§ 57.7.467 - D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/08/1988
Numero:399


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Classificazione del personale
Art. 3.  Trattamento economico
Art. 4.  Inquadramento economico. Passaggi di qualifica funzionale
Art. 5.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6.  Indennità di funzione per il personale ispettivo e direttivo
Art. 7.  Indennità di funzione docente
Art. 8.  Indennità di funzione per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 9.  Effetti delle indennità di funzione
Art. 10.  Indennità di istituto
Art. 11.  Indennità aggiuntiva per la funzione docente
Art. 12.  Indennità di funzione per il personale supplente
Art. 13.  Lavoro straordinario
Art. 14.  Orario di servizio
Art. 15.  Orario di servizio a tempo parziale
Art. 16.  Funzionamento degli organi collegiali
Art. 17.  Organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Art. 18.  Mobilità del personale della scuola
Art. 19.  Mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Art. 20.  Mobilità territoriale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Art. 21.  Mobilità per incompatibilità
Art. 22.  Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni
Art. 23.  Negoziazione decentrata
Art. 24.  Santo Patrono
Art. 25.  Congedo ordinario
Art. 26.  Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
Art. 27.  Libretto personale
Art. 28.  Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti
Art. 29.  Assemblee
Art. 30.  Norme di rinvio
Art. 31.  Copertura finanziaria
Articolo 1.  (Diritto di sciopero)
Articolo 2.  (Ambito di applicazione)
Articolo 3.  (Titolarità)
Articolo 4.  (Modalità di effettuazione dello sciopero)
Articolo 5.  (Garanzie per l'utenza)
Articolo 6.  (Sospensione ed esclusione degli scioperi)
Articolo 7.  (Sanzioni)
Articolo 8.  (Termini di validità)
Articolo 1.  (Diritto di sciopero)
Articolo 2.  (Ambito di applicazione)
Articolo 3.  (Titolarità)
Articolo 4.  (Modalità di effettuazione dello sciopero)
Articolo 5.  (Garanzie per l'utenza)
Articolo 6.  (Sospensione ed esclusione degli scioperi)
Articolo 7.  (Sanzioni)
Articolo 8.  (Termini di validità)


§ 57.7.467 - D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

(G.U. 10 settembre 1988, n. 213, S.O.)

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, se si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

     2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988 e quelli economici dal 1° luglio 1988.

 

          Art. 2. Classificazione del personale

     1. Il personale di cui all'art. 1 è individuato, ai fini del presente decreto, sulla base dell'appartenenza alle seguenti aree funzionali:

     a) area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi;

     b) area della funzione docente;

     c) area della funzione direttiva ed ispettiva.

 

          Art. 3. Trattamento economico

     1. Al personale di cui all'art. 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto indicati:

     Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:

     a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:

     dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000

     dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000

     a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

     dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000

     dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000

     b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi:

     dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 7.962.000

     dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000

     b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

     dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000

     dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000

     c) coordinatori amministrativi:

     dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000

     dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000.

     Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.

     Area della funzione docente:

     a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:

     dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000

     dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000

     b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:

     dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 11.894.000

     dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000

     c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

     dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000

     dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000

     d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

     dal 1° luglio 1988: L. 14.163.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000

     dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000

     Area della funzione direttiva ed ispettiva:

     a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e vice direttori delle scuole speciali dello Stato:

     dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000

     dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000

     b) ispettori tecnici periferici:

     dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 18.933.000

     dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.

     2. Al personale supplente competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.

     3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

     4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive.

     5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza.

     6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.

     7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.

     8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.

     10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-1990, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.

     11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.

 

          Art. 4. Inquadramento economico. Passaggi di qualifica funzionale

     1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuata alla data del 1° luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3.

     2. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

     3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

     4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.

     5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.

     6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1° luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:

     a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;

     b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);

     c) dal 1° maggio 1990, per l'intero ammontare.

     7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1° luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

     8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

     9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.

     11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1° luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.

