§ 57.4.22 – L. 1 luglio 1940, n. 899.
Istituzione della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:01/07/1940
Numero:899


Sommario
Art. 1.      La scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa la capacità, e in [...]
Art. 2.      La scuola media ha la durata di tre anni. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso
Art. 3.      Le regie scuole medie sono istituite con decreto reale, promosso dal Ministro per la educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze
Art. 4.      Le materie d'insegnamento sono: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, disegno, educazione fisica, cultura militare per gli alunni; [...]
Art. 5.      In ogni scuola media non possono essere istituiti più di sei corsi completi
Art. 6.      L'orario settimanale per ogni classe è di 22 ore, cui vanno aggiunte le ore assegnate alla pratica del lavoro e all'educazione fisica
Art. 7.      Il Comune è tenuto a provvedere
Art. 8.      Nell'annessa tabella A sono indicate le materie e i gruppi di materia che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico
Art. 9.      A capo di ogni scuola media è un preside che osserva e fa osservare nella scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorità
Art. 10.      All'ufficio di preside e d'insegnante nella scuola media si accede mediante concorso per titoli e per esami
Art. 11.      All'ufficio di segreteria nella scuola media è assegnato un segretario di ruolo, che, nelle scuole con più di 500 alunni, è coadiuvato da un aiuto-segretario non di [...]
Art. 12.      Ad ogni scuola media sono assegnati due bidelli fino a cinque classi, da aumentarsi di uno per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di [...]
Art. 13.      Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e insegnante della scuola media sono, rispettivamente, quelli previsti dalle norme in vigore per i [...]
Art. 14.      Nella scuola media si sostengono esami di ammissione, di licenza e di riparazione
Art. 15.      L'esame di ammissione alla scuola media si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire negli studi
Art. 16.      La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato
Art. 17.      Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del preside, presa visione dei giudizi [...]
Art. 18.      Al termine del primo, del secondo e del terzo anno scolastico, dopo la formulazione del giudizio finale, il consiglio di classe sotto la guida del preside, traccia un [...]
Art. 19.      Alla fine del corso, il consiglio di classe, sotto la presidenza del preside, formula un giudizio di maturità, e classifica gli alunni secondo quanto stabilisce l'art. 17
Art. 20.      Ogni alunno dovrà essere munito di un libretto personale, il modello del quale verrà stabilito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il [...]
Art. 21.      Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella B
Art. 22. 
Art. 23.      La prima classe della scuola media inizierà il suo funzionamento nell'anno scolastico 1940-41; negli anni successivi si procederà alla istituzione della seconda e terza [...]
Art. 24.      Fino a tanto che la scuola non funzioni integralmente, le mansioni di preside possono essere affidate, a tutti gli effetti, o ai presidi degli istituti dell'ordine [...]
Art. 25.      La prima e la seconda classe della scuola media, finché non sia costituito il corso triennale, sostituiscono le corrispondenti classi dei corsi inferiori dei ginnasi, [...]
Art. 26.      Il personale di segreteria e di servizio degli attuali istituti di istruzione media, continua, temporaneamente, ad essere regolato dal vigente ordinamento per quanto [...]
Art. 27.      Il Ministero dell'educazione nazionale è autorizzato a bandire i concorsi generali e speciali per l'ufficio di preside, di cui all'art. 9, prima dell'anno scolastico [...]
Art. 28.      Dall'anno 1940, si provvederà con unico concorso a coprire le cattedre di materie letterari nei corsi inferiori dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti [...]
Art. 29.      Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Province e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, [...]
Art. 30.      Per l'anno scolastico in corso potranno sostenere l'esame di ammissione alla prima classe della scuola media coloro che abbiano compiuto e compiano, entro il 31 dicembre [...]
Art. 31.      I diplomi di ammissione alla prima classe del corso inferiore del ginnasio, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico conseguiti negli anni scolastici precedenti [...]
Art. 32.      Il rilascio del titolo di ammissione alla scuola media conseguito nell'anno scolastico in corso, è subordinato al pagamento della differenza tra la tassa di esame pagata [...]
Art. 33.      Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti relative agli attuali istituti d'istruzione media


§ 57.4.22 – L. 1 luglio 1940, n. 899.

