§ 57.7.460 - D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/04/1987
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Stipendi
Art. 3.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 4.  Passaggi di qualifica o di livello retributivo
Art. 5.  Lavoro straordinario
Art. 6.  Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento
Art. 7.  Indennità di istituto
Art. 8.  Indennità di carica
Art. 9.  Fondo di incentivazione
Art. 10.  Aggiornamento e formazione in servizio del personale
Art. 11.  Criteri di attuazione della mobilità
Art. 12.  Orario di lavoro
Art. 13.  Accordi
Art. 14.  Titolari del potere di negoziazione decentrata
Art. 15.  Livelli di negoziazione decentrata
Art. 16.  Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata
Art. 17.  Procedure
Art. 18.  Permessi e ritardi - Recuperi
Art. 19.  Visite mediche di controllo
Art. 20.  Informazione
Art. 21.  Verifica
Art. 22.  Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali
Art. 23.  Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 24.  Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 25.  Diritto di affissione
Art. 26.  Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 27.  Patronato sindacale
Art. 28.  Referendum
Art. 29.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 30.  Assemblea
Art. 31.  Trattamento di missione
Art. 32.  Trattamento di quiescenza
Art. 33.  Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale
Art. 34.  Organici
Art. 35.  Orario di lavoro
Art. 36.  Orario flessibile
Art. 37.  Turnazione
Art. 38.  Mobilità professionale
Art. 39.  Mobilità per incompatibilità
Art. 40.  Commissione mista per gli inquadramenti
Art. 41.  Diritto alla salute
Art. 42.  Acconti
Art. 43.  Copertura finanziaria
Art. 44.  Entrata in vigore
Articolo 1.  Diritto di sciopero
Articolo 2.  Ambito di applicazione
Articolo 3.  Titolarità
Articolo 4.  Modalità di effettuazione dello sciopero
Articolo 5.  Garanzie per l'utenza
Articolo 6.  Sospensione ed esclusione degli scioperi
Articolo 7.  Sanzioni
Articolo 8.  Termini di validità
Articolo 1.  Diritto di sciopero
Articolo 2.  Ambito di applicazione
Articolo 3.  Titolarità
Articolo 4.  Modalità di effettuazione dello sciopero
Articolo 5.  Garanzie per l'utenza
Articolo 6.  Sospensione ed esclusione degli scioperi
Articolo 7.  Sanzioni
Articolo 8.  Termini di validità


§ 57.7.460 - D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

(G.U. 1 giugno 1987, n. 125, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

     2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

 

Capo II

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

 

          Art. 2. Stipendi

     1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

 

Qualifica

Dal 15 gennaio 1986

Dal 15 gennaio 1987

Dal 15 gennaio 1988

3

345.000

747.500

1.150.000

4

390.000

845.000

1.300.000

5

513.000

1.111.500

1.710.000

6

510.000

1.105.000

1.700.000

7

675.000

1.462.500

2.250.000

8

780.000

1.690.000

2.600.000

9

1.410.000

3.055.000

4.700.000

 

     2. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988 gli stipendi annui lordi di cui agli articoli 2 e 3 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono così modificati:

 

Qualifica

Stipendio

3

4.800.000

4

5.800.000

5

7.450.000

6

7.500.000

7

8.900.000

8

10.400.000

9

12.500.000

 

     3. Lo stipendio annuo del nono livello compete al personale direttivo.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1988, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire tredicimilionicentomila; il maggiore importo annuo lordo di lire quattromilionisettecentomila rispetto al precedente stipendio di lire otto milioni quattrocentomila, è attribuito nella misura di lire un milione quattrocentodiecimila annue dal 1° gennaio 1986, di lire un milione seicentoquarantacinquemila annue dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori lire un milione seicentoquarantacinquemila annue dal 1° gennaio 1988.

