§ 57.7.352 - Legge 13 giugno 1969, n. 282.
Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:13/06/1969
Numero:282


Sommario
Art. 1.  Posti conferibili con incarico a tempo indeterminato
Art. 2.  Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze
Art. 3.  Commissione per gli incarichi
Art. 4.  Formazione delle graduatorie
Art. 5.  Valutazione del mandato politico o amministrativo
Art. 6.  Conferimento degli incarichi
Art. 7.  Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati
Art. 8.  Istituti professionali
Art. 9.  Sistemazione in altre province
Art. 10.  Supplenze conferibili dal capo di istituto
Art. 11.  Ricorsi
Art. 12.  Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della scuola media
Art. 13.  Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica
Art. 14.  Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a [...]
Art. 15.  Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme
Art. 16.  Entrata in vigore della legge


§ 57.7.352 - Legge 13 giugno 1969, n. 282. [1]

Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

(G.U. 16 giugno 1969, n. 149)

 

     Art. 1. Posti conferibili con incarico a tempo indeterminato

     (Omissis) [2]

     Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

     Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.

     Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo, ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola e per ogni altra causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico successivo [3] .

     Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

 

          Art. 2. Domanda di incarico; ordinanza per gli incarichi e le supplenze

     La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'art. 3.

     E' ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato agli studi [4] .

 

          Art. 3. Commissione per gli incarichi [5]

 

          Art. 4. Formazione delle graduatorie

     Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

     a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

     b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto, nonché, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 [6] .

     Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

     Nella stessa maniera è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in università straniere; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

     Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

 

          Art. 5. Valutazione del mandato politico o amministrativo

     Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento.

 

          Art. 6. Conferimento degli incarichi

     L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente art. 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

     Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, semprechè siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

     E' in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

     Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi.

     L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

 

          Art. 7. Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati

     A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

     1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perché soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscano del trattamento di cattedra;

     2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

     3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

     4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

     5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

     6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

     Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

     Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione [7] .

     Ai fini di cui ai numeri 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al provveditore agli studi, entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

     Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

     Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria, nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

 

          Art. 8. Istituti professionali

     Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per gli insegnanti ai quali sia stato conferito il comando nell'anno scolastico 1968-69.

 

          Art. 9. Sistemazione in altre province

     Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

     Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

     Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine da stabilirsi annualmente con ordinanza ministeriale e non posteriore, comunque, al 31 ottobre [8] .

     Il Ministro per la pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

 

          Art. 10. Supplenze conferibili dal capo di istituto

     Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

 

          Art. 11. Ricorsi

     Presso ogni provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, composta dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico-pratico.

     Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati nel terzo comma del precedente art. 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

     La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della legge stessa, nonché dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

     La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

     La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto, infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto.

     Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro per la pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro per la pubblica istruzione adotta entro 60 giorni le proprie decisioni su conforme parere della giunta della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

Norme finali e transitorie

 

          Art. 12. Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della scuola media

     Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato. Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

     I posti degli istituti secondari di secondo grado occupati dagli insegnanti comandati a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e quelli della scuola media occupati dagli insegnanti elementari abilitati, comandati a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, non sono disponibili per le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina degli incaricati abilitati [9] .

 

          Art. 13. Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica

     La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

     Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonché le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 11 della presente legge.

 

          Art. 14. Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato

     Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, cessano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge.

     I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9.

     Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

     La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354.

     Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine annuali o triennali o di conferma conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonché le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico-pratico già in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara.

     Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'art. 7, comma secondo, della presente legge.

     Gli insegnanti contemplati dall'art. 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono trattenuti in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'art. 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei convitti nazionali o in altre scuole statali.

 

          Art. 15. Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme

     Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente art. 6 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

     Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 16. Entrata in vigore della legge

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 9 agosto 1978, n. 463.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della D.L. 6 settembre 1972, n. 504.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della D.L. 19 giugno 1970, n. 368.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 9 agosto 1978, n. 463.

[6]  Per l’interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1 della L. 19 ottobre 1970, n. 832.

[7]  Comma inserito dall'art. 3 della L. 19 ottobre 1970, n. 832.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 2 della D.L. 19 giugno 1970, n. 368.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 4 della D.L. 6 settembre 1972, n. 504.