§ 70.2.23 - Legge 24 marzo 1986, n. 90.
Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.2 ordini
Data:24/03/1986
Numero:90


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è stabilita nelle seguenti misure annue:
Art. 2.      1. Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'art. 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor [...]
Art. 3.  [1]


§ 70.2.23 - Legge 24 marzo 1986, n. 90.

Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia.

(G.U. 8 aprile 1986, n. 81).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è stabilita nelle seguenti misure annue:

     a) per il grado di cavaliere di gran croce, L. 3.000.000;

     b) per il grado di grand'ufficiale, L. 900.000;

     c) per il grado di commendatore, L. 800.000;

     d) per il grado di ufficiale, L. 700.000;

     e) per il grado di cavaliere, L. 600.000.

 

          Art. 2.

     1. Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'art. 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione è stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace.

 

          Art. 3. [1]

     [1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 66.250.000, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.