§ 57.4.75 – D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2064.
Norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:15/11/1963
Numero:2064


Sommario
Art. 1.  Soppressione dei ruoli ordinari delle preesistenti scuole.
Art. 2.  Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media.
Art. 3. 
Art. 4.  Corrispondenza fra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media.
Art. 5.  Collocamento nei ruoli della scuola media.
Art. 6.  Utilizzazione dei professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio.
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  Insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.
Art. 10.  Professori di ruolo di materie tecniche commerciali.
Art. 11.  Professori di ruolo di scuola d'arte.
Art. 12.  Professori di ruolo speciale transitorio di dattilografia e stenografia.
Art. 13.  Professori di ruolo speciale transitorio di calligrafia.
Art. 14.  Rinvio a disposizioni concernenti le modalità di utilizzazione.
Art. 15.  Passaggio dei professori di materie tecniche conmmerciali nei ruoli di altre scuole secondarie.
Art. 16.  Professori non di ruolo stabili.


§ 57.4.75 – D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2064.

Norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

(G.U. 23 gennaio 1964, n. 18).

 

TITOLO I

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE

DELLE PREESISTENTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA

 

     Art. 1. Soppressione dei ruoli ordinari delle preesistenti scuole.

     A decorrere dal 1° ottobre 1963 sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo ed insegnante della scuola media di cui alla legge 1° luglio 1940, n. 899, e successive modificazioni e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

     Sono inoltre soppressi dalla predetta data del 1° ottobre 1963:

     a) il ruolo ordinario unico degli insegnanti di lingua straniera istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1079;

     b) I ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia, degli insegnanti di cultura generale, degli insegnanti di matematica, fisica, contabilità e scienze, degli insegnanti di cultura scientifica, degli insegnanti di disegno dal vero, degli insegnanti di decorazione pittorica, degli insegnanti di plastica, degli insegnanti di decorazione plastica delle scuole d'arte di primo grado [1];

     c) i ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche della scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industria femminile e marinaro [2].

 

          Art. 2. Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media.

     A decorrere dal 1° ottobre 1963 sono istituiti nella scuola media i seguenti ruoli ordinari di:

     a) presidi;

     b) professori di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;

     c) professori di lingua straniera;

     d) professori di matematica, osservazioni di elementi di scienze naturali;

     e) professori di educazione artistica;

     f) professori di educazione musicale;

     g) professori di applicazioni tecniche maschili [3];

     h) professori di applicazioni tecniche femminili [4].

 

          Art. 3. [5].

 

          Art. 4. Corrispondenza fra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media.

     La corrispondenza fra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così stabilita:

 

 

Ruoli soppressi

Ruoli della scuola media

1 -

a) Presidi di scuola media

1. Presidi di scuola media

 

b) Direttori di scuola secondaria di avviamento professionale

 

 

c) Direttori di scuola d'arte di 1° grado

 

2 -

a) Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media

2. Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia

 

b) Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale

 

 

c) Lingua italiana, storia e geografia nella scuola d'arte

 

 

d) Cultura generale nella scuola d'arte

 

3 -

Lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale

3. Lingua straniera

4 -

a) Matematica nella scuola media

4. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali

 

b) Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale

 

 

c) Matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte

 

 

d) Cultura scientifica nella scuola d'arte

 

5 -

a) Disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale

5. Educazione artistica

 

b) Disegno dal vero nella scuola d'arte di 1° grado

 

 

c) Decorazione pittorica nella scuola d'arte

 

6 -

a) Materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro

6. Applicazioni tecniche maschili

 

b) Plastica nella scuola di arte

 

 

c) Decorazione plastica nella maschile scuola d'arte [6]

 

 

d) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale ad indirizzo industriale, maschile, agrario e marinaro

 

7 -

a) Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile

7. Applicazioni tecniche femminili

 

b) Esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile

 

 

          Art. 5. Collocamento nei ruoli della scuola media. [7]

     I presidi, i direttori, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale e della scuola d'arte, soppressi per effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, nei ruoli della scuola media istituiti a norma dell'art. 2 sulla base della corrispondenza stabilita nel precedente articolo, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche sono iscritti nel ruolo C.

