1991
Numero:202


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]
Art. 2.      1. Nel rispetto dei regolamenti CEE n. 2504/88 del 25 luglio 1988 e 2562/90 del 30 luglio 1990, è autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti
Art. 3.      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 1° marzo 1992, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del [...]
Art. 4.      1. Il compenso di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti [...]


§ 27.5.1a - Legge 12 luglio 1991, n. 202.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

(G.U. 12 luglio 1991, n. 162)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Le modificazioni apportate all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1° giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991.

     3. Coloro che, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, somme maggiori di quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate ai predetti articoli, possono computare l'eccedenza in diminuzione dell'ammontare del versamento delle corrispondenti tasse dovute per il periodo successivo; le maggiori somme versate a titolo di tassa speciale erariale relativa ai veicoli idonei all'impiego fuori strada, sono computate in diminuzione delle tasse automobilistiche di spettanza erariale. La disposizione non si applica se le maggiori somme versate superano l'importo del tributo dovuto per il periodo successivo o se per questo periodo il tributo non è dovuto; in tal caso il contribuente può chiedere il rimborso sulla base degli originali delle ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento; l'ufficio prende nota in apposito registro del provvedimento di rimborso. Se l'importo complessivo della ricevuta presentata per il rimborso è superiore a quello per il quale si richiede il rimborso stesso, l'obbligo della conservazione della ricevuta è assolto con la conservazione di copia autenticata della medesima [1] .

     3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993 [2] .

     4. Coloro che dal 13 maggio 1991 fino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno corrisposto somme inferiori a quelle che risultano dovute per effetto delle modificazioni apportate agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, devono effettuare il versamento della differenza dovuta, nei termini, con le modalità e in ragione dei dodicesimi indicati rispettivamente nel comma 5 dell'art. 7 e nel comma 2 dell'art. 8 del predetto decreto; al versamento sono altresì tenuti, nei termini, con le modalità e in ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 9, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno corrisposto la tassa speciale erariale sugli aeromobili in misura inferiore a quella che risulta dovuta per effetto delle modificazioni apportate con la presente legge.

     5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè sulla base degli articoli 1, 2 e 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151.

 

          Art. 2.

     1. Nel rispetto dei regolamenti CEE n. 2504/88 del 25 luglio 1988 e 2562/90 del 30 luglio 1990, è autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti:

     a) di Genova, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 3 e 4, secondo comma, 12 e 13, terzo e quarto comma del regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 1198, sostituiti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 6 agosto 1954, n. 843, nelle aree rientranti nella giurisdizione del consorzio autonomo del porto a ponente del terminal contenitori di Calata Sanità;

     b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 11 febbraio 1952, n. 75, nelle aree rientranti nella giurisdizione del consorzio autonomo del porto a levante del primo pontile ad est della stazione marittima;

     c) di Venezia.

     2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede su rispettiva proposta dei presidenti del consorzio autonomo del porto di Genova, del consorzio autonomo del porto di Napoli e del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.

 

          Art. 3.

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 1° marzo 1992, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio delle delega occorrerà prevedere:

     a) che l'imposta è dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realtà concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;

     b) che l'imposta non si applica per due anni ai soggetti che abbiano ottenuto la disponibilità dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;

     c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;

     d) la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso [3] .

     2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento nonché per gli utilizzatori senza titoli e le sanzioni pecuniarie per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva denuncia [4] .

     3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 4.

     1. Il compenso di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, è elevato a lire 3.000 dal 1° agosto 1991 [5].

     2. E' abrogato il primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249. L'elevazione del compenso di cui al comma 1 non compete al messo speciale che si avvale del rito postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, e del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

     3. Il Ministro delle finanze può aggiornare, con proprio decreto, il compenso stabilito al comma 1, ogni due anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

     4. Le spese per i compensi di notifica stabiliti al comma 1, le spese postali in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, e quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4652 e 3854 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, integrati con quota parte delle somme stanziate di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e, successivamente, in relazione alle maggiori entrate previste dal comma 4 del presente articolo, attraverso il recupero derivante dalla ripetibilità delle spese di notifica, poste a carico dei destinatari.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151

     All'art. 1:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 1) e 2) sono soppressi.";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il n. 10) è inserito il seguente:

     ”10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)”;

     b) il n. 58) è sostituito dal seguente:

     ”58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)";

     c) il n. 78) è sostituito dal seguente:

     “78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05)'';

     d) il n. “91) è sostituito dal seguente:

     91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)'';

     e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102) e 117) sono soppressi";

     al comma 4:

     le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d. ex 03.03). Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05);

     b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

     c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01-06.02)";

     dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

     "l-bis) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03). Salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05);

     l-ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati";

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatti per uso domestico, contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 20 e 25 chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase della commercializzazione".

