§ 57.7.341 - Legge 20 marzo 1968, n. 327.
Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:20/03/1968
Numero:327


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con [...]
Art. 2.      Sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo precedente gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esame indetta con [...]
Art. 3.      Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. [...]
Art. 4.      Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono soppresse, con riferimento alle [...]
Art. 5.      Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata agli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, saranno inclusi, in base al [...]


§ 57.7.341 - Legge 20 marzo 1968, n. 327. [1]

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

(G.U. 9 aprile 1968, n. 92)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

     Sono inclusi altresì in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

 

          Art. 2.

     Sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo precedente gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempre che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso.

 

          Art. 3.

     Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

 

          Art. 4.

     Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono soppresse, con riferimento alle classi di esami di abilitazione all'insegnamento I e V, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata agli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, saranno inclusi, in base al punteggio loro spettante, in graduatorie nazionali, operanti dopo le graduatorie di cui all'art. 1 della presente legge.

     Con propria ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.