§ 10.6.11 - D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.
Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:29/07/1947
Numero:804


Sommario
Art. 1.      L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e [...]
Art. 2.      Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e [...]
Art. 3.      Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:
Art. 4.      Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito [...]
Art. 5.      I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza [...]
Art. 6.      Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari [...]
Art. 7.      Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:
Art. 8.      Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; [...]


§ 10.6.11 - D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804. [1]

Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

(G.U. 29 agosto 1947, n. 197).

 

Art. 1.

     L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

     La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

     Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

     E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 1.000.000  e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese [2].

 

     Art. 2.

     Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.

     La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.

     Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

     Art. 3.

     Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:

     1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;

     2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente;

     3) la sede legale e la competenza territoriale;

     4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;

     5) gli organi amministrativi;

     6) l'obbligo dell'Istituto di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.

     Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.

 

     Art. 4.

     Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

     L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza [3].

     I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

 

     Art. 5.

     I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la tesoreria centrale dello Stato.

     La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi.

     Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi.

 

     Art. 6.

     Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.

     In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.

     Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.

     Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra le persone aventi una particolare competenza in materia.

 

     Art. 7.

     Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

     1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     2) rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;

     3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

     4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

 

     Art. 8.

     Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; 108 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

     Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto ministeriale 27 gennaio 1938, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma vedi, da ultimo, l’art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Per una modificazione delle aliquote di cui al presente comma, vedi l'art. 6 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323.