     12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base della individuazione cui si perverrà a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

     13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

 

          Art. 5. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'art. 3 e nelle percentuali di cui all'art. 4, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 6. Indennità di funzione per il personale ispettivo e direttivo

     1. L'indennità di funzione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, a favore del personale di cui all'art. 3, lettere a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, è rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed in L. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale.

     2. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra l'indennità di cui al comma 1 e quella spettante alla data del 30 giugno 1988 sono attribuiti come segue:

     a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;

     b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);

     c) dal 1° maggio 1990, per l'intero ammontare.

     3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta in ragione di tredici mensilità ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianità di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto.

     4. L'indennità di cui al comma 1, prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a), dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, è attribuita, nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresì, il comma 2, con le stesse decorrenze.

 

          Art. 7. Indennità di funzione docente

     1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all'art. 3 è attribuita una indennità di funzione, per le attività connesse con la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate:

     a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:

     dal 1° luglio 1988: L. 270.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 797.000

     dal 1° maggio 1990: L. 1.224.000

     b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:

     dal 1° luglio 1988: L. 313.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 924.000

     dal 1° maggio 1990: L. 1.416.000

     c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

     dal 1° luglio 1988: L. 396.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 1.152.000

     dal 1° maggio 1990: L. 1.764.000

     d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

     dal 1° luglio 1988: L. 436.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 1.288.000

     dal 1° maggio 1990: L. 1.980.000

     2. Le indennità di cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.

     3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:

     a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;

     b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera a);

     c) dal 1° maggio 1990, per l'intero ammontare.

 

          Art. 8. Indennità di funzione per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario

     1. Al personale di cui all'art. 3, lettere a), b) e c), dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è attribuita una indennità di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:

     a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:

     dal 1° luglio 1988: L. 144.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 420.000

     dal 1° maggio 1990: L. 648.000

     b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:

     dal 1° luglio 1988: L. 192.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 552.000

     dal 1° maggio 1990: L. 852.000

     c) coordinatori amministrativi:

     dal 1° luglio 1988: L. 270.000

     dal 1° gennaio 1989: L. 797.000

     dal 1° maggio 1990: L. 1.224.000.

     2. Le indennità di cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate all'anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.

     3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:

     a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;

     b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);

     c) dal 1° maggio 1990 per l'intero ammontare.

 

          Art. 9. Effetti delle indennità di funzione

     1. Le indennità di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

     2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto.

     3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 10. Indennità di istituto

     1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1° maggio 1990 è incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennità di istituto prevista dalla stessa norma.

     2. Analoga indennità è attribuita, a decorrere dal 1° maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennità sarà determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'indennità di istituto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo è costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno.

     3. Restano confermate le modalità della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2.

 

          Art. 11. Indennità aggiuntiva per la funzione docente

     1. Al personale docente che abbia esercitato la facoltà prevista dall'art. 14, comma 8, è attribuita, a decorrere dal 1° settembre 1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennità aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata, da corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico:

     a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: L. 250.000;

     b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: L. 290.000.

 

          Art. 12. Indennità di funzione per il personale supplente

     1. Le indennità di funzione nelle misure iniziali di cui agli articoli 6, 7 e 8 competono anche al personale supplente, con le decorrenze e le percentuali previste per il corrispondente personale di ruolo, in misura correlata alle ore di impegno lavorativo.

 

          Art. 13. Lavoro straordinario

     1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.

     2. Limitatamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1988 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

     a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;

     b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, diminuita di 1/12 dell'importo di L. 1.081.000;

     c) rateo di tredicesima delle due precedenti voci.

     3. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

 

          Art. 14. Orario di servizio

     1. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si articola in attività di insegnamento ed in attività connesse con il funzionamento della scuola.

     2. Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami.

     3. Le attività connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della libertà di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti con le famiglie.

     4. L'attività di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1° settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990, nonché in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

     5. Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attività specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scrutini ed i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevederà, in particolare, le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente, dovrà essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa. Con la stessa procedura il piano sarà modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è abrogato.