     All'art. 2, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo

Indicazione

Imposte dovute

Modo di

 

della

degli atti

Fisse

Propor-

pagamento

Note

tariffa

soggetti ad imposta

 

zionali

 

 

21

Carte di credito

500

 

Virtuale

L'imposta dovuta dal sog- getto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'impresa relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'Ufficio del registro su presenta- zione di apposita denuncia, entro il 20 del mese successivo".

 

- Per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.

 

 

 

 

     All'art. 3:

     al comma 1, nella tabella riportata, nella nota 4 della voce 131 introdotta nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole: "entrambi gli arti inferiori", sono inserite le seguenti: ", nonchè a non vedenti";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3 è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre, gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione del versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel comma 3 sono stabilite anche le modalità di applicazione della disposizione del presente comma. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con gli interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo".

     All'art. 4:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Al comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, le parole: ``in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione'' sono sostituite dalle seguenti: ``in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione''.";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. In deroga a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito. In deroga agli articoli 79 e 169 del predetto testo unico il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione è soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verrà applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo è di giorni centottanta.";

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. All'art. 77, secondo comma, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: ``anche internazionali espressi in lire italiane''; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     “b-bis)mediante bonifico bancario con valuta fissa''".

     All'art. 5:

     al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione del vino Marsala";

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     "7-bis. Con decorrenza 1° gennaio 1992, è esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. La denaturazione dello spirito destinato ai predetti impieghi viene effettuata con denaturante stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto può essere ammessa la denaturazione con altri denaturanti autorizzati negli Stati membri delle Comunità europee. La esenzione dalla sovrimposta di confine sullo spirito contenuto nelle profumerie alcoliche e nei prodotti cosmetici di importazione viene concessa semprechè lo spirito risulti denaturato con una delle sostanze ammesse negli Stati membri delle Comunità europee.

     7-ter. Sono estese agli estratti alcolici le norme in materia di circolazione recate dal comma 25 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè le norme in materia di restituzioni in caso di esportazione di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331".

     Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - 1. Alla legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al quarto comma dell'art. 5 le parole: ``sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ``dodici mesi'';

     b) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

     “Art. 6-bis. - 1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprietà privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di più imprese.

     2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario''.

     2. All'art. 10-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “4-bis. Alle ditte di cui al comma 1 è consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito è consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcoliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria''.

     3. Al regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'art. 1:

     1) il punto “3° è sostituito dal seguente:

     3° liquori, essenze, estratti alcolici aromatizzanti per preparare liquori o da servire come liquori, frutta allo o con spirito'';

     2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ``anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria";

     b) all'art. 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     “I fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3 e 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati di imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno'';

     c) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

     “Art. 8. - 1. E' mantenuta la restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito e per lo zucchero contenuti nei prodotti di cui all'art. 1, preparati all'infuori della vigilanza finanziaria ed esportati all'estero, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, la restituzione dell'imposta sugli spiriti può essere consentita anche per prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo''".

     All'art. 7:

     il comma 2 è soppresso;

     al comma 3:

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     “b) autocaravan:

1)

Con potenza fiscale del motore fino a 19 CV

L.

380.000

2)

Con potenza fiscale del motore oltre 19 CV e fino a 23 CV

L.

480.000

 

 

 

 

3)

Con potenza fiscale del motore oltre 23 CV

L.

680.000";

 

 

 

 

     il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente comma:

     "3-bis. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al comma 3, le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose si considerano comunque veicoli fuoristrada se muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, anche se può essere disinnestata la motricità di un asse, nonchè di cambio con riduttore o con più di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. Per i veicoli di cui alla lettera a) del comma 3 è soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni; resta fermo l'obbligo della annotazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, qualunque sia il tipo di carrozzeria";

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli fuoristrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile".

     All'art. 8, al comma 1:

     nell'alinea, le parole: "dal seguente" sono sostituite dalle parole: "dai seguenti";

     il capoverso 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:

     a) natanti:

1)

fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro

L.

400

2)

per ogni centimentro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, esclso il bompresso

L.

600

3)

per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso

L.

800

 

 

 

 

     b) imbarcazioni:

1)

fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro

L.

1.500

 

 

 

 

2)

per ogni centimentro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escuso il bompresso

L.

4.000

 

 

 

 

3)

per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso

L.