     5. A docenti confermati in ruolo dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, appartenenti all'ottava qualifica, è attribuito dalla data del 1° gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo di L. 12.000.000. Il maggiore importo di L. 4.200.000, rispetto al precedente stipendio di L. 7.800.000, è attribuito nelle misure di L. 1.260.000 annue dal 1° gennaio 1986, di L. 1.470.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori L. 1.470.000 dal 1° gennaio 1988.

     6. L'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, è ulteriormente rideterminata nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila per il personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1° gennaio 1986, di L. 105.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1° gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1° gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1° gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennità, salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, è corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce.

     7. La stessa indennità prevista per il personale direttivo è integrata per il personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello in godimento.

     8. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.

     9. Ai fini dell'applicazione del comma 8, ferma restando l'obbligatorietà dell'orario complessivo di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario d'insegnamento con trattamento economico intero è costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.

     10. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo, per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che costituiscono la retribuzione individuale di anzianità degli insegnanti di cui all'art. 3.

     11. Il valore per classi e scatti è determinato secondo il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

 

          Art. 3. Retribuzione individuale di anzianità

     1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennità di funzione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A del presente decreto, con l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale retribuzione è corrisposta in dodicesimi dal 1° gennaio 1987 nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le modalità indicate nella medesima.

     2. I ratei di anzianità ricadenti in classi triennali si valutano con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore sarà posto in detrazione.

     3. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.

     4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui ai commi precedenti verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988 [1] .

     5. Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianità per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

     6. L'anzianità complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, è valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità, dedotto il periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento.

     7. Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici è considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle classi successive.

     8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     9. Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al personale non di ruolo.

 

          Art. 4. Passaggi di qualifica o di livello retributivo

     1. Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio.

     2. I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della carriera dalle vigenti norme.

 

          Art. 5. Lavoro straordinario

     1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

     2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione.

     3. Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente.

     4. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

     stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;

     indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     rateo di tredicesima delle due precedenti voci.

     5. La maggiorazione di cui al comma 4 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

     6. Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attività non di insegnamento in eccedenza al normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4 e 5.

 

          Art. 6. Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento

     1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale.

     2. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.

 

          Art. 7. Indennità di istituto

     1. Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1° settembre 1987, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 5 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche una indennità di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessità dell'istituzione scolastica cui esso è preposto.

     2. Detta indennità di istituto è volta a compensare tutte le prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso è preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario.

     3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1.

     4. L'indennità di istituto è corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unità di personale interessato.

 

          Art. 8. Indennità di carica [2]

     1. Le misure delle indennità di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennità da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennità di carica relative agli anni precedenti.

 

          Art. 9. Fondo di incentivazione

     1. Il fondo di incentivazione, previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi scolastici. L'accesso al fondo è aperto a tutto il personale della scuola sulla base della dichiarata disponibilità a partecipare a programmi relativi in particolare ad attività di tipo didattico, di collaborazione con gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al processo di autonomia delle stesse e dell'informatizzazione dei servizi.

     2. Il fondo sarà pertanto utilizzato per corrispondere, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei licei artistici, e delle istituzioni educative che - essendosi preventivamente dichiarato disponibile alle attività di cui sopra, ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell'art. 6 - abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui sopra. Per i coordinatori amministrativi si terrà conto degli specifici carichi di lavoro.

     3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle attività di cui al comma 1.

     4. Le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono definiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di negoziazione decentrata nazionale.

     5. Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi possono essere corrisposti a carico del fondo al personale comandato presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la Biblioteca di documentazione pedagogica ed il Centro europeo dell'educazione a seguito delle apposite procedure concorsuali.

     6. Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al comma decimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché al personale mantenuto ad esaurimento ai sensi del quarto comma dell'art. 63 della medesima legge, e a quello in servizio presso il Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso è corrisposto a carico del fondo.

