§ 57.2.33 – D.L. 6 settembre 1972, n. 504.
Nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:06/09/1972
Numero:504


Sommario
Art. 1.      In attesa della completa attuazione dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, ogni classe di istituto e scuola statale di istruzione secondaria di secondo [...]
Art. 2.      Il quarto comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è così sostituito: "Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di [...]
Art. 3.      Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      All'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma: "I posti degli istituti secondari di secondo grado occupati dagli insegnanti comandati a [...]
Art. 5.      Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado [...]
Art. 6.      Tutte le operazioni di competenza dei provveditori agli studi, concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, sono disposte solo sui posti non occupati da insegnanti [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il disposto di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 367, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1970, n. 578, si applica ad ogni altra [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 57.2.33 – D.L. 6 settembre 1972, n. 504. [1]

Nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.

(G.U. 7 agosto 1972, n. 234).

 

     Art. 1.

     In attesa della completa attuazione dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, ogni classe di istituto e scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica è costituita di regola con non meno di venticinque alunni e con non più di trenta, a condizione che la riduzione non comporti, per insufficienza di locali scolastici, l'adozione di doppi turni.

     La norma di cui al precedente comma ha effetto graduale, a partire dalle prime classi, con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è così sostituito: "Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo, ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola e per ogni altra causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico successivo".

 

          Art. 3.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

     "La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato agli studi, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione superiore a cinquecento e, comunque, in numero non inferiore a tre, nonchè da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione superiore a duecentocinquanta e, comunque, in numero non inferiore a sei. Qualora le domande siano più di ottomila, saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e di uno ogni duemila domande o frazione non inferiore a mille [2].

     Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori e gli insegnanti tecno-pratici sono nominati dal provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano, su scala nazionale, l'intera categoria del personale docente delle scuole secondarie" [3].

     L'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è integrato nel senso che ove il numero delle domande degli aspiranti ad incarichi per posti di personale non insegnante superi le cinquemila unità, il numero dei rappresentanti del personale non insegnante e quello dei funzionari del Provveditorato agli studi sono, rispettivamente, elevati a sei ed a due.

     Per l'anno scolastico 1972-73, è data facoltà di procedere alla integrazione del numero dei componenti le commissioni ai sensi dei commi precedenti salve restando, le operazioni compiute fino al provvedimento di integrazione.

 

          Art. 4.

     All'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma: "I posti degli istituti secondari di secondo grado occupati dagli insegnanti comandati a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e quelli della scuola media occupati dagli insegnanti elementari abilitati, comandati a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, non sono disponibili per le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina degli incaricati abilitati".

     Per l'anno scolastico 1972-73 è sospeso il conferimento di nuovi comandi previsti dall'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che abbiano conseguito ed accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 15 ottobre 1971, possono, a domanda, continuare a prestare servizio, per l'anno scolastico 1972-73, nel medesimo istituto, semprechè vi sia disponibilità di posti.

     Il servizio prestato negli anni scolastici 1971-72 e 1972-73 è valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai fini del compimento del periodo di prova [4].

     Le cattedre e i posti nei quali abbiano chiesto di essere confermati gli insegnanti di cui al presente articolo sono da considerare indisponibili, limitatamente all'anno scolastico 1972-73, ai fini di tutte le operazioni di competenza dei provveditorati agli studi.

     Agli insegnanti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico fondamentale relativo al ruolo di scuola media. La misura del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente è quella spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole.

     Qualora il posto occupato dal personale di cui ai precedenti commi sia costituito da un numero di ore settimanali inferiore a quello della corrispondente cattedra o posto-orario, l'insegnante resta a disposizione della scuola fino a concorrenza dell'orario prescritto ed è utilizzato in attività scolastiche o parascolastiche [5].

 

          Art. 6.

     Tutte le operazioni di competenza dei provveditori agli studi, concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, sono disposte solo sui posti non occupati da insegnanti di ruolo o non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei.

     Le nomine conferite agli insegnanti non di ruolo dai provveditori agli studi o dai consigli di amministrazione possono essere accettate con riserva solo se gli interessati siano inclusi in più graduatorie. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il 5 ottobre 1972.

     Il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato che si renda necessario, dopo la data del 15 ottobre, ad insegnanti che ne abbiano titolo, comporta che l'assegnazione della sede sia limitata all'anno scolastico, rimanendo esclusa nel corso dell'anno medesimo ogni possibilità di movimento del personale insegnante già in precedenza nominato.

     In ogni caso, al conferimento di nuovi incarichi da parte del provveditore agli studi o dei consigli di amministrazione, o di supplenze da parte del capo di istituto si provvede soltanto dopo che siano stati utilizzati, a norma dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, gli insegnanti non licenziabili rimasti privi di posto.

     Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, per le operazioni di sistemazione e di trasferimento degli attuali insegnanti incaricati abilitati relative all'anno scolastico 1973-74, sono disponibili i posti occupati alla data di approvazione della presente legge dagli insegnanti incaricati non abilitati, semprechè i posti medesimi non vengano assegnati a professori di ruolo per nomina o trasferimento [6].

     Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano limitatamente all'anno scolastico 1972-73.

 

          Art. 7. [7]

     I posti recati in aumento nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica sono immediatamente disponibili.

     I posti delle qualifiche iniziali saranno, peraltro, conferiti ai vincitori dei concorsi di accesso soltanto dal 1° settembre 1973.

     I posti delle stesse qualifiche iniziali, che risultino eventualmente non coperti dai vincitori dei concorsi predetti, ed i posti che si rendano, comunque, vacanti, dalla data di pubblicazione dei relativi bandi fino alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori, possono essere conferiti, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, agli idonei dei concorsi indetti, da data non anteriore al 1° gennaio 1967, ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

     Il personale appartenente alle carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, beneficerà una sola volta, entro il 31 dicembre 1975, per l'avanzamento alla qualifica superiore di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 8.

     Il disposto di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 367, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1970, n. 578, si applica ad ogni altra variazione di stato avente effetti giuridici ed economici nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante, e conseguente a provvedimento di competenza del provveditore agli studi.

 

          Art. 8 bis. [8]

     A decorrere dal 1° ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754. modificata con la legge 17 dicembre 1971, n. 1156, è elevato da 600 a 700.

 

          Art. 9. [9]

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto negli esercizi finanziari 1972 e 1973 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per detti esercizi, nonchè, relativamente al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 nell'esercizio 1973 valutato in lire 900 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per 700 milioni e per 200 milioni, degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1102 e 1104 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il predetto esercizio 1973.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 1 novembre 1972, n. 625. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.

[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.

[9] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 1 novembre 1972, n. 625.