6.000

 

 

 

 

4)

per ogni centimetro eccedente i metri diciotto, escluso il bompresso

L.

8.000

 

 

 

 

     c) navi:

1)

fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda

L.

30.000.000

2)

oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda

L.

40.000.000.

     2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di servizio purchè questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

     2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni e del 45 per cento dopo quindici anni.

     2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

     2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia".

     All'art. 9:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. E' istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili privati, di cui all'art. 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure:

     a) velivoli con peso massimo al decollo:

1)

fino

a

1.000

kg,

L.

1.700

al

kg

2)

fino

a

2.000

kg,

L.

2.750

al

kg

3)

fino

a

4.000

kg,

L.

4.800

al

kg

4)

fino

a

6.000

kg,

L.

6.500

al

kg

5)

fino

a

8.000

kg,

L.

7.500

al

kg

6)

fino

a

10.000

kg,

L.

8.000

al

kg

7)

oltre

 

10.000

kg,

L.

8.500

al

kg;

     b) elicotteri: la tassa dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2;

     c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, lire 500.000";

     al comma 3, secondo periodo, le parole: "15 giugno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1991";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei concessionari dei servizi di linea e dei licenziatari dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, di cui rispettivamente ai capi I e II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei soggetti di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dei trasporti 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1986; gli aeromobili di cui al secondo comma dell'art. 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia; gli aeromobili di proprietà o in esercenza degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori italiani e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso".

     All'art. 10:

     al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento “Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati''.";

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. La lettera g-bis) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

     “g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni''";

     il comma 7 è soppresso;

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Nel secondo comma dell'art. 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: “sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da d) a p) dell'art. 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni''";

     il comma 13 è sostituito dal seguente:

     "13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede, in deroga all'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto. In deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto art. 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine".

     All'art. 11, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     "6-bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresì consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo".

     All'art. 12:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1 devono presentare, a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata secondo i criteri e le modalità stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e la misura della imposta è determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonchè della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma";

     al comma 4, le parole: "giorni sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "giorni novanta";

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, sono ridistribuite ai comuni, con i criteri stabiliti per l'erogazione del fondo perequativo per il 1991 dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, entro le seguenti scadenze:

     a) quota relativa all'anno 1990: entro il 30 settembre 1991;

     b) quota relativa all'anno 1991: entro il 28 dicembre 1992".

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi già espletati o in corso di espletamento.

     2. Le Amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

     3. Per il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente.

     4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1978 già effettuata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento.

     5. I provvedimenti comunque emessi in difformità dalle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto".

     Dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

     "Art. 13-bis. - 1. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo le seguenti direttive: nelle scuole elementari il numero degli allievi diviso per il numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia non può essere inferiore a 18. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore tale rapporto è rispettivamente di 20 e 22''".

     L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. - 1. La Cassa depositi e prestiti nella propria attività finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalità e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

     3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno.

     4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3".

     Dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

     "Art. 14-bis. - 1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica".

     All'art. 15:

     al comma 1, le parole: "elencati nella tabella A allegata alla legge 5 agosto 1978, n. 468," sono sostituite dalle seguenti: "tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468,";

     al comma 2, la parola: "giugno" è sostituita dalla seguente: "luglio";

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1 o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari".

     All'art. 17, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema creditizio e per le esigenze dei conti della finanza pubblica, si può provvedere alla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito.

     3. I proventi netti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro.

     3-bis. Le minusvalenze derivanti al bilancio della Cassa depositi e prestiti dall'applicazione del comma 3, sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa".

     Dopo l'art. 18 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 18-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 1° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce la misura delle tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, è sostituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130:

     “gruppo 1° : giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonchè i giornali di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

     per ogni esemplare non eccedente i 100 g., lire 25;

     per ogni 50 g. o frazione in più, lire 13.

     Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano''.

     Art. 18-ter. - 1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in attesa dell'emanazione di una legge di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con il vincolo di destinazione di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le regioni provvedono a contrarre detti mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti e le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il relativo onere per capitale ed interessi è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo della rata di ammortamento del mutuo contraibile da ciascuna regione, applicando le stesse aliquote di riparto adottate per l'anno finanziario 1990 per la corresponsione alle regioni a statuto ordinario del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale. - 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 175 miliardi per l'anno 1992, provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ``Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)''".


[1]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.

[2]  Comma inserito dall'art. 17 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.

[3]  Comma così modificato dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[4]  Comma così modificato dall'art. 9 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 quinquies del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.