Istituzione della scuola media.

(G.U. 25 luglio 1940, n. 173).

 

Ordinamento

 

     Art. 1.

     La scuola media, con i primi fondamenti della cultura umanistica e con la pratica del lavoro, saggia le attitudini degli alunni, ne educa la capacità, e in collaborazione con le famiglie, li orienta nella scelta degli studi e li prepara a proseguirli.

 

          Art. 2.

     La scuola media ha la durata di tre anni. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

     Dalla scuola media si accede alle scuole dell'ordine, superiore, al liceo artistico, alle scuole dell'ordine femminile.

 

          Art. 3.

     Le regie scuole medie sono istituite con decreto reale, promosso dal Ministro per la educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.

     Si può istituire una regia scuola media, quando risulti che vi siano almeno 80 alunni nelle tre classi del corso, e che siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della scuola.

     Se per un triennio il numero degli alunni diminuisce e rimane costantemente inferiore a 65, la scuola viene soppressa.

 

          Art. 4.

     Le materie d'insegnamento sono: religione, lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, matematica, disegno, educazione fisica, cultura militare per gli alunni; economia domestica per le alunne.

     Il lavoro è parte integrante dell'insegnamento.

 

          Art. 5.

     In ogni scuola media non possono essere istituiti più di sei corsi completi.

     Le classi non possono superare, complessivamente, il numero di 24.

     Il numero degli alunni in ciascuna classe non può superare in nessun caso, i 30.

 

          Art. 6.

     L'orario settimanale per ogni classe è di 22 ore, cui vanno aggiunte le ore assegnate alla pratica del lavoro e all'educazione fisica.

     Le ore settimanali di lezione per ciascuna materia, i programmi di insegnamento e le prove d'esame sono stabiliti con decreto reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

 

          Art. 7.

     Il Comune è tenuto a provvedere:

     a) ai locali adeguati alle necessità e agli sviluppi della scuola;

     b) all'arredamento;

     c) all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento, per tutti gli ambienti e servizi;

     d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, al loro adattamento e al loro ampliamento.

 

          Art. 8.

     Nell'annessa tabella A sono indicate le materie e i gruppi di materia che costituiscono cattedre di ruolo e le materie da conferirsi per incarico.

 

Personale direttivo, insegnante e non insegnante

 

          Art. 9.

     A capo di ogni scuola media è un preside che osserva e fa osservare nella scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorità:

     vigila sull'indirizzo politico nella scuola;

     sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della scuola e ne risponde;

     cura che i rapporti fra scuola, famiglia, siano efficienti e continui;

     promuove la fiducia nella sua scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e didattico.

     Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside è coadiuvato dal collegio dei professori.

     Il preside non è tenuto all'insegnamento, quando il numero degli alunni superi i duecento.

     Dall'ufficio di preside della scuola media sono escluse le donne [1].

 

          Art. 10.

     All'ufficio di preside e d'insegnante nella scuola media si accede mediante concorso per titoli e per esami.

     Tali concorsi sono generali e speciali: i concorsi speciali sono indetti per le sedi di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1120.

     Ai concorsi generali per l'ufficio di preside possono partecipare i professori della scuola media forniti di laurea, che abbiano grado di ordinario da un triennio; a quello speciale possono partecipare solo i presidi della scuola media che aspirino a sede indicata nella legge, di cui al comma precedente.

     Il vincitore di concorso generale o speciale all'ufficio di preside, che non accetta la nomina per la sede assegnatagli, non può essere ammesso, per il quadriennio consecutivo, ad altri concorsi per lo stesso ufficio.

 

          Art. 11.

     All'ufficio di segreteria nella scuola media è assegnato un segretario di ruolo, che, nelle scuole con più di 500 alunni, è coadiuvato da un aiuto-segretario non di ruolo, al quale viene corrisposta l'annua retribuzione di lire 4000.