 

Capo III

AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E MOBILITÀ

DEL PERSONALE - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

          Art. 10. Aggiornamento e formazione in servizio del personale

     1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, definisce un programma pluriennale delle attività di aggiornamento e di formazione in servizio, comprese anche iniziative di formazione a distanza. In relazione a detto programma, saranno, con la stessa procedura, definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, tenendo conto sia delle esigenze per le attività di aggiornamento programmate dalle unità scolastiche, che costituiscono il riferimento primario per lo sviluppo delle attività di aggiornamento, sia di quelle relative all'attività degli I.R.R.S.A.E. e dell'Amministrazione.

     2. Gli obiettivi da perseguire come prioritari sono i seguenti:

     A) Personale ispettivo tecnico.

     Problematiche attinenti ai processi innovativi nella scuola ed ai compiti di promozione e verifica propri della funzione ispettiva.

     B) Personale direttivo.

     Problematiche organizzative e didattiche attinenti ai processi innovativi nella scuola.

     Problematiche relative ai compiti di coordinamento e di gestione conseguenti alla prospettata più ampia autonomia delle istituzioni scolastiche.

     C) Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

     Problematiche culturali e didattiche relative agli specifici insegnamenti, anche in relazione all'uso delle nuove tecnologie educative.

     Riconversione dei docenti interessati a processi di mobilità professionale.

     Problematiche attinenti all'educazione plurilingue nelle zone di minoranza linguistica.

     Problematiche attinenti all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

     Problemi attinenti all'educazione all'ambiente

     D) Personale docente della scuola materna.

     Problemi relativi alla programmazione educativa.

     Problemi connessi alla continuità pedagogica - curriculare ed organizzativa tra scuola materna ed elementare, a partire dal personale delle sezioni del III anno, impegnati in specifici progetti di sperimentazione finalizzati agli obiettivi di cui sopra.

     E) Personale docente della scuola elementare.

     Problemi connessi all'attuazione dei nuovi ordinamenti e dei nuovi programmi con riferimento alle fasce di personale progressivamente interessato.

     Problemi connessi al raccordo con la scuola materna e con la scuola media.

     Preparazione dei docenti per l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera, nel quadro dei nuovi ordinamenti per la scuola elementare, avendo riguardo alle esigenze derivanti dalla tutela delle minoranze linguistiche, ove presenti.

     F) Personale docente della scuola media.

     Problemi connessi alla programmazione interdisciplinare ai fini di una più completa applicazione dei programmi di insegnamento vigenti.

     Problemi dell'orientamento scolastico.

     Problemi relativi alla valutazione degli alunni

     Problemi connessi ai fenomeni di abbandono e ripetenza con particolare riferimento alle aree di crisi ed ai transiti dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria superiore.

     Problemi connessi all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze.

     G) Personale docente della scuola dell'obbligo.

     Problemi relativi alle attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli di studio.

     Formazione polivalente degli insegnanti di sostegno a partire dalla riconversione del titolo monovalente per il personale in servizio, compresi gli insegnanti di scuola materna.

     H) Personale docente della scuola secondaria superiore.

     Problemi connessi alla programmazione ed alla valutazione nella scuola secondaria superiore.

     Problemi connessi ai nuovi programmi ed ai nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore.

     Problemi connessi alla diffusione delle metodologie e dei linguaggi informatici, anche in collegamento con il piano nazionale per l'informatica già in atto.

     Problemi relativi all'orientamento ed al passaggio dalla scuola alla vita attiva, con particolare riferimento alle esperienze di alternanza scuola-lavoro.

     Problemi dell'educazione alla salute e della prevenzione delle tossicodipendenze

     I) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

     Problemi connessi alla nuova organizzazione del lavoro derivante dall'introduzione dei profili professionali.

     Problemi conseguenti alla rafforzata autonomia delle istituzioni scolastiche.

     Problemi connessi con l'introduzione delle tecnologie informatiche per la gestione amministrativa delle scuole.

     L) Personale delle istituzioni educative.

