§ 70.2.15 - Legge 30 ottobre 1969, n. 831.
Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.2 ordini
Data:30/10/1969
Numero:831


Sommario
Art. 1.      Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire [...]
Art. 2.      Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.
Art. 5.      L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto [...]
Art. 6.  [2]


§ 70.2.15 - Legge 30 ottobre 1969, n. 831.

Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia.

(G.U. 1 dicembre 1969, n. 303).

 

     Art. 1.

     Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue.

     L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

 

          Art. 2.

     Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

     per il grado di cavaliere, lire 210.000;

     per il grado di ufficiale, lire 240.000;

     per il grado di commendatore, lire 270.000;

     per il grado di grand'ufficiale, lire 300.000;

     per il grado di cavaliere di gran croce, lire 330.000.

     La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

 

          Art. 3. [1]

     [L'assegno straordinario di cui all'art. 1 e la pensione straordinaria di cui all'art. 2 sono estesi, nella misura ridotta del 50 per cento ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione.

     L'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'art. 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati.]

 

          Art. 4.

     Gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

 

          Art. 5.

     L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace.

 

          Art. 6. [2]

     [All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.640 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.