     Nelle scuole medie con popolazione inferiore a 150 alunni, l'ufficio di segreteria viene affidato per incarico, con la retribuzione di cui al comma precedente.

 

          Art. 12.

     Ad ogni scuola media sono assegnati due bidelli fino a cinque classi, da aumentarsi di uno per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

     Uno dei bidelli prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha le mansioni di custode.

 

          Art. 13.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo e insegnante della scuola media sono, rispettivamente, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria, e per i professori di ruolo B.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di segreteria e di servizio sono rispettivamente quelli previsti per il corrispondente personale degli attuali istituti di istruzione media classica.

 

Alunni

 

          Art. 14.

     Nella scuola media si sostengono esami di ammissione, di licenza e di riparazione.

     Con esame di ammissione, che può essere sostenuto da coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il decimo anno di età, si accede alla prima classe della scuola media.

     L'esame di licenza si sostiene al termine del corso.

     All'esame di licenza sono ammessi i candidati esterni, purché siano trascorsi tre anni dalla conseguita ammissione alla scuola media.

     Gli esami di ammissione e di licenza si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

     L'esame di riparazione, che si svolge nella sessione autunnale, si sostiene nei casi previsti dagli artt. 15, 17 e 19.

 

          Art. 15.

     L'esame di ammissione alla scuola media si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire negli studi.

     Il risultato dell'esame si esprime con uno dei seguenti giudizi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

     I candidati che abbiano riportato il giudizio di insufficiente nella sessione estiva, debbono nella sessione autunnale ripetere l'esame: i candidati che abbiano riportato il giudizio di affatto insufficiente non sono ammessi all'esame di riparazione.

 

          Art. 16.

     La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

     1° sulle capacità generali e sul profitto in ciascuna disciplina;

     2° sull'energia e continuità del volere;

     3° sulla disposizione a proseguire gli studi;

     4° sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attività svolte nelle organizzazioni giovanili.

     Tale giudizio, formulato alla fine di ciascun trimestre dal professore di lettere, riassume i giudizi parziali espressi per iscritto dai singoli insegnanti.

 

          Art. 17.

     Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del preside, presa visione dei giudizi trimestrali complessivi di cui all'art. 16, li discute e li definisce in un giudizio finale. Da tale giudizio il consiglio stesso desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto insufficiente.

     La promozione di classe in classe sarà concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

     Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

 

          Art. 18.

     Al termine del primo, del secondo e del terzo anno scolastico, dopo la formulazione del giudizio finale, il consiglio di classe sotto la guida del preside, traccia un profilo della personalità di ciascun alunno, che mira ad accertarne il grado e i modi del processo di maturità.

     Il consiglio di classe, all'inizio del secondo e del terzo anno scolastico, prende visione di questi profili, al fine di orientare la propria opera educativa.

 

          Art. 19.

     Alla fine del corso, il consiglio di classe, sotto la presidenza del preside, formula un giudizio di maturità, e classifica gli alunni secondo quanto stabilisce l'art. 17.

     Gli alunni dichiarati, nel giudizio di maturità, ottimi o buoni sono dispensati dall'esame di licenza e da quello di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

     Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati affatto insufficienti sono respinti e potranno ripetere la classe soltanto nell'anno scolastico successivo.

     Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati sufficienti sostengono, nella sessione estiva, con eventuale riparazione a ottobre, un esame che è insieme di licenza e di ammissione alle scuole dell'ordine superiore e al liceo artistico.

     Gli alunni che il giudizio di maturità abbia dichiarati insufficienti sostengono tale esame nella sola sessione autunnale.

     I risultati nelle prove d'italiano e di latino decidono dell'ammissione al liceo classico e all'istituto magistrale; quelli d'italiano e matematica, della ammissione al liceo scientifico e ai vari tipi di istituti tecnici; quelli d'italiano e disegno, dell'ammissione al liceo artistico.

 

          Art. 20.

     Ogni alunno dovrà essere munito di un libretto personale, il modello del quale verrà stabilito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il comandante generale della G.I.L.

