§ 57.7.407 - Legge 9 agosto 1978, n. 463.
Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/08/1978
Numero:463


Sommario
Art. 1.  (Incarichi annuali)
Art. 2.  (Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche)
Art. 3.  (Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche)
Art. 4.  (Norme particolari sul conferimento di incarichi)
Art. 5.  (Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica)
Art. 6.  (Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali)
Art. 7.  (Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali)
Art. 8.  (Soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali)
Art. 9.  (Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali)
Art. 10.  (Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali)
Art. 11.  (Nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977)
Art. 12.  (Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari)
Art. 13.  (Immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica)
Art. 14.  (Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo)
Art. 15.  (Disposizioni particolari concernenti il personale già dipendente dal soppresso ente ONAIRC)
Art. 16.  (Immissione in ruolo di personale educativo)
Art. 17.  (Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica)
Art. 18.  (Immissione in ruolo di personale non docente)
Art. 19.  (Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente)
Art. 20.  (Insegnanti di libere attività complementari nelle scuole medie)
Art. 21.  (Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici)
Art. 22.  (Personale non di ruolo iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste)
Art. 23.  (Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside)
Art. 24.  (Intervento delle organizzazioni sindacali)
Art. 25.  (Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione)
Art. 26.  (Accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo)
Art. 27.  (Concorsi per il reclutamento del personale)
Art. 28.  (Disposizioni sulle commissioni esaminatrici)
Art. 29.  (Modalità ed effettuazione dei concorsi)
Art. 30.  (Determinazione delle graduatorie e modalità di effettuazione del tirocinio pratico)
Art. 31.  (Disposizioni particolari sulla compilazione delle graduatorie)
Art. 32.  (Disposizioni transitorie)
Art. 33.  (Nome transitorie ed abrogative)
Art. 34.  (Relazione al Parlamento)
Art. 35.  (Copertura finanziaria)


§ 57.7.407 - Legge 9 agosto 1978, n. 463.

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

(G.U. 21 agosto 1978, n. 232)

 

Titolo I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO

DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI

IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE.

 

Capo I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO

DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE.

 

     Art. 1. (Incarichi annuali) [1]

 

          Art. 2. (Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche)

     Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo art. 3.

     La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

     Le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1978-1979 costituiscono la prima applicazione per il conferimento dei nuovi incarichi ai sensi del precedente primo comma.

     Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

     L'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e l'art. 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

     Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

     Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sè impugnabili.

     Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza, da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.

     Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera direttiva od impiegato della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un'insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

     Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il provveditore agli studi può delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.

     Con il ricorso di cui ai precedenti commi ottavo e decimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

     Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo art. 4 è ridotto a dieci giorni.

     Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

 

          Art. 3. (Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche)

     Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente art. 2.

     La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

     Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-80. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.

     Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

     E' abrogato il primo comma dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

     Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

     Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sè impugnabili.

     Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.

     Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

     Con il ricorso di cui al precedente ottavo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

     Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo art. 4 è ridotto a dieci giorni.

     La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

 

          Art. 4. (Norme particolari sul conferimento di incarichi)

     Le operazioni di conferimento di incarichi si effettuano ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

 

Titolo II

REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE

DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE

DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA.

 

          Art. 5. (Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica)

     A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

     I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

     Le dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme vigenti, saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

     Quando i ruoli sono nazionali, i provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertatane la conformità ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.

 

Titolo III

IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA

MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

 

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI.

 

          Art. 6. (Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali)

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

     L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo il seguente ordine di precedenza e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione:

     1) insegnanti abilitate negli ex giardini di infanzia e insegnanti abilitate a seguire dei corsi già espletati di cui alla citata legge 19 luglio 1974, n. 349.

     2) insegnanti abilitate a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1976, n. 97;

     3) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77;

     4) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, in servizio nell'anno scolastico 1977-78.

 

          Art. 7. (Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali)

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate d'ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purché siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e previo superamento, qualora non fornite dal prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente art. 6, primo comma.

     L'assegnazione della sede alle assistenti di ruolo in possesso del titolo prescritto per l'insegnamento dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, è disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al punto n. 2 del precedente art. 6.

 

          Art. 8. (Soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali)

     Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono soppressi.

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite dei titoli di studio di cui al precedente art. 7, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali.

     Le assistenti dei predetti ruoli provinciali svolgono le mansioni stabilite dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessità, anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse.

     Le assistenti, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente art. 7 e la prescritta abilitazione all'insegnamento, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

     L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente comma è disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione.

