§ 57.7.35B - Legge 26 luglio 1970, n. 571.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:26/07/1970
Numero:571


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la [...]


§ 57.7.35B - Legge 26 luglio 1970, n. 571. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(G.U. 7 agosto 1970, n. 199)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, dopo la parola: "cattedre", sono inserite le parole: "nei corsi diurni e serali".

     All'art. 1, secondo comma, sono soppresse le parole: "dei corsi serali".

     All'art. 1, terzo comma, dopo la parola: "corsi", sono aggiunte le parole: "e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente art. 1-bis:

     "Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non può essere maggiore di 25.

     La norma di cui al precedente comma avrà attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sarà stabilita la data da cui avrà inizio l'applicazione della norma stessa".

     All'art. 2, quinto comma, le parole: "e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica", sono sostituite con le parole: "e gli insegnanti delle scuole e degli istituti artistici".

     All'art. 2, quinto comma, le parole: "i laureati", sono sostituite con la parola: "gli".

     All'art. 2, quinto comma, la parola: "precedente", è sostituita con la parola: "presente".

     All'art. 2, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

     "I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili statali".

     All'art. 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "Il secondo comma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, è modificato come segue:

     "Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, e dal primo comma dell'art. 1 della presente legge"".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.