§ 98.1.26514 - Legge 6 ottobre 1988, n. 426.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/10/1988
Numero:426


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e norme per la razionalizzazione e la [...]


§ 98.1.26514 - Legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.

(G.U. 7 ottobre 1988, n. 236)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2, comma 4, le parole: "con più di 23 alunni" sono sostituite dalle seguenti: "con un numero di alunni di regola non superiore a 23".

     All'art. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto provvedere alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per il completamento dell'orario di insegnamento. Le relative modalità sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione".

     Dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente:

     "Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.

     2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.

     4. Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

     5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.

     6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti".

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.