§ 30.3.5 – L. 8 agosto 1977, n. 573.
Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.3 credito alberghiero e turistico
Data:08/08/1977
Numero:573


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse [...]
Art. 2.      Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede [...]


§ 30.3.5 – L. 8 agosto 1977, n. 573.

Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi.

(G.U. 25 agosto 1977, n. 231).

 

     Art. 1.

     Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze:

     a) alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

     b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi, dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127 [1].

 

          Art. 2.

     Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.

     Il credito di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.


[1] Lettera già sostituita dall'art. 1 bis del D.L. 30 gennaio 1978, n. 15 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L. 5 agosto 1978, n. 502.