     Problematiche relative alle esigenze specifiche delle istituzioni educative.

     3. La quota parte dei fondi da riservare in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, è ripartita, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle categorie di personale cui si riferiscono le attività finanziate, tenendo particolarmente conto delle iniziative di aggiornamento finalizzate ai processi di innovazione in atto.

     4. I fondi sono ripartiti annualmente, di norma, entro il 15 settembre tra le province secondo un parametro definito in proporzione al numero dei circoli didattici, delle scuole medie, degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica e delle altre istituzioni scolastiche ed educative funzionanti in ciascuna provincia e del numero delle unità di personale direttivo, docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio. Tale parametro sarà integrato mediante la maggiorazione fino ad 1/3 degli indici sopra indicati per le province che, sentite le organizzazioni sindacali, saranno individuate dal Ministro della pubblica istruzione come aree richiedenti interventi particolari.

     5. I criteri di ripartizione sopra definiti possono essere modificati, con la stessa procedura di cui al comma 1, qualora vengano ad emergere nuove esigenze.

     6. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione del personale interessato alle iniziative di aggiornamento di carattere nazionale.

     7. Per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, programmate per ambiti di utenza più ampi di quelli della singola unità scolastica, i provveditori agli studi dispongono l'affissione di apposito avviso all'albo dell'ufficio scolastico provinciale. Si osserva la stessa procedura per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio, organizzata a livello nazionale o regionale, delle quali deve essere data comunicazione ai singoli provveditori.

     8. Delle iniziative medesime è data altresì comunicazione a tutte le scuole della provincia. I capi di istituto dispongono conseguentemente l'affissione di apposito avviso all'albo della scuola. Le iniziative di aggiornamento e formazione in attuazione del programma nazionale dovranno essere decise ogni anno, di norma, entro il mese di aprile a livello regionale ed entro il mese di giugno a livello provinciale e delle singole scuole.

     9. Alle attività di aggiornamento o di formazione in servizio da realizzare nell'ambito di ciascuna unità scolastica, sarà destinato almeno un quinto dell'orario di servizio riguardante le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     10. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali, definisce i criteri con cui procedere all'elaborazione graduale di un'anagrafe dei formatori per l'aggiornamento del personale docente, direttivo, educativo, ATA, che costituirà la base per la compilazione di albi provinciali. A tal fine sarà definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita scheda di rilevazione, la cui impostazione sarà concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

     11. L'elaborazione di tale anagrafe avrà come fase preliminare la ricognizione di coloro che sono stati chiamati ad operare, quali formatori, nelle attività documentate di aggiornamento sinora svolte dall'Amministrazione direttamente o in regime di convenzione con enti o associazioni professionali o da IRRSAE, CEDE, BDP, registrandone, mediante la scheda di cui al comma 10, i requisiti culturali e professionali, nonché le esperienze da essi compiute nelle attività specifiche di cui trattasi.

     12. Saranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiti i requisiti e titoli di accesso agli albi provinciali. A ciò si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi sulla base di intese raggiunte in sede di accordo decentrato a livello nazionale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

     13. Nel definire i requisiti per l'iscrizione all'albo, si tiene conto dei titoli universitari, dei titoli di specializzazione post-laurea e delle esperienze documentate di formazione, siano esse quelle compiute in qualità di docente siano esse quelle compiute in qualità di discente, nonché delle esperienze documentate in attività di innovazione e sperimentazione didattica delle esperienze, sempre documentate, compiute nei gruppi di lavoro presso i provveditorati agli studi.

     14. In sede di prima applicazione del presente decreto potranno accedere, a domanda, agli albi provinciali dei formatori coloro che risulteranno inclusi nell'anagrafe in base alla ricognizione preliminare di cui al comma 11 che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione e che dichiarino disponibilità a frequentare i corsi di formazione di cui al comma 15.