 

          Art. 21.

     Le tasse di ammissione, di immatricolazione, di frequenza e di licenza sono stabilite dall'annessa tabella B.

     Le disposizioni in vigore per l'esonero ed il semi-esonero dal pagamento delle tasse scolastiche valgono anche per la scuola media.

     Per l'esonero totale occorre la classifica di ottimo; per il semi-esonero occorre la classifica di buono.

 

          Art. 22. [2]

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 23.

     La prima classe della scuola media inizierà il suo funzionamento nell'anno scolastico 1940-41; negli anni successivi si procederà alla istituzione della seconda e terza classe, e parallelamente si sopprimeranno le corrispondenti classi inferiori del ginnasio, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale.

 

          Art. 24.

     Fino a tanto che la scuola non funzioni integralmente, le mansioni di preside possono essere affidate, a tutti gli effetti, o ai presidi degli istituti dell'ordine superiore o a professori di ruolo.

     Agli uni e agli altri sarà corrisposto un premio in danaro, per il maggior lavoro derivante dalla organizzazione della scuola.

 

          Art. 25.

     La prima e la seconda classe della scuola media, finché non sia costituito il corso triennale, sostituiscono le corrispondenti classi dei corsi inferiori dei ginnasi, degl'istituti magistrali e degl'istituti tecnici, agli effetti dell'obbligo d'insegnamento da parte dei professori, tenuti attualmente ad insegnare in tali corsi.

 

          Art. 26.

     Il personale di segreteria e di servizio degli attuali istituti di istruzione media, continua, temporaneamente, ad essere regolato dal vigente ordinamento per quanto riguarda la condizione giuridica ed economica.

     Il predetto personale sarà tenuto a prestare la propria opera anche per le classi della scuola media. Tale servizio può essere rimunerato da speciale compenso.

 

          Art. 27.

     Il Ministero dell'educazione nazionale è autorizzato a bandire i concorsi generali e speciali per l'ufficio di preside, di cui all'art. 9, prima dell'anno scolastico 1942-43, con le modalità che saranno contenute nei bandi di concorso.

 

          Art. 28.

     Dall'anno 1940, si provvederà con unico concorso a coprire le cattedre di materie letterari nei corsi inferiori dei ginnasi, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici.

 

          Art. 29.

     Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Province e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, ginnasi e istituti magistrali inferiori permangono, per gli anni scolastici 1940-41 e 1941-42, anche per le prime e le seconde classi della scuola media che derivino dalla trasformazione delle corrispondenti classi di detti istituti.

     Gli obblighi e gli oneri di cui al precedente comma, per il mantenimento ed il funzionamento di nuove prime e seconde classi della scuola media, negli anni scolastici 1940-41 e 1941-42 saranno a carico del Comune, con diritto a rivalsa verso la Provincia di un terzo della spesa.

     Le spese per il materiale didattico e per il personale di servizio e le spese di ufficio, occorrenti per tali nuove prime e seconde classi sono a carico dello Stato.

 

          Art. 30.

     Per l'anno scolastico in corso potranno sostenere l'esame di ammissione alla prima classe della scuola media coloro che abbiano compiuto e compiano, entro il 31 dicembre del 1940, il nono anno di età.

 

          Art. 31.

     I diplomi di ammissione alla prima classe del corso inferiore del ginnasio, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico conseguiti negli anni scolastici precedenti a quello in corso sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media.

 

          Art. 32.

     Il rilascio del titolo di ammissione alla scuola media conseguito nell'anno scolastico in corso, è subordinato al pagamento della differenza tra la tassa di esame pagata e quella prevista dall'annessa tabella B.

 

          Art. 33.

     Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti relative agli attuali istituti d'istruzione media.

     Con regi decreti potranno essere disposti i provvedimenti eventualmente necessari al coordinamento delle varie disposizioni con quelle della presente legge.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Per l’abrogazione del divieto di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del R.D.L. 4 giugno 1944, n. 186.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 816.