     E' data facoltà ai professori di materie tecniche industriali, agrarie e marinare, già iscritti nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro, muniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie previste dalle classi XIII e XIV della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, di optare tra il passaggio nel ruolo dei professori di matematica e di osservazioni ed elementi di scienze naturali e quello nel ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

     L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso che più presidi o insegnanti abbiano la medesima anzianità nella classe di stipendio, essi sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'ordine in cui risultano iscritti nel ruolo di provenienza e, se appartenenti a ruoli diversi, alternando due presidi o professori di scuola media, un direttore o professore di scuola o corso secondario di avviamento professionale, e un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nei diversi ruoli di scuola o corso secondario di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età.

     I vincitori di concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di preside o direttore di scuola media o di scuola di avviamento professionale o per cattedre delle predette scuole e delle scuole d'arte, sono nominati nei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 4 del presente decreto e collocati nei ruoli stessi alternando due presidi o professori di scuola media a un direttore o professore di scuola secondaria di avviamento professionale o un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nelle diverse graduatorie relative a concorsi banditi per la scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno riportato.

 

          Art. 6. Utilizzazione dei professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio.

     I professori che al 30 settembre 1963 risultano iscritti nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli speciali transitori delle preesistenti scuole medie e scuole e corsi secondari di avviamento professionale, nonché i professori che alla stessa data risultano iscritti nei ruoli speciali transitori corrispondenti ai ruoli ordinari cui alla lettera b) del precedente art. 1, sono assegnate a decorrere dal 1° ottobre 1963 alla scuola media per l'insegnamento delle materie corrispondenti, ai sensi del precedente art. 4, oppure per l'utilizzazione prevista dagli articoli 7, 10, 11 e 13.

     Il ruolo transitorio ordinario dei professori di lingua straniera, istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ferma restando la condizione stabilita dall'art. 6 della legge 22 settembre 1960, n. 1079, è annesso al ruolo dei professori di lingua straniera della scuola media di cui al precedente art. 2.

     I professori iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto corale della scuola secondaria di avviamento professionale sono assegnati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, alla scuola media per l'insegnamento dell'educazione musicale [8].

 

          Art. 7. [9]

 

          Art. 8. [10]

 

          Art. 9. Insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio. [11]

     A decorrere dal 1° ottobre 1963, sono soppressi i ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.

     Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei sopraddetti ruoli sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, in corrispondenti ruoli C speciali transitori della scuola media, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso di pari anzianità nella classe di stipendio, l'iscrizione nel nuovo ruolo avverrà secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza; a tal fine la precedenza tra gli iscritti in diversi ruoli di scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età.

     Gli insegnanti d'arte applicata di ruolo o di ruolo aggiunto nelle scuole d'arte, in possesso del diploma d'istituto di secondo grado, possono chiedere, fino al 31 dicembre 1965, il passaggio, rispettivamente, al ruolo di cui al n. 6 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4, secondo i criteri di cui all'art. 5 , primo comma, e al ruolo C speciale transitorio di applicazioni tecniche maschili di cui al comma precedente.

     I vincitori dei concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti tecnico-pratiche di scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile e industriale femminile, sono iscritti nel ruolo C, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili di cui ai numeri 6 e 7 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4 e secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 5, nell'ordine risultante dal punteggio complessivo riportato nelle singole graduatorie.

 

TITOLO II

PROFESSORI DI RUOLO E NON DI RUOLO DI MATERIE

NON PREVISTE NEI PROGRAMMI DELLA SCUOLA MEDIA

 

          Art. 10. Professori di ruolo di materie tecniche commerciali.

     I professori di materie tecniche commerciali iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo commerciale, soppressi per effetto dell'art. 1, primo comma, del presente decreto, sono collocati a decorrere dal 1° ottobre 1963, in ruolo transitorio ordinario, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico del ruolo di provenienza, anche ai fini dell'art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545.

     I predetti professori insieme con quelli di materie tecniche commerciali iscritti nel ruolo speciale transitorio della cessata scuola di avviamento professionale a indirizzo commerciale, a partire dall'anno scolastico 1964–65 possono essere, a domanda, utilizzati nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici per insegnamenti nei quali risultino provvisti di abilitazione. I professori che non siano in possesso di altra abilitazione possono essere, in tali scuole ed istituti, parimenti utilizzati per insegnare discipline affini a quella di cui sono titolari purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al relativo concorso.