     6. Nelle scuole elementari, in cui si svolge la sperimentazione dei moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze di tempo pieno, il collegio dei docenti destinerà due delle ore di cui al comma 4, all'attività di programmazione.

     7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attività di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento.

     8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

     9. I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     10. Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui al comma 8 è riservata, nel caso si renda necessario, allo svolgimento di attività di insegnamento nella stessa scuola.

     11. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione delle cattedre-orario, con priorità rispetto ai docenti di cui al comma 7, nonché ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore settimanali.

     12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di trenta giorni, si provvederà alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.

     13. L'orario di servizio dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.

     14. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali.

     15. L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali può essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici l'organizzazione dell'orario di lavoro dovrà tenere conto dell'attività di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalità di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.

     16. L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.

     17. L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta fissato nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per cento.

     18. L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.

     19. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8.

     20. Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attività di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo svolgimento delle attività stesse, rispettivamente di venti e diciotto ore settimanali.

     21. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione assumerà iniziative volte a raggiungere un'intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.

 

          Art. 15. Orario di servizio a tempo parziale

     1. A decorrere dal 1° settembre 1989 il personale di cui all'art. 1 può esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo parziale che è, di norma, pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo restando il principio dell'unità dell'insegnamento delle discipline da impartire, che può comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 14.

     2. Il diritto di opzione di cui al comma 1 può essere esercitato, con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La domanda di opzione conserva la sua validità anche per il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio.

     3. Con il decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali è possibile il regime di orario a tempo parziale.

     4. Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo parziale è dovuto, in proporzione all'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di servizio di pari anzianità; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori.

     5. Con apposita legge sarà disciplinato il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo parziale.

 

          Art. 16. Funzionamento degli organi collegiali

     1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attività previste dall'art. 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.

 

          Art. 17. Organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

     1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si procederà al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

 

          Art. 18. Mobilità del personale della scuola

     1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore è prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

     2. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilità od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.

     3. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:

     a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente;

     b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale;

     c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarità della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso, il diritto è ugualmente riconosciuto qualora l'interessato chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso più vicini secondo tabelle di viciniorità;

     d) l'ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i vari settori;

     e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie;

     f) per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorità definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune;

     g) potranno essere modificate, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equità tra le varie situazioni, un più puntuale equilibrio fra i vari titoli e l'omogeneità di trattamento tra le categorie del personale; sarà previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare il trasferimento nelle predette località.

     4. I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili. Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.

     5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità.

     6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza, rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarità del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario.

     7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarietà è utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilità di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.

     8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e semprechè per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresì, ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarità o di sedi viciniori, a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarità.

     9. Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelle relative al personale non di ruolo.

     10. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarità; qualora ciò non sia possibile, l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purché in possesso di idonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

     11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma 12 dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     12. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, può essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale così utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di specializzazione, può essere utilizzato, a domanda, per attività di sostegno degli alunni handicappati.

     13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda ed in presenza di disponibilità di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarità, secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.

     14. Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al personale assistente.

     15. Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.

 

          Art. 19. Mobilità professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

     1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nel limite del trenta per cento della disponibilità dei posti nell'organico provinciale destinata alla mobilità, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.

 

          Art. 20. Mobilità territoriale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

     1. Per la mobilità territoriale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario saranno individuati, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, i criteri, le modalità ed i termini sulla base dei principi indicati nell'art. 18 per la mobilità del personale docente, ivi compreso il trasferimento annuale.

 

          Art. 21. Mobilità per incompatibilità

     1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.

     2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il personale della scuola.

     4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

 

          Art. 22. Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni

     1. Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, è inserito in un contingente di mobilità per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente è inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purché in servizio in province nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilità.

     2. La mobilità di cui al comma 1 deve ispirarsi ai seguenti criteri:

     a) trasferimento suppletivo, a domanda, per posti del ruolo di appartenenza disponibili in altra provincia, che residuano dopo le operazioni di trasferimenti e passaggi;

     b) trasferimento, a domanda, in posti vacanti in strutture di altre amministrazioni pubbliche ubicate nella stessa provincia, con decorrenza dal 1° settembre 1989, secondo criteri, modalità, condizioni e limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo.