     15. Contestualmente alla progressiva formazione dell'anagrafe e degli albi provinciali sarà data attuazione ad un piano pluriennale di formazione dei formatori, i cui criteri saranno definiti previa consultazione delle organizzazioni sindacali sopra indicate. Per le attività di formazione svolte dopo la costituzione degli albi provinciali, in caso di mancanza in questo ambito delle competenze necessarie, queste saranno ricercate all'interno dell'anagrafe periodicamente aggiornata.

     16. Con la stessa procedura di cui al comma 10 saranno definite le modalità di verifica dell'attuazione dei criteri previsti per l'aggiornamento e la formazione in servizio, modalità che dovranno prevedere anche la sistematica utilizzazione del servizio ispettivo tecnico e, nell'ambito delle rispettive funzioni specifiche, del personale direttivo.

     17. Per il personale direttivo e ATA l'aggiornamento può svolgersi durante l'orario di servizio ordinario e, in via prioritaria, durante i periodi di sospensione delle lezioni.

     18. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese viaggio ed al trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, per le attività di aggiornamento fuori sede, senza esonero dal servizio, rientranti in programmi specificamente approvati dall'Amministrazione le ore eccedenti il normale obbligo di servizio verranno retribuite secondo il regime dello straordinario per tutto il personale della scuola, sempre che l'attività non risulti compensata con il fondo di incentivazione.

     19. Le spese conseguenti alle attività di cui ai precedenti commi, a qualunque titolo dovute, ivi compresi i compensi e i rimborsi previsti dal comma 18, devono far carico sugli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio per l'aggiornamento.

 

          Art. 11. Criteri di attuazione della mobilità

     1. I passaggi di ruolo previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di volta in volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche della necessità di assorbimento di eventuali soprannumero. Nella tabella di valutazione di titoli sarà prevista, ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, l'attribuzione di un particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

     2. Restano fermi i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti ai fini dell'accesso ai passaggi di cui al presente articolo.

     3. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente, relative alla mobilità od all'utilizzazione del personale della scuola, hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale.

     4. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'Amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere da data anteriore, sempre che, a giudizio dell'Amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.

     5. Sono, comunque, fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge, nonché le competenze proprie degli organi di governo della scuola.

     6. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:

     a) i trasferimenti si attuano annualmente;

     b) tutto il personale direttivo e docente di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale; il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo;

     c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, la titolarità nella scuola o plesso di provenienza;

     d) l'ordine delle operazioni di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i vari settori;

     e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie; per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorietà definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune.

     7. I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili.

     8. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità.

     9. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti DOA che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola.

     10. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui al presente articolo, deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento; ciò qualora l'interessato ne faccia richiesta e semprechè per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia.

     11. Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato esperienze didattiche sul sostegno.

     12. I docenti rientranti nel contingente dei posti DOA sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarità. Qualora ciò non sia possibile, l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarato affine.

     13. Sono consentiti per i docenti delle accademie e dei conservatori di musica a domanda ed in presenza di disponibilità di posto, utilizzazioni annuali e assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarità, secondo nuove apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali.

     14. Tali norme sono applicate anche al personale assistente.

     15. Sono altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi.

 

          Art. 12. Orario di lavoro

     1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

     2. Le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, nonché quelle previste dall'art. 8, comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica.

     3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-88.

     4. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 88, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalità.

     5. Il collegio dei docenti programma annualmente le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell'art. 6, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

     6. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe e dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli studenti, l'aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente.

     7. [3].

     8. Nella programmazione delle varie attività il collegio dei docenti terrà conto degli adempimenti connessi con l'attività specifica di ciascun docente, in modo da realizzare la massima omogeneità possibile nella ripartizione degli impegni.

     9. La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.

     10. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo può essere articolato secondo i criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni nell'ambito territoriale di competenza.

     11. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non dà diritto a compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di maturità.

     12. Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza esterna alla scuola.

