§ 57.7.316 - Legge 25 luglio 1966, n. 603.
Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:25/07/1966
Numero:603


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali [...]
Art. 2.      Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di [...]
Art. 3.      Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, [...]
Art. 4.      I provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine [...]
Art. 5.      Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinario, possono chiedere al provveditore delle Provincie di titolarità di essere comandati, con [...]
Art. 6.      I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro per la pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie [...]
Art. 7.      Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto [...]
Art. 8.      Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è [...]


§ 57.7.316 - Legge 25 luglio 1966, n. 603. [1]

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

(G.U. 5 agosto 1966, n. 194)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica e che siano in possesso della abilitazione richiesta, nonché gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a "buono", possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1965.

     Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

     Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

 

          Art. 2.

     Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata al provveditore agli studi di non più di tre Provincie, ivi compresa quella di residenza.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna Provincia e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

     Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

 

          Art. 3.

     Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

     Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale.

     Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del precedente art. 1, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

     L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

     L'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

     Gli aspiranti di cui ai precedenti comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

 

          Art. 4.

     I provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione per le qualifiche, nonché tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

 

          Art. 5.

     Gli insegnanti di ruolo nella scuola media statale, che abbiano superato il periodo di straordinario, possono chiedere al provveditore delle Provincie di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento, semprechè non vi siano nella Provincia insegnanti non di ruolo forniti di tale titolo.

     Tale assegnazione sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

     Ai fini di cui ai precedenti comma le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli Istituti professionali.

     Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti comma, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

 

          Art. 6.

     I provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il sovrintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro per la pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente art. 4 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

     Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole Provincie, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e saranno nominati nelle Provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

     Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

     Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie.

 

          Art. 7.

     Agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a "buono", è riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media, da indirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

     Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

     Gli insegnanti che abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione di cui al primo comma del presente articolo saranno inclusi, ai fini della nomina in ruolo, in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati nel precedente art. 4.

     Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

     Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nel terzo comma del precedente art. 6 e nel terzo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 8.

     Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67.

     Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario.

     Nei posti così reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.