     3. Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilità all'interno del comparto provvederà il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 23. Negoziazione decentrata

     1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 24. Santo Patrono

     1. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario di cui all'art. 25.

 

          Art. 25. Congedo ordinario

     1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al comma 2.

     2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.

 

          Art. 26. Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario

     1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso università ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.

     2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.

     3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.

     4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

 

          Art. 27. Libretto personale

     1. Nel processo di sviluppo e di estensione del sistema informativo della pubblica istruzione sarà gradualmente organizzata una procedura per dotare i dipendenti di cui all'art. 1 di un libretto personale contenente tutti gli elementi attinenti allo stato di servizio e la documentazione della carriera, anche ai fini pensionistici.

 

          Art. 28. Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti

     1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all'art. 3, comma 1, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e le modalità di cui al presente articolo.

     2. Il personale docente, durante l'attività di servizio, può fruire soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purché abbia una anzianità di ruolo non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico sarà determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ai vincitori di concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalità di espletamento di tali concorsi e le condizioni di ammissibilità saranno definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 31 dicembre 1990.

 

          Art. 29. Assemblee

     1. In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti modalità, criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del personale nei locali scolastici nell'ambito della revisione della normativa concernente i diritti sindacali.

 

          Art. 30. Norme di rinvio

     1. Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti a quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 31. Copertura finanziaria

     1. All'onere di lire 976 miliardi per l'anno 1988, di lire 5.037 miliardi per l'anno 1989 e di lire 6.518 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le disponibilità di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLA A

     Posizioni stipendiali annue

     (Omissis)

 

 

     TABELLA B

     Indennità di funzione annue

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 1

 

     Premessa

     Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.

     L'efficacia del presente codice di comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.

 

          Articolo 1. (Diritto di sciopero)

     Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva comunicazione individuale.

     L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.

     In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.

     Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.

     Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di Istituto.

     Le Organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

 

          Articolo 2. (Ambito di applicazione)

     Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.

     Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

 

          Articolo 3. (Titolarità)

     Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

 

          Articolo 4. (Modalità di effettuazione dello sciopero)

     4.1 Pubblicità.

     All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.

     4.2 Preavviso.

     In conformità all'art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.

     La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.

     4.3 Durata.

     L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.

     4.4 Comunicazioni alle controparti.

     La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ed al Ministero della Pubblica Istruzione, così pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.

     La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al Sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al precedente punto 4.2.

     Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.

     4.5. Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo sciopero.

 

          Articolo 5. (Garanzie per l'utenza)

     Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte Organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

 

          Articolo 6. (Sospensione ed esclusione degli scioperi)

     Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.

     Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.

     In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

 

          Articolo 7. (Sanzioni)

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

 

          Articolo 8. (Termini di validità)

     Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.

 

 

ALLEGATO 2

 

     Premessa

     Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.

     L'efficacia del presente codice di comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.

 

          Articolo 1. (Diritto di sciopero)

     Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva comunicazione individuale.

     L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.

     In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.

     Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.

     Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di Istituto.

     Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

 

          Articolo 2. (Ambito di applicazione)

     Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.

     Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

 

          Articolo 3. (Titolarità)

     Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

 

          Articolo 4. (Modalità di effettuazione dello sciopero)

     4.1. Pubblicità.

     All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.

     4.2. Preavviso.

     In conformità all'art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.

     La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.

     4.3. Durata.

     L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.

     4.4. Comunicazioni alle controparti.

     La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione, così pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.

     La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al

     Sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al precedente punto 4.2. Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.

     4.5. Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo sciopero.

 

          Articolo 5. (Garanzie per l'utenza)

     Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte Organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

 

          Articolo 6. (Sospensione ed esclusione degli scioperi)

     Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.

     Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.

     In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

 

          Articolo 7. (Sanzioni)

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di Organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

 

          Articolo 8. (Termini di validità)

     Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.