     Le assistenti che conseguono il titolo di studio di cui al precedente art. 7 sono utilizzate come insegnanti di scuola materna.

     I posti di assistente che si rendano comunque disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1978-79 sono soppressi.

     In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali le mansioni affidate alle assistenti sono attribuite alle insegnanti.

     Con effetto dalla stessa data di soppressione dei ruoli provinciali ai sensi del precedente primo comma, le assistenti che non conseguono il titolo di studio e la prescritta abilitazione sono iscritte, anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della carriera esecutiva contemplati nell'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, compatibilmente con il titolo professionale eventualmente richiesto.

     Per l'iscrizione nei suddetti ruoli si applicano i criteri di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

 

          Art. 9. (Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali) [2]

     L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

     A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti. Non si dà luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.

     L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in trenta ore settimanali per le attività educative ed in venti ore mensili, da destinare, ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle altre attività connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.

     In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.

 

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI

 

          Art. 10. (Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali)

     Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-81 incluso, tutti i posti disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo aver effettuato i trasferimenti annuali su tutti i posti di ruolo normale senza tener conto delle aliquote previste dalle vigenti disposizioni e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall'art. 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820.

     Limitatamente alle immissioni in ruolo da effettuare con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, sono utilizzati soltanto i posti di ruolo normale rimasti disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia dopo i trasferimenti e dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, nonché tutti quelli del ruolo in soprannumero.

     Per l'anno scolastico 1978-79 è consentito agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti di chiedere il trasferimento dell'iscrizione ad altra graduatoria provinciale.

     Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

     E' istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.

     Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati il 50% dei posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti, fatta salva la riserva di cui all'art. 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327. L'altra metà dei posti, nonché quelli che non vengono coperti secondo le modalità di cui al primo comma, sono da destinarsi al concorso magistrale per titoli ed esami.

     Gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno sino al 1980-81, detratti i posti occorrenti per l'inquadramento delle assistenti nel ruolo del personale docente ai sensi del precedente art. 8. Il restante 50% dei posti vacanti e disponibili è coperto mediante concorsi riservati ai candidati in possesso di diploma di scuola magistrale. L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo più favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.

     A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

     Le domande d'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81.

     Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.

     Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata nell'anno scolastico 1979-80 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno 1980-81.

     L'assegnazione della provincia avverrà secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.

     L'insegnante iscritto in una o più graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionali, viene depennato dalle restanti graduatorie.

     Le nomine per effetto delle graduatorie provinciali permanenti sono disposte con precedenza rispetto a quelle conseguenti dalla graduatoria nazionale.

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che non abbiano beneficiato dell'immissione in ruolo disposta a norma dell'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 31, sono nominati in ruolo.

 

          Art. 11. (Nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977)

     In deroga a quanto stabilito dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la nomina dei vincitori del concorso a 1025 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale del 28 gennaio 1977, può avvenire anche nel corso dell'anno scolastico.

 

          Art. 12. (Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari)

     Fino all'inizio dell'anno scolastico 1981-82, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attività educative e didattiche non saranno soppressi a seguito di contrazioni della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, nella misura in cui possono essere utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dai consigli scolastici distrettuali, nonché per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di handicap.

 

Capo III

NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE

DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTICA

 

          Art. 13. (Immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica)

     Le graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074, e da successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse e trasformate in corrispondenti graduatorie provinciali, che saranno compilate dal provveditore agli studi in base alle classi di concorso stabilite dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Qualora le graduatorie nazionali non siano state ancora compilate alla data di entrata in vigore della presente legge, il provveditore agli studi curerà direttamente la compilazione delle corrispondenti graduatorie provinciali.

     Nelle predette graduatorie provinciali ad esaurimento sono iscritti a domanda, in una provincia di loro scelta, gli insegnanti appartenenti alle soppresse graduatorie nazionali.

     L'ordine delle graduatorie è determinato da quello di iscrizione nelle soppresse graduatorie nazionali.

     Qualora gli interessati siano iscritti in più graduatorie nazionali relative a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono tenuti ad optare per una di esse, contestualmente alla domanda di iscrizione.

     Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione della domanda predetta.

     Gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, osservando, ai fini dell'assegnazione della sede, il seguente ordine di precedenza:

     1) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 468, e 28 marzo 1968, n. 359;

     3) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'art. 7 ed all'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973, n. 523;

     4) insegnanti che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, abbiano maturato il diritto alla iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al sesto comma dell'art. 7 della medesima legge [3] .