 

Capo IV

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

 

          Art. 13. Accordi

     1. La negoziazione decentrata di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1983, n. 93, è da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:

     a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;

     b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA;

     c) proposte per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

     d) criteri e modalità per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

     e) criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo;

     f) individuazione di priorità e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;

     g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.

 

          Art. 14. Titolari del potere di negoziazione decentrata

     1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:

     a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;

     b) per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale;

     2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.

     3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'Amministrazione.

     4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.

 

          Art. 15. Livelli di negoziazione decentrata

     1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto.

 

          Art. 16. Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.

     2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

     3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, può disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.

     4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione [4] .

     5. All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo [5] .

 

          Art. 17. Procedure

     1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale.

     2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.

     3. L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

     4. Il decreto del Ministro è comunque necessario:

     a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata;

     b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;

     c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.

     5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Capo V

 

          Art. 18. Permessi e ritardi - Recuperi

     1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente di ruolo e non di ruolo possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. I permessi complessivamente concessi non possono accedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA. Per il personale docente il limite è rapportato all'orario settimanale di insegnamento.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzione in relazione alle esigenze di servizio, dando priorità, per il personale docente, alle supplenze.

     5. Nei casi in cui per eccezionali motivi non sia possibile il recupero, per cause dipendenti dal lavoratore, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

 

          Art. 19. Visite mediche di controllo

     1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

 

          Art. 20. Informazione

     1. L'Amministrazione della pubblica istruzione assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente, educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con particolare riferimento alle materie che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione del lavoro.

     2. A livello centrale l'informazione è assicurata attraverso incontri periodici, in cui potrà essere effettuata anche la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali.

     3. A livello regionale e provinciale l'informazione è assicurata attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente, dall'art. 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme procedurali di cui al citato art. 24 della legge n. 463 del 1978.

     4. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche generali. Potranno essere altresì costituiti gruppi misti con funzioni consultive.

     5. L'informazione sarà fornita secondo modalità tali da assicurare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

 

          Art. 21. Verifica

     1. Con decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

     2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

          Art. 22. Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali [6]

     1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.

     2. Il Ministro della pubblica istruzione individuerà, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     3. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.

 

          Art. 23. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

     1. Nei confronti del personale ATA riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

 

Capo VI

RELAZIONI SINDACALI

 

          Art. 24. Locali per le rappresentanze sindacali

     1. Salvo quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità scolastica con almeno 200 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.

     2. Nelle unità scolastiche con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

          Art. 25. Diritto di affissione

     1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

          Art. 26. Garanzie nelle procedure disciplinari

     1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

 

          Art. 27. Patronato sindacale [7]

     1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

          Art. 28. Referendum

     1. L'Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generale che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità scolastica e alla categoria particolarmente interessata.

 

          Art. 29. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

     1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

 

          Art. 30. Assemblea

     1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. Sono fatte salve le procedure previste dalle norme vigenti.

 

Capo VII

TRATTAMENTO DI MISSIONE E QUIESCENZA

 

          Art. 31. Trattamento di missione

     1. Al personale inviato in missione fuori sede l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

     2. Al medesimo personale è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel limite complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.

 

          Art. 32. Trattamento di quiescenza

     1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e del 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

          Art. 33. Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale [8]

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo, mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

Capo VIII

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE

AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

 

          Art. 34. Organici

     1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà costituita una commissione mista, composta da rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione, che dovrà formulare, entro la vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Tali proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede legislativa.

 

          Art. 35. Orario di lavoro

     1. L'orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative.

     2. Qualora, però, particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile articolare diversamente il monte ore settimanale di servizio, che può essere distribuito anche su 5 giornate lavorative.

     3. L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità dell'orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     4. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalità connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attività scolastiche e della più proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico.

     5. Il rispetto dell'orario di lavoro deve poter essere accertato anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obiettivo.

