§ 57.7.388 - Legge 14 agosto 1974, n. 358.
Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/08/1974
Numero:358


Sommario
Art. 1.      Nel corso dell'anno scolastico 1974-75 è indetto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservato agli insegnanti in servizio durante l'anno scolastico 1973-74.
Art. 2.      A partire dall'anno scolastico 1974-75 sono indette, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, sessioni annuali di corsi abilitanti ordinari.
Art. 3.      Ai corsi abilitanti di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972, e 21 [...]
Art. 4.      I corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, perseguono le finalità stabilite dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.
Art. 5.      Il penultimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, numero 1074, è sostituito dai seguenti:
Art. 6.      Il penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, va interpretato nel senso che è ammessa la partecipazione ai concorsi anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione [...]
Art. 7.      L'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 57.7.388 - Legge 14 agosto 1974, n. 358. [1]

Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche.

(G.U. 21 agosto 1974, n. 218)

 

     Art. 1.

     Nel corso dell'anno scolastico 1974-75 è indetto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservato agli insegnanti in servizio durante l'anno scolastico 1973-74.

     A tale corso abilitante speciale sono ammessi:

     a) gli insegnanti non di ruolo con carico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie e artistiche;

     b) gli insegnanti elementari di ruolo, laureati, che abbiano prestato servizio, come incaricati o come comandati, nelle scuole statali seconde e artistiche;

     c) gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado e i vice rettori aggiunti e il personale educativo laureato, di ruolo, degli istituti statali di educazione che abbiano prestato servizio, come incaricati, comandati o utilizzati, nelle scuole statali secondarie di secondo grado e artistiche e che siano sprovvisti dell'abilitazione per il tipo di insegnamento impartito;

     d) gli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico.

     Gli insegnanti di cui al comma precedente sono ammessi al corso speciale solo per la classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74.

 

          Art. 2.

     A partire dall'anno scolastico 1974-75 sono indette, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, sessioni annuali di corsi abilitanti ordinari.

     Ciascuna sessione può comprendere lo svolgimento di più corsi, ognuno di durata non inferiore a sei mesi.

     E' ammessa la partecipazione ad un solo corso abilitante per ciascuna sessione e per il conseguimento di una sola abilitazione.

     Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di distribuire tra i vari corsi della sessione coloro che chiedono di parteciparvi, sulla base di criteri che tengano conto della data di conseguimento del titolo di studio e dell'età.

     Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai corsi abilitanti ordinari, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono ammessi con precedenza ai corsi della prima sessione.

 

          Art. 3.

     Ai corsi abilitanti di cui ai precedenti articoli sono ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti presidenziali 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, purché tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 2 marzo 1972.

 

          Art. 4.

     I corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, perseguono le finalità stabilite dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

     Il loro svolgimento è regolato dalle norme contenute nella legge sopra citata.

 

          Art. 5.

     Il penultimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, numero 1074, è sostituito dai seguenti:

     "A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.

     Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza stabilisce modalità e criteri per la formazione della graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti non abilitati".

 

          Art. 6.

     Il penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, va interpretato nel senso che è ammessa la partecipazione ai concorsi anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, prescindendosi, in tal caso, dai limiti di età.

 

          Art. 7.

     L'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è sostituito dal seguente:

     "Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonché della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari ed ordinari esteri, il compenso è rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825.

     Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della presente legge".

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede con i normali stanziamenti iscritti al capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

     A quello relativo all'anno 1975, valutato in lire 2 miliardi 500.000.000, si provvede, nell'anno medesimo, con riduzione di pari importo del fondo corrispondente al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Per una abrogazione delle disposizioni di cui alla presente legge, vedi l'art. 33 della L. 9 agosto 1978, n. 463.