     Sono fatte salve le diverse decorrenze giuridiche eventualmente previste dalle leggi citate.

     L'immissione in ruolo di cui al precedente settimo comma è disposta dal provveditore agli studi per tutte le cattedre ed i posti-orario disponibili, detratte le cattedre ed i posti-orario messi a concorso o riservati a particolari categorie.

     Il disposto di cui al precedente settimo comma, n. 4, non si applica ai docenti che siano di ruolo in qualsiasi ordine e grado di scuola al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che non si tratti di insegnanti elementari di ruolo attualmente in servizio nella scuola media in qualità di comandati.

     Nel caso in cui non vi sia nell'ambito della provincia un numero di cattedre e posti-orario sufficiente per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, il personale in esse iscritto è gradualmente immesso in ruolo negli anni scolastici successivi via via che si rendano disponibili anche nelle altre province cattedre o posti-orario.

     I docenti in ruolo iscritti in una delle graduatorie di cui ai precedenti commi, qualora ottengano il trasferimento ad altra provincia, potranno, a richiesta, ottenere la iscrizione nella graduatoria corrispondente della nuova provincia di titolarità.

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, nelle scuole secondarie ed artistiche ivi compresi gli insegnanti comandati, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio su cattedra o posto-orario nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominati in ruolo per la cattedra o posto-orario occupati nell'anno scolastico 1977-78, qualora abbiano prestato servizio per la prima volta nell'anno scolastico 1977-78 o abbiano occupato nell'anno stesso la cattedra o posto-orario già occupato nell'anno scolastico 1976-77 [4] .

     Gli insegnanti incaricati, in possesso dei suddetti requisiti nell'anno scolastico 1976-77, i quali nell'anno scolastico 1977-78 sono stati sistemati in cattedra diversa da quella occupata nell'anno scolastico precedente, ove non siano in possesso dell'abilitazione specifica per tale ultima cattedra, sono immessi in ruolo per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra medesima, purché in possesso di abilitazione dichiarata affine ai sensi del successivo terzultimo comma. Negli altri casi la nomina è disposta per la cattedra cui si riferiva l'insegnamento svolto nell'anno scolastico 1976-77.

     Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato che, in nessuno dei due anni scolastici sopra indicati, pur godendo del trattamento di cattedra, abbiano occupato cattedra o posto-orario, in possesso, ove prescritto, del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati, sono iscritti in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento da compilare nei termini e secondo le modalità stabilite con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione e sono immessi in ruolo man mano che si renderanno disponibili posti di ruolo organico nelle rispettive province, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 e degli anni successivi fino ad esaurimento delle predette graduatorie. L'immissione in ruolo è effettuata anche per insegnamenti diversi da quello compreso nell'abilitazione posseduta dall'interessato, purché questa sia dichiarata affine a quella prescritta.

     Il disposto di cui al precedente comma tredicesimo si applica agli insegnanti incaricati a tempo determinato con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ed agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'attività svolta, in servizio nell'anno scolastico 1977-78 per l'insegnamento di libere attività complementari.

     Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le modalità per l'assegnazione della sede non prima che siano esaurite le graduatorie di cui al settimo comma del presente articolo, agli insegnanti da ammettere in ruolo ai sensi dei precedenti commi.

     L'affinità tra classi di abilitazione ai fini dell'applicazione del presente articolo è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Nei casi in cui non sia prevista classe di abilitazione, l'affinità va riferita alle classi di concorso, e per le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, agli insegnamenti classificati nella tabella C 1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

     Tra gli insegnanti incaricati di cui ai precedenti commi sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici a carico dello Stato, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori contemplati dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     Ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge, è riconosciuto valido per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, il superamento delle prove finali dei corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e alla legge 14 maggio 1974, n. 358, da parte degli insegnanti, già in servizio con incarico a tempo indeterminato, ammessi con riserva ai corsi medesimi in quanto forniti del titolo di maestro direttore di banda o di diploma rilasciato dall'Accademia filarmonica di Bologna, eretta in ente morale con regio decreto 3 febbraio 1881, n. 81, anzichè dei titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica.

 

          Art. 14. (Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo)

     Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente art. 13, si determini un soprannumero rispetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391.

     Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attività complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente art. 13, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attività complementari nella scuola media, fino a quando non verrà loro assegnata la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente art. 13.

 

          Art. 15. (Disposizioni particolari concernenti il personale già dipendente dal soppresso ente ONAIRC)

     Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - già dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se più favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, art. 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

     Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.

