§ 90.1.15 - Legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:25/02/1987
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 2.  Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 3.  Concentrazioni nella stampa quotidiana
Art. 4.  Cooperative giornalistiche.
Art. 5.  Pubblicità di amministrazioni pubbliche.
Art. 6.  Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.
Art. 7.  Autorizzazioni per la vendita
Art. 8.  Contributi ai quotidiani.
Art. 9.  Contributi ad imprese editrici di particolare valore.
Art. 10.  Contributi ad altri periodici.
Art. 11.  Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.
Art. 12.  Mutui agevolati.
Art. 13.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 14.  Obblighi per le imprese editrici.
Art. 15.  Prezzo dei giornali quotidiani.
Art. 16.  Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Art. 17.  Contributi alle altre agenzie di stampa.
Art. 18.  Pubblicazioni di elevato valore culturale.
Art. 19.  Contributi per la stampa italiana all'estero.
Art. 20.  Finanziamenti agevolati.
Art. 21.  Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.
Art. 22.  Agevolazioni fiscali.
Art. 23.  Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
Art. 24.  Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici.
Art. 25.  Assunzioni in deroga.
Art. 26.  Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Art 27.  Estensione ai tele-cineoperatori.
Art. 28.  Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Art. 29.  Commissione paritetica.
Art. 30.  Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoriae della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Art. 31.  Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Art. 32.  Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Art. 33.  Copertura finanziaria.
Art. 34.  Entrata in vigore.


§ 90.1.15 - Legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

(G.U. 9 marzo 1987, n. 56, S.O.)

 

     Art. 1. Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     1. Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     "c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma".

     2. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

     a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

     b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

     c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

     d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

     e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite".

     3. Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici".

     4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente:

     "Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1".

 

          Art. 2. Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa".

     2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo".

     3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, le parole "del cinque per cento" sono sostituite dalle altre "del due per cento".

 

          Art. 3. Concentrazioni nella stampa quotidiana

     1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo:

     a) giunga ad editare o a controllare società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero

     b) [giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata; ovvero] [1]

     c) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero

     d) diventi titolare di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.

     2. Il controllo è definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata.

     3. Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416 [2] .

     4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma 1.

     5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.

     6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice. Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parità di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

     7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6.

     8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.

     9. L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare società editrici che editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente legge.

     10. Il Garante di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve presentare domanda al tribunale competente:

     a) ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 4;

     b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al precedente comma 5.

     11. L'azione di nullità di cui al precedente comma 10 può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

     12. Su richiesta motivata del Garante il tribunale decide entro 15 giorni sull'adozione dei provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

     13. E' competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al comma 10 del presente articolo.

     14. L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

 

          Art. 4. Cooperative giornalistiche.

     1. I commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta".

 

          Art. 5. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

     1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

     3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti e contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

     4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

     5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

     6. [3]

     7. [4]

     8. [5]

     9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila [6] .

 

          Art. 6. Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

     1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.

     2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.

     3. Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.

 

          Art. 7. Autorizzazioni per la vendita [7]

 

          Art. 8. Contributi ai quotidiani.

     1. [Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9, i contributi di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono] [8].

     2. [Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

     a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

     b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

     c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

     d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila] [9].

     3. [Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento] [10].

     4. [I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59] [11].

     5. [I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio] [12].

     6. [Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali] [13].

     7. [I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana] [14].

     8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.

     9. [Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta] [15].

     10. [I contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

     a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;

     b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo] [16].

     11. [Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo] [17].

     12. [L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea] [18].

     13. [Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre] [19].

     14. [E' fatto obbligo alle società che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416] [20].

 

          Art. 9. Contributi ad imprese editrici di particolare valore.

     1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonché dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.

     2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nell'ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

     3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.

     4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.

     5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura:

     a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché:

     b) contributi variabili nelle seguenti misure:

     1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;

     2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;

     3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie.

     6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

     a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;

     b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

     7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 nè direttamente nè indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

     8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico.

     10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'art. 7, quinto comma, della L. 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 4 L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11.

 

          Art. 10. Contributi ad altri periodici.

     1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:

     a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;

     b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

     c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;

     d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.

     2. La Commissione di cui all'art. 54, della L. 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli artt. 9 e 17, oltre che dal presente articolo.

 

          Art. 11. Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.

     1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

     a) [alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite] [21];

     b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale [22].

     2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

     a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

     b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

     c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

     viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

     3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.

 

          Art. 12. Mutui agevolati. [23]

     1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'art. 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli artt. 9, 10 e 11 comma 2, mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.

     2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli artt. 31, 32 e 33 della L. 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1984, n. 428.

     3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006.

 

          Art. 13. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. In base a quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli artt. 9 e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo [24].

     2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14. Obblighi per le imprese editrici.