 

          Art. 36. Orario flessibile

     1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro.

     2. L'orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà.

     3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.

     4. L'adozione della flessibilità dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonché delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è collegata.

     5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.

     6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive.

     7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di un medesimo profilo professionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato anche secondo criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo professionale.

 

          Art. 37. Turnazione

     1. Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attività didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni.

     2. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turni può essere altresì attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attività di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.

     3. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti le possibilità di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilità territoriale e della funzionalità della scuola.

     4. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:

     a) prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);

     b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili.

 

          Art. 38. Mobilità professionale

     1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della disponibilità di posti nell'organico provinciale, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.

 

          Art. 39. Mobilità per incompatibilità

     1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.

     2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di accertamento.

     3. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della scuola.

 

Capo IX

VARIE

 

          Art. 40. Commissione mista per gli inquadramenti

     1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà istituita una commissione mista che dovrà definire, entro il 30 giugno 1988, nuove modalità e criteri di inquadramento, di progressione professionale e di mobilità nell'ambito dell'unicità della funzione docente.

     2. La medesima commissione procederà analogamente per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

 

          Art. 41. Diritto alla salute

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno attivate le procedure per la rilevazione delle malattie professionali sulla base delle proposte avanzate dall'apposita commissione ministeriale.

 

          Art. 42. Acconti

     1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 43. Copertura finanziaria

     1. All'onere di lire 2.178 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità e ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede quanto a lire 700 miliardi con utilizzo di lire 350 miliardi e lire 350 miliardi, rispettivamente, delle disponibilità in conto residui dei capitoli 6858 e 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 1.349 miliardi e lire 129 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dei capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     2. All'onere di lire 2.306 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede quanto a lire 2.152 miliardi e lire 154 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

 

          Art. 44. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO A

IMPORTI ANNUI AGGIUNTIVI, PER LIVELLO E CLASSI

DI ANZIANITÀ, VALIDI PER LA COSTITUZIONE DELLA

RETRIBUZIONE DI ANZIANITÀ SPETTANTI DAL 1° GENNAIO 1988

 

 

Classi e scatti bienn.

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI Maestri

Livello VI Doc. dipl. scuola secondaria superiore

I

-

-

-

-

-

II

-

-

-

-

-

III

14.000

18.000

28.000

28.000

28.000

IV

26.000

48.000

54.000

64.000

64.000

V

50.000

80.000

90.000

100.000

100.000

VI

86.000

128.000

162.000

172.000

172.000

VII

122.000

188.000

234.000

244.000

244.000

IX

218.000

308.000

414.000

424.000

424.000

IX - 1

266.000

380.000

510.000

520.000

520.000

2

314.000

452.000

606.000

616.000

688.000

3

362.000

524.000

702.000

712.000

784.000

4

422.000

608.000

810.000

820.000

892.000

5

482.000

692.000

930.000

940.000

1.012.000

6

542.000

776.000

1.050.000

1.060.000

1.132.000

7

578.000

824.000

1.122.000

1.132.000

1.204.000

8

614.000

872.000

1.194.000

1.204.000

1.276.000

9

650.000

920.000

1.266.000

1.276.000

1.348.000

10

686.000

968.000

1.338.000

1.348.000

1.420.000

11

722.000

1.016.000

1.410.000

1.420.000

1.492.000

12

 

 

 

 

1.564.000

13

 

 

 

 

1.636.000

14

 

 

 

 

 

Classi e scatti bienn.