     Coloro che non chiedono o non possono trovare l''utilizzazione di cui al precedente comma saranno nella scuola media assegnati, con le modalità da stabilirsi nell'ordinanza di cui al successivo art. 14, all'insegnamento di discipline per le quali risultino anche parzialmente abilitati o comunque in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione al relativo concorso.

 

          Art. 11. Professori di ruolo di scuola d'arte. [12]

     In attesa del nuovo ordinamento dell'Istituto d'arte i professori delle scuole d'arte, i cui insegnamenti non trovano corrispondenza in quelli della scuola media, sono utilizzati fino al completamento dell'orario d'obbligo in insegnamenti corrispondenti od affini degli Istituti e delle scuole d'arte.

 

          Art. 12. Professori di ruolo speciale transitorio di dattilografia e stenografia.

     I professori di dattilografia e stenografia iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli speciali transitori della scuola secondaria di avviamento professionale passano, a partire dall'anno scolastico 1964–65, nei corrispondenti ruoli delle scuole tecniche, degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

 

          Art. 13. Professori di ruolo speciale transitorio di calligrafia.

     I professori di calligrafia che risultino iscritti alla data del 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio della scuola secondaria di avviamento professionale sono utilizzati nell'insegnamento di altre materie per le quali siano provvisti di abilitazione.

     Qualora non sia possibile l'utilizzazione di cui al comma precedente i professori suddetti sono assegnati ad uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

     Il servizio che gli insegnanti di calligrafia collocati nei ruoli speciali transitori, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, presteranno in cattedre diverse per il cui insegnamento gli interessati siano provvisti di abilitazione o presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione è valido ai fini del compimento del periodo di prova. [13]

 

          Art. 14. Rinvio a disposizioni concernenti le modalità di utilizzazione.

     L'utilizzazione e il passaggio degli insegnanti ai sensi dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono disposti secondo modalità da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto anche delle esigenze delle classi funzionanti ad esaurimento, nel biennio 1963–64 — 1964–65, secondo i precedenti ordinamenti.

 

          Art. 15. Passaggio dei professori di materie tecniche conmmerciali nei ruoli di altre scuole secondarie.

     Entro un triennio dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto sarà indetto, per i posti disponibili nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici, un apposito esame-colloquio, su argomenti attinenti alle cattedre da conferire, al quale possono partecipare i professori di materie tecniche commerciali, di cui al precedente art. 10, in servizio con qualifica non inferiore a “valente” in tali scuole e istituti, che siano in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra stessa.

     (Omissis) [14].

 

          Art. 16. Professori non di ruolo stabili.

     I professori non di ruolo stabili di materie impartite nelle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte, conservano la stabilità per l'insegnamento dichiarato corrispondente ai sensi del precedente art. 4.

     Gli insegnanti non di ruolo stabili di materie tecniche commerciali, di calligrafia, di stenografia, di dattilografia e di disegno tecnico nelle scuole secondarie di avviamento professionale conservano la stabilità per l'insegnamento di altre discipline o gruppo di discipline per le quali siano in possesso della prescritta abilitazione.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai professori predetti che abbiano conseguito l'abilitazione in una delle due sessioni indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con effetto dall'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

     La stabilità si conserva anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.


[1] Lettera così modificata dall' art. 1 del D.P.R. 23 aprile 1966, n. 1038.

[2] Lettera aggiunta dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[3] Lettera così sostituita dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[4] Lettera inserita dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[5] Articolo abrogato dall' art. 2 del D.P.R. 23 aprile 1966, n. 1038.

[6] Voce così modificata dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[7] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[8] Comma così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[9] Articolo abrogato dall' art. 2 del D.P.R. 23 aprile 1966, n. 1038.

[10] Articolo abrogato dall' art. 2 del D.P.R. 23 aprile 1966, n. 1038.

[11] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[12] Articolo così sostituito dall' art. 1 del D.P.R. 23 aprile 1966, n. 1038.

[13] Comma aggiunto dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.

[14] Comma abrogato dall' art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1965, n. 1193.