§ 58.6.5H - Legge 13 agosto 1979, n. 375.
Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:13/08/1979
Numero:375


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° luglio [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello [...]


§ 58.6.5H - Legge 13 agosto 1979, n. 375. [1]

Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro

(G.U. 17 agosto 1979, n. 225)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.