     1. Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla presente legge, nonché le imprese editrici di agenzie di stampa aventi i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I della L. 5 agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della medesima legge.

 

          Art. 15. Prezzo dei giornali quotidiani.

     1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non più di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

     A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero".

 

          Art. 16. Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

     1. I contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati secondo quanto previsto dai successivi commi.

     2. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

     3. Ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

     4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2 del D.L. 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 92, e dell'art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

     5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.

     6. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.

 

          Art. 17. Contributi alle altre agenzie di stampa.

     1. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 2, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa non provviste dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

     2. L'erogazione dei contributi viene effettuata ripartendo in parti uguali la somma di lire 200 milioni alle agenzie di stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale del lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica di agenzia di informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente. Il residuo contributo di lire 300 milioni è ripartito fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno cinquemila notizie e nell'anno precedente almeno duecento notiziari.

     3. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate sostenute per il personale e per le strutture.

 

          Art. 18. Pubblicazioni di elevato valore culturale.

     1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno".

 

          Art. 19. Contributi per la stampa italiana all'estero.

     1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituto dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero".

     2. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

 

          Art. 20. Finanziamenti agevolati.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.

     2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni.

     3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

     4. E' autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'art. 29 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.

     5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonché di quello istituito ai sensi dell'art. 33 della L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla L. 4 agosto 1984, n. 428, sarà effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilità di Stato, emanate con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

     6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservate alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici".

     7. E' data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4 della presente legge.

     8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'art. 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, è aumentato a 15 miliardi.

     9. L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29".

     10. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:

     "h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

     i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

     l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

     m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)".

     11. All'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel terzo comma, dopo le parole "imprese editrici di libri" sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo".

 

          Art. 21. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

     1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

          Art. 22. Agevolazioni fiscali.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonché quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1° gennaio 1988.

 

          Art. 23. Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

     1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non è assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico o libro.

     2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

 

          Art. 24. Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici.

     1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste.

     2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

     3. L'indennità di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà corrisposta per il triennio 1986-88 ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge, nonché ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.

 

          Art. 25. Assunzioni in deroga.

     1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le imprese che abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'articolo 24 della presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di contratti di formazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 863, nei limiti del venti per cento dei lavoratori che hanno usufruito dei trattamenti di cui all'articolo 24.

 

          Art. 26. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

     1. Il primo e secondo comma dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:"L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;c) l'indennità prevista dall'articolo 37, lettera c).Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto".

     2. All'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:"Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilità all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima".

 

          Art 27. Estensione ai tele-cineoperatori.

     1. Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti professionisti, nonché le altre disposizioni normative in materia, si applicano anche ai telecineoperatori di testate giornalistiche televisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti.

 

          Art. 28. Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

     1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

     2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1990.

     3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

     4. Le gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

     5. [A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo è riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille] [25].

 

          Art. 29. Commissione paritetica.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

     2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.

     3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.

 

          Art. 30. Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoriae della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

     1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982.

     2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sarà determinata con uno o più provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvederà immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 416.

     4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai già esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.

     5. Il consiglio di amministrazione della predetta Direzione generale è composto secondo le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 31. Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

     1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, Rubrica Provveditorato Generale dello Stato, per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

     2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato Generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.

 

          Art. 32. Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     1. L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come modificato dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformità alla normativa generale sulle società.

 

          Art. 33. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 123.300 milioni per l'anno 1986, 145.300 milioni per l'anno 1987, 121.000 milioni per l'anno 1988 e 114.000 milioni per l'anno 1989, si provvede: a) per l'anno 1986 quanto a lire 120 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 3 miliardi e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; b) per l'anno 1987, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento "Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università"; quanto a lire 8 miliardi mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo utilizzando l'accantonamento "Fondo speciale per l'immigrazione"; quanto a lire 3 miliardi e 700 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero affari esteri"; quanto a lire 83 miliardi e 600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parte della quota 1987 dello specifico accantonamento; c) per l'anno 1988 quanto a lire 73,4 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico accantonamento, quanto a lire 47,6 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando parte della quota per il 1988 dello specifico accantonamento; d) per l'anno 1989 quanto a lire 74,4 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando la quota residua per il 1988 dello specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione del medesimo capitolo utilizzando la quota 1989 dello specifico accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 34. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Lettera abrogata dall'art. 28 della L. 3 maggio 2004, n. 112.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 1990, n. 155 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 7 giugno 2000, n. 150.

[4] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 7 giugno 2000, n. 150.

[5] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 7 giugno 2000, n. 150.

[6] Comma così modificato dall'art. 91 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170.

[8] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 774, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma sostituito dall'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, già modificato dall'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[23] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 22 dicembre 1989, n. 411.

[24] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.