§ 57.7.353 - Legge 7 ottobre 1969, n. 748.
Norme integrative dell'art. 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/10/1969
Numero:748


Sommario
Art. 1.      Il disposto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno [...]
Art. 2.      Gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca in provincia di Bolzano vengono collocati in apposite graduatorie formate ai sensi dell'art. 4 della legge [...]
Art. 3.      Per gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano assunti in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, vengono valutati [...]


§ 57.7.353 - Legge 7 ottobre 1969, n. 748. [1]

Norme integrative dell'art. 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

(G.U. 7 novembre 1969, n. 282)

 

     Art. 1.

     Il disposto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a "buono", e abbiano conseguito l'abilitazione in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967.

     Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, e dal primo comma dell'art. 1 della presente legge [2] .

     Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a consentire, con propria ordinanza, a coloro che abbiano inoltrato regolare domanda per essere ammessi a sostenere le prove previste dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, la presentazione dei documenti attestanti i titoli di servizio acquisiti anche successivamente alla data del 15 febbraio 1968, ai fini della relativa valutazione per l'inserimento nelle graduatorie menzionate nel comma precedente.

 

          Art. 2.

     Gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca in provincia di Bolzano vengono collocati in apposite graduatorie formate ai sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nonché ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, se hanno conseguito l'abilitazione valida per l'insegnamento in tali scuole in sessioni di esami indette rispettivamente fino al 1° ottobre 1965 e non oltre il 30 gennaio 1969.

 

          Art. 3.

     Per gli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano assunti in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, vengono valutati agli effetti del periodo di prova gli anni scolastici 1967-68 e 1968-69, se il servizio fu prestato per almeno sei ore settimanali e purché almeno una materia coincida con quella della cattedra.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 366.