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI Maestri

Livello VI Doc. dipl. scuola secondaria superiore

I

-

-

-

-

-

II

-

-

-

-

-

III

30.000

30.000

28.000

28.000

40.000

IV

78.000

78.000

76.000

76.000

100.000

V

126.000

126.000

124.000

124.000

160.000

VI

198.000

198.000

196.000

196.000

280.000

VII

270.000

270.000

280.000

280.000

400.000

VIII

390.000

390.000

400.000

400.000

520.000

IX

510.000

510.000

520.000

520.000

724.000

IX - 1

630.000

630.000

640.000

640.000

940.000

2

750.000

870.000

772.000

772.000

1.180.000

3

870.000

990.000

904.000

916.000

1.420.000

4

990.000

1.110.000

1.036.000

1.060.000

1.660.000

5

1.100.000

1.230.000

1.180.000

1.216.000

1.900.000

6

1.230.000

1.350.000

1.336.000

1.372.000

2.140.000

7

1.314.000

1.434.000

1.504.000

1.540.000

2.284.000

8

1.398.000

1.518.000

1.612.000

1.660.000

2.428.000

9

1.482.000

1.602.000

1.720.000

1.780.000

2.572.000

10

1.566.000

1.686.000

1.828.000

1.900.000

2.716.000

11

1.650.000

1.770.000

1.936.000

2.020.000

2.860.000

12

 

1.830.000

 

 

 

13

 

1.890.000

 

 

 

14

 

1.950.000

 

 

 

 

 

ALLEGATO B

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

 

     Confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CIDA - CISAL - CISAS-USPPI.

     Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL - SINASCEL, UIL Scuola, CONFSAL - SNALS, CISAL Scuola, CISAS Scuola, USPPI Scuola, SNIA, UNAMS.

 

     - Premessa

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.

     L'efficacia del presente codice di comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.

 

          Articolo 1. Diritto di sciopero

     Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva comunicazione individuale.

     L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.

     In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il capo di istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.

     Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto.

     Il personale ausialiario tenuto alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.

     Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

 

          Articolo 2. Ambito di applicazione

     Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.

     Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

 

          Articolo 3. Titolarità

     Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

 

          Articolo 4. Modalità di effettuazione dello sciopero

     4.1. - Pubblicità.

     All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.

     4.2. - Preavviso.

     In conformità all'art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali. La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.

     4.3. - Durata.

     L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.

     4.4. - Comunicazioni alle controparti.

     La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica istruzione così pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.

     La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al precedente punto 4.2.

     Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.

     4.5.

     Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni, conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo sciopero.

 

          Articolo 5. Garanzie per l'utenza

     Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

 

          Articolo 6. Sospensione ed esclusione degli scioperi

     Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.

     Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.

     In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

 

          Articolo 7. Sanzioni

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

 

          Articolo 8. Termini di validità

     Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.

 

 

ALLEGATO C

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

 

     Confederazione sindacale: CISNAL

     Organizzazione sindacale: CISNAL-Scuola.

 

     - Premessa

     Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.

     L'efficacia del presente codice di comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.

 

          Articolo 1. Diritto di sciopero

     Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva comunicazione individuale.

     L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.

     In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il capo di istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.

     Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto.

     Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.

     Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

 

          Articolo 2. Ambito di applicazione

     Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.

     Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma; rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

 

          Articolo 3. Titolarità

     Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

 

          Articolo 4. Modalità di effettuazione dello sciopero

     4.1. - Pubblicità. All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.

     4.2. - Preavviso.

     In conformità all'art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della produzione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.

     La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti di ogni obbligo di servizio.

     4.3. - Durata.

     L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alta stessa vertenza non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.

     4.4. - Comunicazioni alle controparti.

     La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica istruzione così pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.

     La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al precedente punto 4.2.

     Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.

     4.5.

     Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno at tenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo sciopero.

 

          Articolo 5. Garanzie per l'utenza

     Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

 

          Articolo 6. Sospensione ed esclusione degli scioperi

     Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.

     Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.

     In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

 

          Articolo 7. Sanzioni

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di Organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

 

          Articolo 8. Termini di validità

     Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 64 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[2]  Articolo aggiunto dall'art. 65 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[3]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 66 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 66 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[6]  Articolo aggiunto dall'art. 67 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[7]  Articolo aggiunto dall'art. 68 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[8]  Articolo aggiunto dall'art. 69 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.