 

          Art. 16. (Immissione in ruolo di personale educativo)

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, è nominato in ruolo.

     Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, in possesso dei requisiti precedentemente richiesti per l'attribuzione dell'incarico, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.

     Al personale educativo si applicano le norme di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 17. (Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica)

     Negli istituti di istruzione artistica le graduatorie degli aspiranti ad incarichi relativi a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo di istituto di istruzione artistica.

     Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi relativi alle discipline degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente comma è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, alla commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata con criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo.

     Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalità ed i criteri per determinarle sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti delle norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.

 

Titolo IV

IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE NON DOCENTE

 

          Art. 18. (Immissione in ruolo di personale non docente)

     Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tempo indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato in ruolo.

     Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, è utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento e post-diploma, attività di educazione popolare o permanente, altre attività comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, attività per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonché nei distretti scolastici. Esso è utilizzato altresì, per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.

     Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

     I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

     La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro relativi a categorie analoghe di personale. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.

     Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

     Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.

     L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.

     I modelli viventi sono nominati a domanda nei ruoli dei bidelli, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.

     Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, quale risulta modificato dall'art. 19 della presente legge.

 

Titolo V

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI

DELLA CARRIERA DEL PERSONALE NON DOCENTE

 

          Art. 19. (Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente)

     Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è modificato nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

     Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

 

Titolo VI

NORME VARIE E TRANSITORIE

 

Capo I

NORME CONCERNENTI PARTICOLARI

CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE

 

          Art. 20. (Insegnanti di libere attività complementari nelle scuole medie)

     Agli insegnanti delle libere attività complementari, confermati in base all'art. 9 della ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, è riservato il 20% dei posti destinati al conferimento di incarichi al personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

 

          Art. 21. (Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici)

     Gli insegnanti elementari che siano già stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'art. 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

 

          Art. 22. (Personale non di ruolo iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste)

     Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, iscritti nel quadro speciale e nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, si applicano, qualora siano forniti, ove prescritto, del titolo di abilitazione, le disposizioni che i precedenti articoli 13 e 14 dettano per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

     Agli insegnanti elementari non di ruolo iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

     Al personale non insegnante non di ruolo iscritto nel medesimo quadro od albo speciale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.

 

Capo II

ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE

 

          Art. 23. (Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside)

     Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, che, eletti ai sensi dell'art. 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.

     Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.

     Gli insegnanti di scuola media possono ottenere la autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.

     Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.

     Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.

     L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

     Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

     Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto.

     Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

 

          Art. 24. (Intervento delle organizzazioni sindacali)

     Presso ogni ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

     Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sottoindicate, convoca prima la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilità di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e le procedure di conferimento degli incarichi.

     La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

     I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

     Le graduatorie compilate per il conferimento di incarichi o ad altri fini saranno pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.

 

Titolo VII

NORME RELATIVE AL RECLUTAMENTO

DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

 

          Art. 25. (Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione)

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformità a quanto previsto negli articoli successivi.

 

          Art. 26. (Accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo)

     L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione.

     I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al 10%, qualora se ne verifichi la disponibilità all'atto della conclusione del concorso.

 

          Art. 27. (Concorsi per il reclutamento del personale)

     I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.

 

          Art. 28. (Disposizioni sulle commissioni esaminatrici)

     Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

     a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

     b) da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

     Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera b) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni.

     Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attività delle commissioni stesse.

     I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa.

     Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella nomina i commissari che non risiedono né insegnano nella provincia.

 

          Art. 29. (Modalità ed effettuazione dei concorsi)

     I concorsi constano di una o più prove scritte o pratiche, di una prova orale e di un tirocinio della durata di un anno scolastico.

     Sarà stabilita più di una prova scritta o pratica soltanto quando la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

     Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

     Sia nei concorsi per il personale insegnante sia in quelli per il personale educativo, superano le prove scritte o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 28 quarantesimi.

     Per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria e artistica e a posti di insegnante nelle scuole materne l'esito positivo con votazione non inferiore a 28 quarantesimi delle prove scritte o pratiche e della prova orale del concorso ha anche valore abilitante.

 

          Art. 30. (Determinazione delle graduatorie e modalità di effettuazione del tirocinio pratico)

     Terminate le prove scritte o pratiche e la prova orale, si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

     Sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli viene compilata una graduatoria di merito, alla quale si fa ricorso per la copertura dei posti messi a concorso in base all'art. 26 e resisi vacanti in seguito a rinunce o decadenze entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei vincitori.

     Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     I candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico anche immediatamente successivo al periodo cui si riferisce il concorso, da svolgere in posti disponibili per il personale non di ruolo, da determinare prima del conferimento degli incarichi.

     Le modalità per l'assegnazione dei posti e per lo svolgimento del tirocinio sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Ai fini della validità del tirocinio medesimo il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

     Il tirocinio consiste, nei concorsi per il personale insegnante, nello svolgimento dell'insegnamento e delle altre attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in relazione alla cattedra o al posto cui si riferisce il concorso; nei concorsi per il personale educativo, esso consiste nello svolgimento delle attività proprie della funzione educativa.

     Il programma del tirocinio medesimo - che sarà stabilito con l'ordinanza di cui al precedente quinto comma - comprenderà altresì, sia per il personale insegnante sia per il personale educativo, ricerche individuali o di gruppo e seminari di studio, sotto la guida delle commissioni di cui ai successivi commi undicesimo e quattordicesimo.

     Tali attività, anche collegate alla concreta esperienza di insegnamento che svolgono i tirocinanti, hanno lo scopo di favorire l'approfondimento culturale e didattico delle discipline oggetto di insegnamento, la conoscenza dei problemi fondamentali dell'educazione e lo sviluppo delle capacità professionali.

     Esse avranno una durata non inferiore alle centosessanta ore. Solo per gravi e giustificati motivi potrà essere consentita la presenza per un numero di ore comunque non inferiore a centoventi, al di sotto del quale il tirocinio sarà ripetuto l'anno successivo.

     Sovrintende al tirocinio dei candidati dei concorsi per il personale insegnante una commissione di norma a livello di distretto scolastico, presieduta da un ispettore tecnico centrale o periferico o da un preside o direttore didattico e composta da altri membri scelti fra il personale insegnante di ruolo, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi.

     I componenti la commissione sono nominati di norma dal provveditore agli studi e scelti nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     Al termine del tirocinio la commissione formula un giudizio motivato sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso e di quelli che il direttore didattico o preside della scuola presso cui esso è stato svolto fornisce, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

     Sovrintende al tirocinio dei concorsi per il personale educativo una commissione, da costituire nell'ambito di ciascuna istituzione educativa, presieduta dal rettore o dalla direttrice e composta da altri due membri scelti tra gli istitutori o istitutrici di ruolo.

     Al termine del tirocinio la commissione, sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso, formula un giudizio motivato.

     Avverso il giudizio delle commissioni di cui ai precedenti commi tredicesimo e quindicesimo è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione orizzontale competente per settore di scuola del consiglio scolastico provinciale, nel caso trattisi di concorsi provinciali, ovvero al Ministro della pubblica istruzione che decide definitivamente sentito il consiglio del contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel caso trattisi di concorsi regionali, interregionali o nazionali.

     Ai membri delle commissioni esaminatrici spettano i compensi di cui all'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358.

     Ai candidati si applica durante il periodo di tirocinio il trattamento giuridico ed economico del personale incaricato annuale.

     I candidati che conseguono un giudizio positivo sono nominati in ruolo, con assegnazione della sede di titolarità.

     Il personale nominato in ruolo ai sensi del precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

 

          Art. 31. (Disposizioni particolari sulla compilazione delle graduatorie)

     Le graduatorie di merito saranno comunque compilate in tempo utile per dare inizio al tirocinio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

     A tal fine, e perché tutte le fasi del concorso possano svolgersi nel periodo previsto, il bando prevederà uno scadenzario delle principali operazioni.

     Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad intervenire tempestivamente per assicurare il rispetto delle scadenze.

 

          Art. 32. (Disposizioni transitorie)

     Restano ferme, fino all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore e dell'Università, le norme vigenti in materia di assunzione per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale ed artistica, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

          Art. 33. (Nome transitorie ed abrogative)

     Per quanto non previsto dalle norme del presente titolo si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.

     E' abrogata la sezione II del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     Sono abrogate le norme di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1074, e 14 agosto 1974, n. 358, che disciplinano il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.

 

Titolo VIII

RELAZIONE AL PARLAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

 

          Art. 34. (Relazione al Parlamento)

     Il Governo presenta ogni biennio una relazione al Parlamento relativa alla situazione degli organici nella scuola e alle previsioni relative.

 

          Art. 35. (Copertura finanziaria)

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e successivi.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 20 maggio 1982, n. 270.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1983, n. 173, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1988, n. 690, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini della immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge.

[4]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 72 della L. 20 maggio 1982, n. 270.